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Articolo l.
La denominazione di origine controllata "Albugnano" è
riservata ai vini che rispondono alle condizioni ed ai
requisiti stabiliti nel presente disciplinare di produzione.
Articolo 2.
La denominazione di origine controllata "Albugnano" è
riservata ai vini ottenuti da uve provenienti dai vigneti
aventi nell'ambito aziendale la seguente composizione
ampelografica:
Nebiolo: minimo 85%;
Freisa, Barbera, Bonarda (da soli o congiuntamente): massimo
15%.
Articolo 3.
La zona di produzione delle uve destinate alla produzione
dei vini a denominazione di origine controllata "Albugnano"
comprende l'intero territorio amministrativo dei comuni di
Albugnano, Pino d'Asti, Castelnuovo Don Bosco e Passerano
Marmorito, tutti in provincia di Asti.
Articolo 4.
Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati
alla produzione dei vini a denominazione di origine
controllata "Albugnano" devono essere quelle tradizionali
della zona e, comunque, atte a conferire alle uve ed ai vini
derivati le specifiche caratteristiche di qualità.
Sono pertanto da considerarsi idonei, ai fini
dell'iscrizione nell'albo, unicamente i vigneti collinari di
giacitura ed esposizione adatti, con esclusione di quelli
impiantati su terreni di fondovalle od esposti a nord.
Le forme di allevamento devono essere a controspalliera. I
sesti di impianto ed i sistemi di potatura devono essere
quelli generalmente usati atti a non modificare le
caratteristiche delle uve e dei vini derivati.
E’ vietata ogni pratica di forzatura.
La resa massima di uve in coltura specializzata non deve
essere superiore a tonnellate 9,5 per ettaro.
Nelle annate favorevoli i quantitativi di uve ottenuti e da
destinare alla produzione dei vini a denominazione di
origine controllata "Albugnano" devono essere riportati nei
limiti di cui sopra, purché la produzione globale non superi
del 20% i limiti medesimi, fermi restando i limiti resa
uva-vino per i quantitativi di cui trattasi
Articolo 5.
Le operazioni di vinificazione ed elaborazione dei vini a
denominazione di origine controllata "Albugnano" di cui al
precedente Articolo 2 debbono essere effettuate all'interno
dell'intero territorio
amministrativo della regione Piemonte.
Per tutte e due le tipologie le rese massime dell'uva in
vino finito, non dovranno essere superiori al 70%. Qualora
la resa superi detto limite, ma non il 75%, l'eccedenza non
ha diritto alla denominazione di origine controllata. Oltre
detto limite decade il diritto alla denominazione di origine
controllata per tutto il prodotto.
Le uve destinate alla vinificazione devono assicurare al
vino e denominazione di origine controllata "Albugnano" una
gradazione complessiva minima naturale di almeno 10,5 gradi.
Articolo 6.
Il vino a denominazione di origine controllata "Albugnano"
rosso può essere designato in etichetta con la menzione
"superiore" qualora derivi da uve aventi un titolo
alcolometrico naturale minimo di 11,5° e la resa per ettaro
non sia superiore a 8,5 tonnellate. Il vino deve essere
sottoposto ad un invecchiamento non inferiore ad un anno (a
partire dal 1° gennaio successivo all'annata di produzione
delle uve), di cui almeno 6 mesi in botti di rovere.
Articolo 7.
I vini a denominazione di origine controllata "Albugnano"
all'atto dell'immissione al consumo devono rispondere alle
seguenti caratteristiche:
"Albugnano":
colore: rosso rubino più o meno intenso, talvolta con
riflessi granati;
odore: profumo delicato, caratteristico, talvolta vinoso;
sapore: dal secco all'abboccato, di discreto corpo, più o
meno tannico, di buona persistenza, talvolta vivace ;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50% vol.;
acidità totale minima: 5,0 g/l;
estratto secco netto minimo: 19,0 g/l.
"Albugnano" rosato:
colore: dal rosato al ceresuolo;
odore: profumo delicato, gradevole, fruttato, talvolta
vinoso;
sapore: dal secco all'abboccato, di buona persistenza,
talvolta vivace;
titolo alcolometrico volumico totale minimo : 11,50% vol.;
acidità totale minima: 5,0 g/l ;
estratto secco netto minimo: 17,0 g/l.
"Albugnano" superiore:
colore: rosso rubino più o meno intenso, talvolta con
riflessi granati;
odore: profumo delicato, caratteristico;
sapore: etereo, di corpo, più o meno tannico, di buona
persistenza;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50% vol.;
acidità minima: 5,0 g/l;
estratto secco netto minimo: 19,0 g/l.
Per tale tipologia, in cui è ammesso l'affinamento in botti
di rovere, può notarsi la presenza di sapore di legno.
Articolo 8.
E’ consentito l'uso di indicazioni toponomastiche aggiuntive
che facciano riferimento alle "vigne" dalle quali
effettivamente provengono le uve da cui il vino così
qualificato è stato esclusivamente ottenuto, a condizione
che tali vigne siano indicate ed evidenziate separatamente
all'atto della denuncia all'albo dei vigneti e che le uve da
esse provenienti ed i vini da esse separatamente ed
unicamente ottenuti siano distintamente indicate e caricati
rispettivamente nella denuncia annuale di produzione delle
uve e nei registri obbligatori di cantina.
Per il vino di cui al presente disciplinare la designazione
"Albugnano", immediatamente seguita dalla dicitura
"denominazione di origine controllata", dovrà precedere in
etichetta l'eventuale menzione "vigna" seguita dal toponimo.
Articolo 9.
Nella presentazione e designazione dei vini a denominazione
di origine controllata "Albugnano" è vietata l'aggiunta di
qualsiasi qualificazione aggiuntiva diversa da quelle
previste dal presente disciplinare ivi compresi gli
aggettivi "extra", "fine", "scelto", "selezionato" e
similari.
E’ tuttavia consentito l'uso di indicazioni che facciano
riferimento nomi, ragioni sociali, marchi privati non aventi
significato laudativo e che non siano tali da trarre in
inganno il consumatore.
Nella presentazione e designazione del vino a denominazione
di origine controllata "Albugnano" la menzione "superiore"
deve figurare in etichetta sotto la scritta "denominazione
di origine controllata".
Sulle bottiglie contenenti il vino a denominazione di
origine controllata "Albugnano" deve figurare l'indicazione
dell'annata di produzione delle uve.
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