I vini "Alghero"sono
regolamentati dal Decreto Ministero Risorse
agricole del 19 agosto 1995, modificato dai D.m.
1° agosto 1996 e 31 ottobre 2002.
Disciplinare di
produzione
Art. 1
La denominazione di origine controllata "Alghero"
è riservata ai vini che rispondono alle
condizioni e ai requisiti stabiliti dal presente
disciplinare di produzione.
Art. 2
La denominazione di origine controllata "Alghero",
seguita o no dalle specificazioni bianco, rosato
o rosso è riservata ai vini bianchi, rosati o
rossi ottenuti da uve provenienti da vigneti
composti, nell'ambito aziendale, da uno o più
vitigni inseriti nella classificazione
"raccomandati" o "autorizzati" per la provincia
di Sassari, con l'esclusione dei vitigni
aromatici .
La denominazione "Alghero" seguita da una delle
seguenti specificazioni:
Torbato;
Sauvignon;
Chardonnay;
Cabernet sauvignon, franc o Carmenère, da soli o
congiuntamente;
Sangivese;
Cagnulari o Cagniulari;
Vermentino,
è riservata ai vini ottenuti da uve provenienti
da vigneti costituiti per almeno l'85% dai
corrispondenti vitigni.
Possono concorrere alla produzione dei detti
vini, da sole o congiuntamente, anche le uve
provenienti da vitigni inseriti nella
classificazione "raccomandati" o "autorizzati"
per la provincia di Sassari purché non superi al
15% del totale.
Il vino a denominazione d'origine controllata "Alghero"
bianco può essere prodotto anche nelle tipologie
frizzante, spumante e passito.
Il vino a denominazione d'origine controllata "Alghero"
rosato può essere prodotto anche nella tipologia
frizzante.
Il vino a denominazione d'origine controllata "Alghero"
rosso può essere prodotto anche nelle tipologie
novello, liquoroso e spumante.
Il vino a denominazione d'origine controllata "Alghero"
Torbato può essere prodotto nella tipologia
spumante.
Il vino a denominazione d'origine controllata "Alghero"
Chardonnay può essere prodotto anche nella
tipologia spumante.
Il vino a denominazione d'origine controllata "Alghero"
Vermentino può essere prodotto solo nella
tipologia frizzante.
Il vino a denominazione d'origine controllata "Alghero"
Cabernet può essere ottenuto dai vitigni
Cabernet franc, Cabernet sauvignon e Camenère da
soli o congiuntamente.
Art. 3
La zona di produzione delle uve per
l'ottenimento dei vini atti a essere designati
con la denominazione di origine controllata "Alghero"
comprende l'intero territorio dei comuni di
Alghero, Olmedo, Ossi, Tissi, Usini, Uri, Ittiri,
in provincia di Sassari e in parte il territorio
all'interno del comune di Sassari cosi
delimitato: a sud dai limiti dei comuni di Usini,
Uri, Olmedo e Alghero, a ovest dal Mediterraneo
e a nord dalla strada che partendo dal capo
dell'Argentiera, attraversando la strada dei Due
Mari prosegue in direzione di Sassari sino
all'incrocio con la strada statale 291
attraverso la quale, percorrendo un breve tratto
della strada statale 131, ci si immette sulla
strada statale 127-bis e la si segue per un
breve tratto chiudendo la delimitazione con il
raggiungimento dei limiti del comune di Usini.
È facoltà del conduttore dei vigneti iscritti
agli albi di cui al presente articolo, all'atto
della denuncia annuale delle uve, effettuare
rivendicazioni di origine anche per più
denominazioni di origine per uve provenienti
dallo stesso vigneto.
Art.4
Le condizioni ambientali e di coltura dei
vigneti destinati alla produzione dei vini di
cui all'articolo 2 devono essere quelle
tradizionali della zona di produzione e,
comunque, atte a conferire alle uve e ai vini le
specifiche caratteristiche di qualità.
I sesti d'impianto, le forme di allevamento e i
sistemi di potatura devono essere tali da
consentire di ottenere uve e vini aventi le
caratteristiche prescritte.
È vietata ogni pratica di forzatura. E'ammessa
l'irrigazione di soccorso.
I nuovi impianti e i reimpianti devono prevedere
un minimo di 2.500 ceppi per ettaro e la
produzione media per ceppo non deve superare i 6
kg per i vini provenienti da uve a bacca rossa e
6,5 kg per i vini provenienti da uve a bacca
bianca.
Le rese massime di uva per ettaro di vigneto in
coltura specializzata per la produzione dei vini
di cui all'articolo 2 e i titoli alcolometrici
volumici naturali minimi delle relative uve
destinate alla vinificazione, devono essere come
da tabella allegata
[file .pdf]
A detto limite, anche in annate eccezionalmente
favorevoli, la resa dovrà essere riportata
attraverso una accurata cernita delle uve,
purché la produzione non superi del 20% il
limite massimo stabilito dal presente
disciplinare di produzione.
Art.5
Le operazioni di vinificazione, conservazione,
invecchiamento obbligatorio e affinamento in
bottiglia devono essere effettuate all'interno
della zona delimitata dall'articolo 3. E'
consentito chye le operazioni di elaborazione
degli spumanti siano effettuate anche fuori
della zona delimitata dall'articolo 3.
Nella vinificazione sono ammesse soltanto le
pratiche atte a conferire ai vini le proprie
peculiari caratteristiche.
La resa massima dell'uva in vino finito, pronto
per il consumo, non deve essere superiore al
70%. Qualora superi questo limite, ma non il
75%, l'eccedenza non ha diritto ad alcuna
denominazione d'origine. Oltre il 75% decade il
diritto alla denominazione d'origine controllata
per tutto il prodotto.
La denominazione di origine controllata
"Alghero" con la specificazione "bianco",
"rosso", "Chardonnay", "Torbato" può essere
utilizzata per designare i vini spumanti
ottenuti con mosti e vini che rispondono alle
condizioni e ai requisiti stabiliti nel presente
disciplinare.
E' consentito l'arricchimento con mosti
concentrati provenienti da uve di vigneti
iscritti all'albo della denominazione d'origine
controllata "Alghero" o con mosto concentrato
rettificato.
Il vino a denominazione di origine controllata
"Alghero" rosso può essere elaborato nella
tipologia "liquoroso" purché le uve fresche
siano state sottoposte, del tutto o in parte,
sulle piante o dopo la raccolta, ad appassimento
naturale, fino a portarle a un titolo
alcolometrico volumico minimo complessivo non
inferiore al 15%. E' consentita l'aggiunta di
alcol di origine vinica in ottemperanza alle
norme vigenti nella elaborazione dei vini
liquorosi.
Il vino a denominazione d'origine controllata
"Alghero" liquoroso non può essere immesso al
consumo prima di un periodo di maturazione e
affinamento di almeno tre anni a decorrere dal
1° gennaio dell'anno successivo alla vendemmia.
Qualora detto periodo superi i cinque anni, il
vino a denominazione d'origine controllata
"Alghero" liquoroso può essere classificato
"riserva".
Il vino a denominazione d'origine controllata
"Alghero" bianco può elaborato nella tipologia
"passito" purché le uve fresche siano state
sottoposte ad appassimento sino a portarle a un
titolo alcolometrico naturale minimo complessivo
del 15%.
Il vino a denominazione d'origine controllata
"Alghero" rosso può essere elaborato nella
tipologia "novello" secondo le normative
vigenti. I vini a denominazione d'origine
controllata "Alghero" frizzanti devono essere
ottenuti nel rispetto delle disposizioni
previste per legge.
Art.6
I vini di cui all'articolo 2, all'atto
dell'immissione al consumo devono rispondere
alle seguenti caratteristiche:
"Alghero" bianco:
- colore: giallo paglierino tenue;
- odore: profumo delicato, gradevole;
- sapore: sapido e armonico;
- titolo alcolometrico volumico totale minimo:
10%;
- acidità totale minima: 5 per mille;
- estratto secco netto minimo: 14 per mille.
"Alghero" rosato:
- colore: rosato;
- odore: vinoso delicato, gradevole;
- sapore: armonico, asciutto o morbido;
- titolo alcolometrico volumico totale minimo:
10,5%;
- acidità totale minima: 5 per mille;
- estratto secco netto minimo: 15 per mille.
"Alghero" rosso:
- colore: rosso rubino, tendente al granato con
l'invecchiamento;
- odore: vinoso, gradevole, caratteristico;
- sapore: asciutto, corposo, leggermente
tannico;
- titolo alcolometrico volumico totale minimo:
11%;
- acidità totale minima: 4,5 per mille;
- estratto secco netto minimo: 18 per mille.
"Alghero" Torbato:
- colore: paglierino con riflessi inizialmente
verdognoli;
- odore: leggermente aromatico, caratteristico,
intenso;
- sapore: sapido, armonico, dal retrogusto
piacevolmente amarognolo;
- titolo alcolometrico volumico totale minimo:
11%;
- acidità totale minima: 5 per mille;
- estratto secco netto minimo: 14 per mille.
"Alghero" Sauvignon:
- colore: giallo paglierino, tendente
inizialmente al verdognolo;
- odore: gradevole, fruttato, con aroma
caratteristico;
- sapore: asciutto, pieno, persistente;
- titolo alcolometrico volumico totale minimo:
11%;
- acidità totale minima: 5 per mille;
- estratto secco netto minimo: 15 per mille.
"Alghero" Chardonnay:
- colore: giallo paglierino, con riflessi
inizialmente verdognoli;
- odore: delicato, caratteristico, fruttato;
- sapore: sapido, asciutto, pieno,
caratteristico;
- titolo alcolometrico volumico totale minimo:
11%;
- acidità totale minima: 5 per mille;
- estratto secco netto minimo: 15 per mille.
"Alghero" Sangiovese:
- colore: rosso tendende al granato con
l'invecchiamento;
- odore: vinoso, intenso;
- sapore: asciutto, armonico;
- titolo alcolometrico volumico totale minimo:
11%;
- acidità totale minima: 5 per mille;
- estratto secco netto minimo: 18 per mille.
"Alghero" Cabernet:
- colore: rubino intenso fino al granato carico;
- odore: caratteristico, etereo;
- sapore: asciutto, pieno, lievemente tannico;
- titolo alcolometrico volumico totale minimo:
11,5%;
- acidità totale minima: 5 per mille;
- estratto secco netto minim: 20 per mille.
"Alghero" Cagnulari (o Cagniulari):
- colore: rosso rubino;
- odore: vinoso, caratteristico del vitigno;
- sapore: asciutto, leggermente tannico,
armonico;
- titolo alcolometrico volumico totale minimo:
11%;
- acidità totale minima: 4,5 per mille;
- estratto secco netto minimo: 18 per mille.
"Alghero" novello:
- colore: rubino con toni violetti;
- odore: vinoso, fruttato, di fermentazione
appena svolta;
- sapore: vivace, morbido, fragrante,
persistente;
- titolo alcolometrico volumico totale minimo:
11%;
- acidità totale minima: 4,5 g/l;
- estratto secco netto minimo: 18 per mille.
"Alghero" frizzante bianco:
- colore: giallo paglierino carico;
- odore: gradevole e caratteristico di fruttato;
- sapore: secco o amabile, frizzante;
- titolo alcolometrico volumico totale minimo:
10,5%;
- acidità totale minima: 5 per mille;
- estratto secco netto minimo: 14 per mille.
"Alghero" Vermentino frizzante:
- colore: giallo paglierino scarico;
- odore: gradevole e caratteristico di fruttato;
- sapore: secco o amabile, frizzante;
- titolo alcolometrico volumico totale minimo:
10,5%;
- acidità totale minima: 5 per mille;
- estratto secco netto minimo: 14 per mille.
"Alghero" frizzante rosato:
- colore: rosato;
- odore: vinoso, delicato, gradevole;
- sapore: armonico, asciutto o morbido;
- titolo alcolometrico volumico totale minimo:
10,5%;
- acidità totale minima: 5 per mille;
- estratto secco netto minimo: 15 per mille.
"Alghero" Torbato spumante:
- colore: giallo paglierino carico con spuma
persistente;
- odore: gradevole e caratteristico di fruttato;
- sapore: secco o amabile o dolce, fruttato,
gradevolmente aromatico;
- titolo alcolometrico volumico totale minimo:
11,5%;
- acidità totale minima: 5 per mille;
- estratto secco netto minimo: 14 per mille.
"Alghero" Chardonnay spumante:
- colore: giallo paglierino con spuma
persistente;
- odore: gradevole e caratteristico di fruttato;
- sapore: secco o amabile o dolce, fruttato,
gradevolmente aromatico;
- titolo alcolometrico volumico totale minimo:
11,5%;
- acidità totale minima: 5 per mille;
- estratto secco netto minimo: 14 per mille.
"Alghero" spumante bianco:
- colore: giallo paglierino scarico con spuma
persistente;
- odore: gradevole e fruttato;
- sapore: secco o amabile o dolce, fruttato,
delicatamente aromatico;
- titolo alcolometrico volumico totale
complessivo: 11,5%;
- acidità totale minima: 5 per mille;
- estratto secco netto minimo: 14 per mille.
"Alghero" spumante rosso:
- colore: rosso rubino intenso con riflessi
violetti;
- odore: vinoso, gradevole, caratteristico,
spuma persistente;
- sapore: secco o amabile o dolce, gradevolmente
aromatico;
- titolo alcolometrico volumico totale
complessivo: 11,5%;
- acidità totale minima: 5 per mille;
- estratto secco netto minim: 18 per mille.
" Alghero" liquoroso:
- colore: granato tendente al mattone con lungo
invecchiamento;
- odore: intenso, complesso, etereo;
- sapore: dolce, pieno, armonico;
- titolo alcolometrico volumico effettivo
minimo: 18%;
- titolo alcolometrico complessivo minimo:
21,6%;
- zuccheri residui: minimo 60 g/l;
- acidità totale minima: 4,5 per mille;
- estratto secco netto minimo: 22 per mille.
"Alghero" passito:
- colore: giallo oro;
- odore: intenso, etereo, di frutta matura;
- sapore: dolce pieno mielato;
- titolo alcolometrico volumico complessivo
minimo: 17,4% di cui effettivo minimo: 15%;
- zuccheri residui: minimo 40 g/l;
- acidità totale minima: 4,5 per mille;
- estratto secco netto minimo: 22 per mille.
E' facoltà del ministero delle Risorse agricole,
alimentari e forestali di modificare con proprio
decreto, per i vini di cui sopra, i limiti
minimi indicati con l'acidità totale e
l'estratto secco netto.
Art.7
Alla denominazine di cui all'articolo 1 è
vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione,
ivi compresi gli aggettivi extra, fine, scelto,
selezionato, superiore, vecchio e similari.
E' consentito l'uso di indicazioni che facciano
riferimento a nomi o ragioni sociali o marchi
privati, purché non abbiano significato
laudativo e non siano tali da trarre in inganno
l'acquirente.
Fatta eccezione per i vini spumanti e frizzanti,
sulle bottiglie o altri recipienti contenenti il
vino a denominazione d'origine controllata
"Alghero" destinati al consumo deve sempre
figurare l'indicazione dell'annata di produzione
delle uve.
I vini per i quali, all'atto della denuncia
annuale delle uve, è stata rivendicata la
denominazione d'origine controllata "Alghero"
seguita da una delle seguenti specificazioni:
Torbato, Sauvignon, Chardonnay, Sangiovese,
Cabernet, Cagnulari o Cagniulari, possono essere
riclassificati, prima dell'imbottigliamento, con
la denominazione d'origine controllata "Alghero"
senza alcuna specificazione aggiuntiva, previa
comunicazione del detentore agli organismi
competenti.
Art.8
Tutti i vini della denominazione d'origine
controllata "Alghero", se confezionati in
recipienti inferiori a 5 litri, devono essere
immessi al consumo solo in bottiglie di vetro e
con tappo di sughero.
Tuttavia, per le bottiglie di contenuto
inferiore e/o uguale a 0,375 litri e da 1 a 1,5
litri, è ammesso il tappo a vite.