I vini denominati
"Barbagia"sono regolamentati dal Decreto
Ministero Risorse agricole del 12 ottobre 1995.
Disciplinare di
produzione
Articolo 1
L'indicazione geografica tipica "Barbagia",
accompagnata da una delle specificazioni
previste dalla presente disciplinare di
produzione, è riservata ai mosti e ai vini che
rispondono alle condizioni e ai requisiti in
appresso indicati.
Articolo 2
L'indicazione geografica tipica "Barbagia" è
riservata ai seguenti vini:
bianchi, anche nella tipologia frizzante;
rosso, anche nelle tipologie frizzante e
novello;
rosati, anche nella tipologia frizzante.
I vini a indicazione geografica tipica
"Barbagia" bianchi, rossi e rosati devono essere
ottenuti da uve provenienti da vigneti composti,
nell'ambito aziendale, da uno o più vitigni
raccomandati e/o autorizzati per la provincia di
Nuoro, a bacca di colore corrispondente.
L'indicazione geografica tipica "Barbagia", con
la specificazione di uno dei vitigni
raccomandati e/o autorizzati per la provincia di
Nuoro con l'esclusione dei vitigni Cannonau,
Carignano, Girò, Malvasia, Monica, Moscato,
Nasco, Nuragus, Semidano, Vermentino e Vernaccia
è riservata ai vini ottenuti da uve provenienti
da vigneti composti, nell'ambito aziendale, per
almeno 85% dai corrispondenti vitigni.
Possono concorrere, da sole o congiuntamente,
alla produzione dei mosti e vini sopra indicati,
le uve dei vitigni a bacca di colore analogo,
non aromatici, raccomandati e/o autorizzati per
la provincia di Nuoro, sino a un massimo del
15%.
I vini a indicazione geografica tipica
"Barbagia" col la specificazione di uno dei
vitigni di cui al precedente comma, possono
essere prodotti anche nelle tipologie frizzanti
nonché novello per i vini ottenuti da vitigni a
bacca rossa.
Articolo 3
La zona di produzione delle uve per
l'ottenimento dei mosti e dei vini atti ad
essere designati con l'indicazione geografica
tipica "Barbagia" comprende l'intero territorio
amministrativo dei seguenti comuni: Fonni, Gavoi,
Lodine, Mamoiada, Nuoro, Oliena, Ollolai, Olzai,
Oniferi, Orani, Orgosolo, Orotelli, Ortine,
Ottana, Sarule, in provincia di Nuoro.
Articolo 4
Le condizioni ambientali e di coltura dei
vigneti destinati alla produzione dei vini di
cui all'articolo 2 devono essere quelle
tradizionali della zona.
La produzione massima di uva per ettaro di
vigneto in coltura specializzata, nell'ambito
aziendale, per i vini a indicazione geografica
"Barbagia" accompagnati o meno dal riferimento
al nome del vitigno, non deve essere superiore
rispettivamente a tonnellate 15 (limite da
elevare del 20%, vedi D.m. 2/8/96) per le
tipologie rosso e rosato e a tonnellate 16
(limite da elevare del 20%, vedi D.m. 2/8/96)
per la tipologia bianco.
Le uve destinate alla produzione dei vini a
indicazione geografica tipica "Barbagia",
seguita o meno dal riferimento al vitigno,
devono assicurare ai vini un titolo
alcolometrico volumico naturale minimo di:
9,5% per i bianchi;
10% per i rosati;
10% per i rossi .
Nel caso di annate particolarmente sfavorevoli,
detti valori possono essere ridotti dello 0,5%
vol.
Articolo 5
Nella vinificazione sono ammesse soltanto le
pratiche atte a conferire ai vini le proprie
peculiari caratteristiche.
La resa massima dell'uva in vino finito, pronto
per il consumo, non deve essere superiore al 75%
(limite da aumentare, vedi D.m. 2/8/96), per
tutti i tipi di vino.
Articolo 6
I vini a indicazione geografica tipica
"Barbagia", anche con la specificazione del nome
del vitigno, all'atto dell'immissione al
consumo, devono avere i seguenti titoli
alcolometrici volumici totali minimi:
" Barbagia" bianco: 10% ;
"Brabagia" rosso: 10%;
"Barbagia" rosato: 10,5% ;
"Barbagia" novello: 11%;
"Barbagia" frizzante: 10,5%.
Articolo 7
All'indicazione geografica tipica "Barbagia" è
vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione
diversa da quelle previste nel presente
disciplinare di produzione, ivi compresi gli
aggettivi extra, fine, scelto, selezionato,
superiore e similari.
E' tuttavia consentito l'uso di indicazioni che
facciano riferimento a nomi, ragioni sociali e
marchi privati purchè non abbiano significato
laudativo e non siano tali da trarre in inganno
il consumatore.
Ai sensi dell'articolo 7, punto 5, della legge
10 febbraio 1992, n. 164, l'indicazione
geografica tipica "Barbagia" può essere
utilizzata come ricaduta per i vini ottenuti da
uve prodotte da vigneti coltivati nell'ambito
del territorio delimitato nel precedente
articolo 3 e iscritti negli albi dei vigneti dei
vini a denominazione di origine, a condizione
che i vini per i quali si intende utilizzare
l'indicazione geografica tipica di cui trattasi
abbiano i requisiti previsti per una o più delle
tipologie di cui al presente disciplinare.