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DPR 3
ottobre 1980
Riconoscimento della denominazione di origine controllata e
garantita del vino "Barbaresco" .
Art. 1.
La denominazione di origine controllata e garantita
"Barbaresco" e' riservata al vino rosso "Barbaresco",
già riconosciuto a denominazione di origine controllata con
decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 1966, che
risponde alle condizioni ed ai requisiti stabiliti nel
presente disciplinare di produzione.
Art. 2.
Il "Barbaresco" deve essere ottenuto esclusivamente dalle
uve del vitigno "Nebbiolo" delle sotto varietà "Michet", "Lampia"
e "Rose'" prodotte nella zona di origine descritta nel
successivo art. 3.
Art. 3.
La zona di origine delle uve atta a produrre il
"Barbaresco", comprendente i territori già delimitati con
decreto ministeriale 31 agosto 1933, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 238, del 12 ottobre 1933, nonché
quelli per i quali ricorrono le condizioni di cui al secondo
comma dell'art. 1 del decreto del Presidente della
Repubblica 12 luglio 1963, n. 930, include l'intero
territorio dei comuni di Barbaresco, Neive, Treiso (già
frazione di Barbaresco) e la parte della frazione "San Rocco
Senodelvio" già facente parte del comune di Barbaresco ed
aggregata al comune di Alba con decreto del Presidente della
Repubblica 17 aprile 1957, n. 482, ricadenti nella provincia
di Cuneo. Ed è così delimitata(omissis)
Art. 4.
Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati
alla produzione del "Barbaresco" devono essere quelle
tradizionali della zona e comunque unicamente quelle atte a
conferire alle uve ed al vino derivato le specifiche
caratteristiche di qualità. Sono pertanto da considerarsi
idonei unicamente i vigneti collinari di giacitura ed
orientamento adatti ed i cui terreni siano preminentemente
argilloso-calcarei. I sesti di impianto, le forme di
allevamento ed i sistemi di potatura devono essere quelli
generalmente usati e comunque atti a non modificare le
caratteristiche peculiari dell'uva e del vino. E' esclusa
ogni pratica di forzatura ed in particolare l'incisione
anulare. La produzione massima ad ha in coltura
specializzata non deve essere superiore a q. 80 di uva. A
tale limite, anche in annate eccezionalmente favorevoli la
produzione dovrà essere riportata attraverso un'accurata
cernita delle uve purché la produzione non superi del 20% il
limite massimo sopra stabilito. La resa massima delle uve in
vino non deve essere superiore al 70% al primo travaso e non
dovrà superare il 65% dopo il periodo di invecchiamento
obbligatorio.
Art. 5.
Nell'ambito della resa massima prevista nel precedente art.
4 i competenti organi regionali, sentito il parere delle
organizzazioni professionali e degli enti ed istituti
interessati, fissano annualmente entro il 20 settembre, in
via indicativa, la produzione media unitaria delle uve e la
data di inizio della vendemmia.I conduttori interessati che
prevedano di ottenere una resa maggiore rispetto a quella
indicativa, dovranno tempestivamente, e comunque almeno
cinque giorni prima della data di inizio della proprio
vendemmia, segnalare, indicando tale data, la stima della
maggiore resa, mediante lettera raccomandata agli organi
della regione Piemonte competenti per territorio, per gli
opportuni accertamenti da parte degli stessi. La resa media
indicativa va fissata tenendo conto dell'andamento
stagionale e delle altre condizioni ambientali di
coltivazione (sistemi di impianto, di coltura, ecc.) al fine
di assicurare la rispondenza della denuncia delle uve alla
effettiva produzione dei vigneti.
Art. 6.
Le operazioni di vinificazione e di invecchiamento
obbligatorio devono essere effettuate nella zona delimitata
nell'art. 3.Il Ministero dell'Agricoltura e delle Foreste,
sentito il parere del comitato nazionale per la tutela delle
denominazioni di origine dei vini può altresì consentire che
le suddette operazioni di vinificazione e di invecchiamento
obbligatorio siano effettuate dalle aziende che, avendo
stabilimenti situati nei territori delle provincie di Cuneo,
Asti, Alessandria inclusi nell'art. 4 del disciplinare
annesso al DPR. 23 aprile 1966, dimostrino che già
effettuarono tali operazioni, previa attestazione della
competente camera di commercio.
Art. 7.
Le uve destinate alla vinificazione, sottoposte a preventiva
cernita, se necessario, devono assicurare al vino una
gradazione alcolica complessiva minima naturale di gradi 12.
Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche
enologiche leali e costanti, atte a conferire al vino le sue
peculiari caratteristiche. La conservazione e
l'invecchiamento del vino devono essere effettuati secondo i
metodi tradizionali. Il vino deve essere sottoposto ad un
periodo di invecchiamento di almeno due anni e conservato
per almeno un anno di detto periodo in botti di rovere o di
castagno. Il periodo di invecchiamento decorre dal 1 gennaio
successivo all'annata di produzione delle uve. E' consentita
l'aggiunta, a scopo migliorativo, di Barbaresco più giovane
ad identico Barbaresco più vecchio o viceversa nella misura
massima del 15%. In etichetta dovrà figurare il millesimo
relativo al vino che concorre in misura preponderante. Il
vino a denominazione di origine controllata e garantita
“Barbaresco", ultimato il periodo di invecchiamento
obbligatorio, dovrà essere sottoposto alla prova di
degustazione prevista dal punto 4 dell'art. 5 del decreto
del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930. Tale
prova di degustazione dovrà essere effettuata da una
apposita commissione, di norma presso l'istituto tecnico
agrario statale specializzato per la viticoltura e
l'enologia di Alba, dove ha sede la commissione stessa,
secondo le norme all'uopo impartite dal Ministero
dell'agricoltura e delle Foreste, sentito il parere del
comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di
origine dei vini e degli enti interessati.
Art. 8.
Il "Barbaresco" all'atto dell'immissione al consumo deve
rispondere alle seguenti caratteristiche: colore: rosso
granato con riflessi arancione; odore: profumo
caratteristico, etereo, gradevole, intenso; sapore:
asciutto, pieno, robusto, austero ma vellutato,armonico;
gradazione alcolica minima complessiva: gradi 12,50; acidità
totale minima: 5 per mille; estratto secco netto minimo: gr.
23 litro. E' in facoltà del Ministro dell'agricoltura e
delle foreste di modificare, con proprio decreto, i limiti
minimi sopra indicati per l'acidità totale e l'estratto
secco netto.
Art. 9.
Il "Barbaresco" sottoposto ad un periodo di invecchiamento
non inferiore a quattro anni può portare come specificazione
aggiuntiva la dizione "riserva". Le bottiglie in cui viene
confezionato il "Barbaresco" per la commercializzazione
devono essere di forma albeisa o corrispondente ad antico
uso o tradizionale, di capacita' consentita dalle vigenti
leggi, ma comunque non inferiore a 350cc., di vetro scuro e
chiuse con tappo di sughero. E' vietato il confezionamento e
la presentazione artificiosa delle bottiglie, che possano
trarre in inganno il consumatore o che siano comunque tali
da offendere il prestigio del vino.
Art. 10.
E' vietato usare assieme alla denominazione "Barbaresco"
qualsiasi qualificazione aggiuntiva diversa da quelle
previste dal presente disciplinare, ivi compresi gli
aggettivi: extra, fine, scelto, selezionato e similari. E'
tuttavia consentito l'uso di indicazioni che facciano
riferimento I nomi, ragioni sociali, marchi privati,
consorzi, non aventi significato laudativo e non idonei a
trarre in inganno l'acquirente. E' consentito altresì l'uso
di indicazioni geografiche e toponomastiche che facciano
riferimento a comuni, frazioni, poderi, tenute, tenimenti,
cascine, e similari, nonché delle sottospecificazioni
geografiche (bricco, costa, vigna e altri sinonimi di uso
locale) costituite da aree, località e mappali inclusi nella
zona delimitata nel precedente art. 3 e dalle quali
effettivamente provengono le uve da cui il vino cosi'
qualificato e' stato ottenuto.I conduttori interessati che
vogliono usufruire in proprio o concedere l'uso delle
indicazioni geografiche o toponomastiche e delle
sottospecificazioni geografiche agli acquirenti dell'uva o
del vino di quella provenienza, dovranno farne apposita,
specifica istanza sulla denuncia annuale delle uve,
indicandone separatamente l'origine. La stessa indicazione
dovrà essere apposta anche sulla documentazione prevista per
legge. La camera di commercio, industria, artigianato ed
agricoltura di Cuneo dovrà istituire, nell'ambito dell'albo
del "Barbaresco", un catasto particolare dei vigneti
indicati con sottospecificazioni geografiche e dovrà
annualmente rilasciare le ricevute delle uve contenenti le
relative indicazioni specifiche.
Art. 11.
Sulle bottiglie o altri recipienti contenenti "Barbaresco"
deve sempre figurare l'indicazione veritiera o documentabile
dell'annata di produzione delle uve. La denominazione di
origine controllata e garantita "Barbaresco" deve essere
sempre messa in evidenza, comunque deve figurare con
caratteri di altezza e di larghezza non inferiori a 2/5 di
quelli massimi di ogni altra indicazione che compaia
sull'etichetta principale della bottiglia.
Art. 12.
Chiunque produce, vende, pone in vendita, o comunque
distribuisce per il consumo con la denominazione di origine
controllata e garantita "Barbaresco" vini che non rispondono
alle condizioni ed ai requisiti stabiliti dal presente
disciplinare di produzione, e' punito a norma dell'art. 28
del decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963,
n. 930. |