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DPR 27
maggio 1970
Riconoscimento della denominazione di origine controllata
del vino "Barbera d'Alba".
Art. 1.
La denominazione di origine controllata "Barbera d'Alba" è
riservata al vino che risponde alle condizioni ed ai
requisiti stabiliti nel presente disciplinare di produzione.
Art. 2.
Il vino "Barbera d'Alba" deve essere ottenuto dalle uve
provenienti dai vigneti composti dal vitigno Barbera.
Art. 3.
Le uve devono essere prodotte nella zona di produzione
appresso indicata, che comprende in tutto i territori dei
comuni di: Alba, Albaretto della Torre, Barbaresco, Barolo,
Borgomale, Camo, Canale, Castagnito, Castellinaldo,
Castiglione Falletto, Castiglione Tinella, Castino,
Corneliano d'Alba, Cossano Belbo, Diano d'Alba, Govone,
Grinzane Cavour, Guarene, Magliano Alfieri, Mango, Monforte
d'Alba, Montelupo Albese, Monticello di Alba, Neive,
Neviglie, Novello, Perletto, Piobesi, Priocca, Rocchetta
Belbo, Roddi, Roddino, Rodello, S. Stefano Belbo, S.
Vittoria d'Alba, Serralunga d'Alba, Sinio, Treiso, Trezzo
Tinella, Verduno, Vezza d'Alba; e in parte i territori dei
comuni di: Baldissero, Bra, Cortemilia, Cherasco, La Morra,
Monchiero, Montà d'Alba, Montalto Roero, Monteu Roero,
Narzole, Pocapaglia, S. Stefano Roero e Sommariva Perno.
Tale zona è così delimitata: da Rocca Tagliata (quota 367)
la linea di delimitazione segue il confine interprovinciale
Asti-Cuneo fino ai bivio della frazione Gianoglio in comune
di Montà. Si immette quindi sulla strada provinciale per
casc. Sterlotti e per quella per frazione S. Vito che segue
fino all'innesto con la strada statale del Colle di Cadibona
(strada statale 29). La delimitazione coincide con detta
strada statale 29 fino al ponte sul rio Rollandi, poi
seguendo la corrente giunge alla confluenza dei rio Rollandi
con il rio Prasanino. Risale il rio Prasanino tocca quota
303 e successivamente quota 310; segue la strada provinciale
verso Madonna delle Grazie toccando le quote 315, 316, 335,
casc. Perona, Carle, Madonna delle Grazie (quota 394) quindi
la strada carreggiabile per casc. Beggioni e oltre fino alla
strada S. Stefano Roero-S. Lorenzo che supera proseguendo
lungo la strada per casc. Molli (quota 376) fino a rio
Prella. Discende detto rio per raggiungere e quindi risalire
la carrareccia che passa per la casc. Furinetti e Audano
(quota 381) fino a quota 336. Superata la provinciale dei
Roeri prosegue lungo la valle Serramiana fino a quota 360.
Imbocca la strada per valle Cenemorto (quota 362) che segue
fino a Baldissero (quota 410).
La linea di delimitazione a ovest di Baldissero passa per le
quote 402-394 e, seguendo il crinale, raggiunge il confine
comunale tra Baldissero e Sommariva a quota 417 che segue
fino a quota 402. Da quota 402 traversa Villa di Sommariva,
percorre Bocche dei Garbini e Bocche della Merla per
giungere a quota 429, sul confine comunale tra Sommariva e
Pocapaglia. Traversa detto confine e in linea retta,
toccando le quote 422 e 408 e quindi per le Bocche della
Ghia, raggiunge S. Sebastiano (quota 391). Prosegue per
quote 411 e 351 e da quest'ultima lungo la strada, fino al
confine fra Pocapaglia e Bra (quota 328). Continua lungo la
strada per casc. Castelletto e per Bra fino in prossimità
dell'ospedale. Gira attorno al concentrico di Bra e passando
per le quote 290 e 280 raggiunge la ferrovia che segue fino
alla strada Bra-Cherasco. Continuando per breve tratto su
detta strada, volta a sinistra sulla strada degli Orti e
tocca quota 220. Segue il canale Pertusata e per quota 220,
casc. Salame, Borgo Nuovo (quota 218), giunge a località
Fornace (quota 202), per proseguire poi lungo il confine
comunale tra S. Vittoria e Bra fino al ponte sul fiume
Tanaro. Di qui segue il corso del Tanaro contro corrente
attraverso i territori di La Morra, Cherasco, Narzole,
Monchiero, fino al confine con il comune di Dogliani
includendo parzialmente in destra Tanaro il comune di
Monchiero. Prosegue lungo i confini comunali fra Monchiero e
Dogliani includendo tutto il comune di Monforte fino a
raggiungere il confine comunale di Roddino (quota 385).
Quindi la linea di delimitazione corre lungo i confini dei
territori comunali tra Roddino e Dogliani; tra Cissone e
Roddino; tra Serravalle Langhe, Cerretto Langhe e Roddino;
tra Sinio e Cerretto Langhe; tra Albaretto della Torre e
Cerretto Langhe; tra Albaretto della Torre e Arguello; tra
Albaretto e Lequio Berria; fra Rodello e Lequio Berria;
Rodello e Benevello; Benevello con Diano d'Alba, Alba e
Borgomale; Borgomale con Lequio Berria e Bosia; Bosia con
Castino.
Dal punto di incrocio dei confini comunali tra
Bosia-Cortemilia e Castino, la delimitazione scende,
attraverso Viarasso, alla statale n. 339 che segue fino alla
confluenza del fiume Bormida con l'Uzzone.
Risale il corso dell'Uzzone fino al confine comunale con
Pezzolo Valle Uzzone e seguendo il confine comunale tra
Cortemilia e Pezzolo raggiunge la linea di delimitazione
della provincia di Asti.
Di qui la delimitazione segue il confine provinciale
Cuneo-Asti, verso nord fino a Rocca Tagliata (quota 327).
Art. 4.
Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati
alla produzione del vino di cui all'articolo 1 devono essere
quelle tradizionali della zona e, comunque, atte a conferire
alle uve ed al vino le specifiche caratteristiche di
qualità.
Sono pertanto da considerarsi idonei unicamente i vigneti
collinari di giacitura ed esposizione adatti, posti
preminentemente in terreni argilloso-calcarei e
calcareo-silicei.
Sono esclusi i terreni esposti a nord, i fondo valle
semi-pianeggianti o pianeggianti.
I sesti di impianto, le forme di allevamento ed i sistemi di
potatura devono essere quelli generalmente usati o comunque
atti a non modificare le caratteristiche delle uve e del
vino.
E' vietata ogni pratica di forzatura.
La resa massima di uva ammessa per la produzione del vino
"Barbera d'Alba" non deve essere superiore ai q.li 100 per
ettaro di coltura specializzata.
A detto limite, anche in annate eccezionalmente favorevoli
la resa dovrà essere riportata attraverso una accurata
cernita delle uve, perché la produzione non superi del 20%
il limite medesimo.
La resa massima delle uve in vino non deve essere superiore
al 70%.
Art. 5.
Le operazioni di vinificazione, ivi compreso
l'invecchiamento obbligatorio per la tipologia Superiore,
devono essere effettuate all'interno della zona di
produzione delimitata nell'articolo 3.
Tuttavia, tenuto conto delle situazioni tradizionali, è
consentito che tali operazioni, compreso l'eventuale
invecchiamento obbligatorio, siano effettuate nell'ambito
dell'intero territorio delle provincie di Cuneo, Asti e
Torino.
Le uve destinate alla vinificazione devono assicurare al
vino "Barbera d'Alba" una gradazione alcoolica complessiva
minima naturale di gradi 11,00.
Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche leali
e costanti, atte a conferire al vino le sue peculiari
caratteristiche.
E' consentita, nella misura massima del 15% del volume la
tradizionale correzione del mosto o vino aventi diritto alla
denominazione di origine controllata "Barbera d'Alba", con
uve, mosto o vino di Nebbiolo provenienti anche da zone di
produzione diverse da quella indicata nel precedente
articolo 3, ma tuttavia nella provincia di Cuneo (1).
Art. 6.
Il vino "Barbera d'Alba", all'atto dell'immissione al
consumo deve rispondere alle seguenti caratteristiche:
colore: rosso rubino da giovane con tendenza al rosso
granato dopo l'invecchiamento;
odore: vinoso, intenso, caratteristico, profumo, delicato;
sapore: asciutto, di corpo, di acidità abbastanza spiccata,
leggermente tannico.
Dopo adeguato invecchiamento gusto pieno ed armonico;
gradazione alcoolica minima complessiva: gradi 12;
acidità totale minima: 6 per mille;
estratto secco netto minimo: 23 per mille.
E' facoltà del Ministro dell'agricoltura e delle foreste,
con proprio decreto, di modificare i limiti sopra indicati
per l'acidità totale e l'estratto secco netto (1).
Art. 7.
Il vino "Barbera d'Alba" ottenuto da uve che assicurano una
gradazione alcoolica complessiva minima naturale di gradi
12,50, qualora venga sottopposto ad un periodo
d'invecchiamento obbligatorio non inferiore ad un anno in
botti di rovere o di castagno, può portare in etichetta la
menzione "Superiore" (1).
Art. 8.
Alla denominazione di cui all'articolo 1 é vietata
l'aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa da quella
prevista dal presente disciplinare ivi compresi gli
aggettivi "extra", "fine", "scelto", "selezionato",
"riserva", o similari.
Tale indicazione é obbligatoria per il tipo "Superiore".
E' consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento
a nomi o ragioni sociali o marchi privati, purché non
abbiano significato laudativo e non siano tali da trarre in
inganno l'acquirente; nonché l'indicazione di aziende o
vigneti dai quali effettivamente provengono le uve da cui il
vino, cosi' qualificato é stato ottenuto.
Sulle bottiglie o altri recipienti contenenti Barbera d'Alba
può figurare l'indicazione, documentabile, dell'annata di
produzione delle uve.
Art. 9.
Chiunque produce, vende, pone in vendita o comunque
distribuisce per il consumo con la denominazione di origine
controllata "Barbera d'Alba" vini che non rispondono alle
condizioni ed ai requisiti stabiliti dal presente
disciplinare, é punito a norma dell'articolo 28 del D.P.R.
12 luglio 1963, n. 930. |