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Disciplinare di produzione dei
vini
a denominazione di origine controllata e garantita del
Piemonte
"Barbera d'Asti"
Articolo 1.
La denominazione di origine controllata "Barbera d'Asti" e'
riservata al vino che risponde ai requisiti stabiliti nel
presente disciplinare di produzione.
Articolo 2.
Il vino "Barbera d'Asti" deve essere ottenuto dalle uve
provenienti dai seguenti vitigni presenti nei vigneti nelle
proporzioni appresso indicate: Barbera: dall' 85% al 100%; -
Freisa, Grignolino e Dolcetto, da soli o congiuntamente,
fino ad un massimo del 15%.
Articolo 3.
La zona di produzione del vino "Barbera d'Asti" comprende i
territori dei seguenti comuni: Provincia di Asti:
Agliano, Albugnano, Antignano, Aramengo, Asti, Azzano
d'Asti, Baldichieri, Belveglio, Berzano S. Pietro, Bruno,
Bubbio, Buttigliera d'Asti, Calamandrana, Calliano, Calosso,
Camerano Casasco, Canelli, Cantarana, Capriglio, Casorzo,
Cassinasco, Castagnole Lanze, Castagnole Monferrato, Castel
Boglione, Castell'Alfero, Castellero, Castelletto Molina,
Castello d'Annone, Castelnuovo Belbo, Castelnuovo Calcea,
Castelnuovo Don Bosco, Castel Rocchero, Celle Enomondo,
Cerretto d'Asti, Cerro Tanaro, Cessole, Chiusano d'Asti,
Cinaglio, Cisterna d'Asti, Coazzolo, Cocconato, Colcavagno,
Corsione, Cortandone, Cortanze, Cortazzone, Cortiglione,
Cossombrato, Costigliole d'Asti, Cunico, Dusino S. Michele,
Ferrere, Fontanile, Frinco, Grana, Grazzano Badoglio, Incisa
Scapaccino, Isola d'Asti, Loazzolo, Maranzana, Maretto,
Moasca, Mombaldone, Mombaruzzo, Mombercelli, Monale,
Monastero Bormida, Moncalvo, Moncucco Torinese, Mongardino,
Montalbone, Montafia, Montaldo Scarampi, Montechiaro d'Asti,
Montegrosso d'Asti, Montemagno, Montiglio, Morasengo, Nizza
Monferrato, Olmo Gentile, Passerano Marmorito, Penango,
Pica, Pino d'Asti, Piova' Massaia, Portacomaro, Quaranti,
Refrancore, Revigliasco d'Asti, Roatto, Robella, Rocca
d'Arazzo, Roccaverano, Rocchetta Palafea, Rocchetta Tanaro,
S. Damiano d'Asti, S. Giorgio Scarampi, San Martino Alfieri,
S, Marzano Oliveto, S. Paolo Solbrito, Scandeluzza,
Scurzolengo, Serole, Sessame, Settime, Soglio, Tigliole,
Tonco, Tonengo, Vaglio Serra, Valfenera, Vesime, Viale
d'Asti, Viarigi, Vigliano, Villafranca d'Asti, Villa S.
Secondo, Vinchio.
Provincia di Alessandria:
Acqui, Alfiano Natta, Alice Bel Colle, Altavilla Monferrato,
Bergamasco, Bistagno, Borgoratto Alessandrino, Camagna
Monferrato, Camino, Carentino, Casale Monferato, Cassine,
Castelletto Merli, Cellamonte, Cereseto, Cerrina, Coniolo,
Conzano, Cuccaro Monferrato, Frascaro, Frassinello
Monferrato, Fubine, Gabiano, Gamalero, Lu Monferrato,
Mirabello Monferrato, Mombello Monferrato, Moncestino,
Murisengo, Occimiano, Odalengo Grande, Odalengo Piccolo,
Olivola, Ottiglio, Ozzano Monferrato, Pontestura, Ponzano
Monferrato, Ricaldone, Rosignano Monferrato, Sala
Monferrato, S. Giorgio Monferrato, S. Salvatore Monferrato,
Serralunga di Crea, Solonghello, Strevi, Terrugia, Terzo,
Treville, Vignale, Villadeati, Villamiroglio.
Nei comuni di Coniolo, Casale Monferrato, Occiminoa e
Mirabello Monferrato la zona di produzione e' limitata:
... omissis.
Articolo 4.
Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati
alla produzione del vino "Barbera d'Asti" devono essere
quelle tradizionali della zona e, comunque, atte a conferire
alle uve ed al vino le specifiche caratteristiche di
qualita'. Sono, pertanto, da considerarsi idonei unicamente
i vigneti collinari di giacitura ed esposizione adatti, i
cui terreni siano di natura argilloso-calcarea o
calcareo-argillosa. Sono esclusi i terreni dei fondovalli,
pianeggianti e umidi e non sufficientemente soleggiati.
I sesti di impianto, le forme di allevamento ed i sistemi di
potatura devono essere quelli generalmente usati e suggeriti
dagli organi tecnici competenti, comunque atti a non
modificare le caratteristiche delle uve e del vino. E'
vietata ogni pratica di forzatura.
La resa massima di uva ammessa per la produzione del vino
"Barbera d'Asti" e' stabilita in q.li 90 per ettaro di
coltura specializzata.
A detto limite, anche in annate eccezionalmente favorevoli,
la resa dovrà essere riportata attraverso una accurata
cernita delle uve, purché la produzione non superi del 20%
il limite massimo.
La regione Piemonte, con proprio decreto, sentite le
organizzazioni di categoria interessate, di anno in anno,
prima della vendemmia, può stabilire un limite massimo di
produzione o di utilizzazione di uve per ettaro per la
produzione del vino a denominazione di origine controllata
inferiore a quello fissato dal presente disciplinare,
dandone immediata comunicazione al Ministero
dell'agricoltura e delle foreste ed al comitato nazionale
per la tutela delle denominazioni di origine dei vini.
Su proposta del comitato nazionale, il Ministero può variare
la determinazione regionale. La resa massima delle uve in
vino non deve essere superiore al 70%.
L'eccedenza non avrà diritto alla denominazione di origine
controllata.
I vigneti iscritti all'albo del "Barbera del Monferrato"
fanno parte dell'albo dei vigneti del "Barbera d'Asti".
La rivendicazione per l'utilizzazione della denominazione
"Barbera d'Asti" deve essere fatta dai viticoltori che
attualmente hanno i vigneti denunciati negli albi dei
vigneti del "Barbera d'Asti" e "Barbera del Monferrato"
all'atto delle denunce vendemmiali.
Articolo 5.
Per il vino "Barbera d'Asti" le operazioni di vinificazione
e di invecchiamento devono essere effettuate nell'interno
della zona di produzione di cui all'art. 3.
Tuttavia tenuto conto delle situazioni tradizionali, e'
consentito che tali operazioni siano effettuate nell'ambito
dell'intero territorio della regione Piemonte.
Le uve destinate alla vinificazione del "Barbera d'Asti"
devono assicurare al vino un titolo alcolometrico volumico
naturale minimo dell'11,5% ed al "Barbera d'Asti" avente
diritto alla menzione "superiore" un titolo alcolometrico
volumico naturale minimo di 12%.
Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche
enologiche locali leali e costanti, atte a conferire al vino
le sue peculiari caratteristiche.
Il vino "Barbera d'Asti" deve essere sottoposto ad un
periodo di invecchiamento obbligatorio, per lo meno sino
alla data del 1 marzo successivo all'annata di produzione
delle uve.
Articolo 6.
Il vino "Barbera d'Asti" all'atto dell'immissione al consumo
deve rispondere alle seguenti caratteristiche:
- colore: rosso rubino, tendente al rosso granato con
l'invecchiamento;
- odore vinoso con profumo caratteristico, tendente
all'etere o con l'invecchiamento;
- sapore: asciutto tranquillo, di corpo, con adeguato
invecchiamento più armonico, gradevole, di gusto pieno;
- titolo alcolometrico volumico minimo complessivo: 12%;
- estratto secco netto minimo: 23 per mille;
- acidità totale minima: 5,5 per mille.
E' in facoltà del Ministro dell'agricoltura e delle foreste,
con proprio decreto, di modificare i limiti minimi sopra
indicati per l'acidità totale e l'estratto secco netto.
Articolo 7.
Il vino "Barbera d'Asti" può essere designato in etichetta
con la menzione "superiore" qualora derivi da uve aventi le
caratteristiche previste dal precedente art. 5 e sia immesso
al consumo con un titolo alcolometrico volumico totale
minimo di 12,5% dopo un periodo di invecchiamento
obbligatorio non inferiore ad un anno con un minimo di sei
mesi in botti di rovere.
Il periodo di invecchiamento decorre dal 1 gennaio dell'anno
successivo alla vendemmia.
La possibilità di utilizzare la menzione "superiore" viene
inoltre subordinata al parere favorevole che di anno in anno
deve essere espresso dai competenti organi regionali,
sentito il parere delle organizzazioni agricole e degli enti
ed istituti interessati, entro il 31 marzo dell'anno
successivo alla vendemmia.
Articolo 8.
Alla denominazione di cui all'articolo 1 e' vietata
l'aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa da quelle
previste nel presente disciplinare ivi compresi gli
aggettivi "extra", "fine", "scelto", "selezionale", e
similari.
E' tuttavia consentito l'uso di indicazioni che facciano
riferimento a nomi, ragioni sociali o marchi privati, purché
non abbiano significato laudativo e non siano tali da trarre
in inganno l'acquirente.
E' consentito, altresi' l'uso di indicazioni geografiche e
toponomastiche che facciano riferimento a comuni, frazioni,
aree, zone e localita' comprese nella zona delimitata dal
precedente art. 3 e dalle quali effettivamente provengono le
uve da cui il vino cosi' qualificato e' stato ottenuto.
Sulle bottiglie ed altri recipienti contenenti il vino
"Barbera d'Asti" designato con la menzione "superiore" deve
sempre figurare l'annata di produzione delle uve.
Articolo 9.
Chiunque produce, vende, pone in vendita o comunque
distribuisce per il consumo con la denominazione di origine
controllata "Barbera d'Asti", vino che non risponde alle
condizioni ed ai requisiti stabiliti dal presente
disciplinare di produzione, e' punito a norma dell'art. 28
del DPR. 12 luglio 1963, n. 930.
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