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Disciplinare di produzione dei
vini
a denominazione di origine controllata e garantita del
Piemonte
"Barbera del Monferrato"
Articolo 1.
La denominazione di origine controllata "Barbera del
Monferrato " e' riservata al vino che risponde ai requisiti
stabiliti nel presente disciplinare di produzione.
Articolo 2.
Il vino "Barbera del Monferrato" deve essere ottenuto dalle
uve provenienti dai seguenti vitigni presenti nei vigneti
nelle proporzioni appresso indicate:
Barbera: dall'85 al 100%; Freisa, Grignolino e Dolcetto, da
soli o congiuntamente, fino ad un massimo del 15%.
Articolo 3.
La zona di produzione del vino "Barbera del Monferrato"
comprende i territori dei seguenti comuni:
Provincia di Alessandria:
a) Alto Monferrato: Acqui, Alice Bel Colle, Belforte,
Bergamasco, Borgoratto (Alessandrino), Bistagno, Carpeneto,
Capriata d'Orba, Cartosio, Carentino, Cassine, Cassinelle,
Castelletto d'Erro, Castelletto d'Orba, Castelnuovo Borrnida,
Cavatore, Cremolino, Denice, Frascaro, Gamalero, S. Rocco di
Gamalero, Grognardo, Lerma, Melazzo, Merana, Malvicino,
Molare, Montaldeo, Montaldo-Bormida, Morbello, Morsasco,
Montechiaro d'Acqui, Orsara Bormida, Ovada~ Pareto, Ponti,
Ponzone, Prasco, Predosa, Ricaldone, Rivalta Bormida,
Roccagrimalda, Sezzadio, Silvano d'Orba, Spigno Monferrato,
Strevi, Tagliolo, Terzo, Trisobbio, Visone.
b) Basso Monferrato:
Alfiano Natta, Altavilla Monferrato, Bassignana, Camagna,
Camino, Casale Monferrato, Castelletto Merli, Castelletto
Monferrato, Cellarnonte, Cereseto, Cerrina, Coniolo, Conzano,
Cuccaro, Fubine, Frassinello Monferrato, Gabiano, Lu
Monferrato, Masio, Mirabello Monferrato, Mombello
Monferrato, Moncestino, Montecastello, Murisengo, Occimiano,
Odalengo Grande, Odalengo Piccolo, Olivola, Ottiglio
Monferrato, Ozzano, Pomaro Monferrato, Pecetto di Valenza,
Pietra-Marazzi, Pontestura, Ponzano (Monferrato), Quargnento,
Rosignano (Monferrato), Rivarone, Sala, San Salvatore
Monferrato, San Giorgio Monferrato, Serralunga di Crea,
Solonghello, Terruggia Treville, Valenza, Vignale,
Villadeati, Villamiroglio. i comuni di Coniolo, di Casale
Monferrato e di Occimiano e Mirabello, la zona di produzione
e' limitata (parte omessa).
Provincia di Asti:
Agliano, Albugnano, Antignano, Aramengo, Asti, Azzano
d'Asti, Baldichieri, Belveglio, Berzano di S. Pietro, Bruno,
Bubbio, Buttigliera d'Asti, Calamandrana, Calliano, Calosso,
Camerano Casasco, Canelli, Cantarana, Capriglio, Casorzo,
Cassinasco, Castagnole Lanze, Castagnole Monferrato, Castel
Boglione, Castell'Alfero, Castellero, Castelletto Molina,
Castello d'Annone, Castelnuovo Belbo, Castelnuovo Calcea,
Castelnuovo Don Bosco, Castel Rocchero, Celle Enomondo,
Cerreto d'Asti, Cerro Tanaro, Cessole, Chiusano d'Asti,
Cinaglio, Cisterna d'Asti, Coazzolo, Cocconato, Colcavagno,
Corsione, Cortandone, Cortanze, Cortazzone, Cortiglione,
Cossombrato, Costigliole d'Asti, Cunico, Dusino S. Michele,
Ferrere, Fontanile, Frinco, Grana, Grazzano Badoglio, Incisa
Scapaccino, Isola d'Asti, Loazzolo, Maranzana, Maretto,
Moasca, Mombaldone, Mombaruzzo, Mombercelli, Monale,
Monastero Bormida, Moncalvo Moncucco Torinese, Mongardino,
Montabone, Montafia, Montaldo Scarampi, Montechiaro d'Asti,
Montegrosso d'Asti, Montemagno, Montiglio, Morasengo, Nizza
Monferrato, Olmo Gentile, Passerano Marmorito, Penango, Piea,
Pino d'Asti, Piova Massaia, Portacomaro, Quaranti,
Refrancore, Revigliasco d'Asti, Roatto, Robella, Rocca
d'Arazzo, Roccaverano, Rocchetta Palafea, Rocchetta Tanaro,
S. Damiano d'Asti, S. Giorgio Scarampi, S. Martino Alfieri,
S. Marzano Oliveto, S. Paolo Solbrito, Scandeluzza,
Scurzolengo, Serole, Sessame, Settime, Soglio, Tigliole,
Tonco, Tonengo, Vaglio Serra, Valfenera, Vesime, Viale
d'Asti, Viarigi, Vigliano, Villafranca d'Asti, Villa S.
Secondo Vinchio.
Articolo 4.
Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati
alla produzione del vino "Barbera del Monferrato" devono
essere quelle tradizionali della zona e, comunque, atte a
conferire alle uve ed al vino le specifiche caratteristiche
di qualità. Sono pertanto da considerare idonei unicamente i
vigneti collinari di giacitura ed esposizione adatti, i cui
terreni siano di natura calcareo-argillosa.
Sono esclusi i terreni dei fondovalli, pianeggianti e umidi
e non sufficientemente soleggiati.
I sesti di impianto, le forme di allevamento ed i sistemi di
potatura devono essere quelli generalmente usati e suggeriti
dagli organi tecnici competenti o comunque atti a non
modificare le caratteristiche delle uve e del vino.
E' vietata ogni pratica di forzatura.
La resa massima di uva ammessa per la produzione del vino
"Barbera del Monferrato" e' stabilita in q.li 100 per ettaro
di coltura specializzata.
A detto limite, anche in annate eccezionalmente favorevoli,
la resa dovrà essere riportata attraverso una accurata
cernita delle uve, purché la produzione non superi del 20%
il limite massimo.
La regione Piemonte, con proprio decreto, sentite le
organizzazioni di categoria interessate, di anno in anno,
prima della vendemmia, può stabilire un limite massimo di
produzione o di utilizzazione di uve per ettaro per la
produzione del vino a denominazione di origine controllata
inferiore a quello fissato dal presente disciplinare,
dandone immediata comunicazione al Ministero
dell'agricoltura e delle foreste ed al comitato nazionale
per la tutela delle denominazioni di origine dei vini.
Su proposta del comitato nazionale, il Ministero può variare
la determinazione regionale.
La resa massima delle uve in vino non deve essere superiore
al 70%.
L'eccedenza non avrà diritto alla denominazione di origine
controllata.
I vigneti iscritti all'albo del "Barbera d'Asti" fanno parte
dell'albo dei vigneti del "Barbera del Monferrato".
La rivendicazione per l'utilizzazione della denominazione
"Barbera del Monferrato" deve essere fatta dai viticoltori
che attualmente hanno i vigneti denunciati negli albi dei
vigneti del "Barbera del Monferrato" e "Barbera d'Asti"
all'atto delle denunce vendemmiali.
Articolo 5.
Per il vino "Barbera del Monferrato" le operazioni di
vinificazione e di invecchiamento devono essere effettuate
nell'interno della zona di produzione di cui all'art. 3.
Tuttavia, tenuto conto delle situazioni tradizionali, e'
consentito che tali operazioni siano effettuate nell'ambito
dell'intero territorio della regione Piemonte.
Le uve destinate alla vinificazione del "Barbera del
Monferrato" devono assicurare al vino un titolo
alcolometrico volumico naturale minimo di 11%ed al "Barbera
del Monferrato" avente diritto alla menzione "superiore" un
titolo alcolometrico volumico naturale minimo i 12%.
Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche
enologiche locali leali e costanti, atte a conferire al vino
le sue peculiari caratteristiche.
Articolo 6.
Il vino "Barbera del Monferrato" all'atto dell'immissione al
consumo deve corrispondere alle seguenti caratteristiche:
colore: rosso rubino più o meno intenso;
odore: vinoso;
sapore: asciutto o leggermente abboccato, mediamente di
corpo,
talvolta vivace o frizzante;
titolo alcolometrico volumico complessivo minimo: 11,5%;
estratto secco netto minimo: 22 per mille;
acidità totale minima: 5,5 per mille.
E' facoltà del Ministro dell'agricoltura e delle foreste,
con proprio decreto, di modificare i limiti minimi sopra
indicati per l'acidità totale e l'estratto secco.
Articolo 7.
Il vino "Barbera del Monferrato" può essere designato in
etichetta con la menzione "superiore" qualora derivi da uve
aventi le caratteristiche previste dal precedente art. 5 e
sia immesso al consumo con un titolo alcolometrico volumico
totale minimo di 12,5% dopo un periodo di invecchiamento
obbligatorio non inferiore ad un anno con un minimo di sei
mesi in botti di rovere.
Il periodo di invecchiamento decorre dal 1 gennaio dell'anno
successivo alla vendemmia. La possibilità di utilizzare la
menzione "superiore" viene inoltre subordinata al parere
favorevole che di anno in anno deve essere espresso dai
competenti organi regionali, sentito il parere delle
organizzazioni agricole e degli enti ed istituti
interessati, entro il 31 marzo dell'anno successivo alla
vendemmia.
Articolo 8.
Alla denominazione di cui all'art. 1 e' vietata l'aggiunta
di qualsiasi qualificazione diversa da quelle previste nel
presente disciplinare ivi compresi gli aggettivi "extra",
"fine", "scelto",
"selezionato" e similari.
E' tuttavia consentito l'uso di indicazioni che facciano
riferimento a nomi, ragioni sociali, marchi privati non
aventi significato laudativo e non idonei a trarre in
inganno l'acquirente.
E' consentito, altresì, l'uso di indicazioni geografiche e
topomastiche che facciano riferimento a comuni, frazioni,
aree zone e località comprese nella zona delimitata dal
precedente art. 3 e dalle quali effettivamente provengono le
uve da cui il vino cosi' qualificato e' stato ottenuto.
Sulle bottiglie ed altri recipienti contenenti il vino
"Barbera del Monferrato" designato con la menzione
"superiore" deve sempre figurare l'annata di produzione
delle uve.
Articolo 9.
Chiunque produce, vende, pone in vendita, o comunque
distribuisce per il consumo con la denominazione di origine
controllata "Barbera del Monferrato", vino che non risponde
alle condizioni ed ai requisiti stabiliti dal presente
disciplinare di produzione e' punito a norma dell'articolo
28 del decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio
1963, n. 930. |