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Disciplinare di produzione del vino Barolo DOCG
D.P.R. l'luglio 1980
Riconoscimento della denominazione di origine controllata e
garantita del vino "Barolo".
Art. 1.
La denominazione di origine controllata e garantita "Barolo"
è riservata al vino rosso "Barolo", già riconosciuto a
denominazione di origine controllata con D.P.R. 23 aprile
1966, che risponde alle condizioni ed ai requisiti stabiliti
nel presente disciplinare di produzione.
Art. 2.
Il "Barolo" deve essere ottenuto esclusivamente dalle uve
del vitigno "Nebbiolo" delle sottovarietà "Michet", "Lampia"
e "Rosè" prodotte nella zona di origine descritta nel
successivo art. 3.
Art. 3.
La zona di origine delle uve atte a produrre il "Barolo",
comprendente i territori già delimitati con D.M. 31 agosto
1933, pubblicato nella Gazz. uff. del 12 ottobre 1933, n.
238, nonché quelli per i quali ricorrono le condizioni di
cui al 2' comma dell'art. 1 del D.P.R. 12 luglio 1963, n.
930, include l'intero territorio dei comuni di Barolo,
Castiglione Falletto, Serralunga d'Alba ed in parte il
territorio dei comuni di Monforte d'Alba, Novello, La Morra,
Verduno, Grinzane Cavour, Diano d'Alba, Cherasco e Roddi
ricadenti nella provincia di Cuneo.
Tale zona è così delimitata
(omissis)
Art. 4.
Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati
alla produzione del "Barolo" devono essere quelle
tradizionali della zona e in ogni modo unicamente quelle
atte a conferire alle uve ed al vino derivato le specifiche
caratteristiche di qualità.
Sono pertanto da considerarsi idonei unicamente i vigneti
collinari di giacitura ed orientamento adatti ed i cui
terreni siano preminentemente argilloso-calcarei.
I sesti di impianto, le forme di allevamento ed i sistemi di
potatura devono essere quelli generalmente usati e comunque
atti a non modificare le caratteristiche peculiari dell'uva
e del vino. è esclusa ogni pratica di forzatura ed in
particolare la incisione anulare.
La produzione massima ad Ha in coltura specializzata non
deve essere superiore a q.Ii 80 di uva.
A tale limite, anche in annate eccezionalmente favorevoli,
la produzione dovrà essere riportata attraverso un'accurata
cernita delle uve purché la produzione non superi del 20% il
limite massimo sopra stabilito.
La resa massima delle uve in vino non deve essere superiore
al 70% al primo travaso e non dovrà superare il 65% dopo il
periodo di invecchiamento obbligatorio.
Art. 5.
Nell'ambito della resa massima prevista nel precedente art.
4 i competenti organi regionali, sentito il parere delle
organizzazioni professionali e degli enti ed istituti
interessati, fissano annualmente entro il 20 settembre, in
via indicativa, la produzione media unitaria delle uve e la
data di inizio della vendemmia.
I conduttori interessati che prevedano di ottenere una resa
maggiore rispetto a quella indicativa, dovranno
tempestivamente, e comunque almeno cinque giorni prima della
data di inizio della propria vendemmia, segnalare, indicando
tale data, la stima della maggiore resa, mediante lettera
raccomandata agli Organi della Regione Piemonte competenti
per territorio, per gli opportuni accertamenti da parte
degli stessi.
La resa media indicativa va fissata tenendo conto
dell'andamento stagionale e delle altre condizioni
ambientali di coltivazione (sistemi di impianto, di coltura,
ecc.) al fine di assicurare la rispondenza della denuncia
delle uve alla effettiva produzione dei vigneti,
Art. 6.
Le operazioni di vinificazione e di invecchiamento
obbligatorio devono essere effettuate nella zona delimitata
nell'art. 3.
Il Ministero dell'Agricoltura e delle Foreste, sentito il
parere del comitato nazionale per la tutela delle
denominazioni di origine dei vini può altresì consentire che
le suddette operazioni di vinificazione e di invecchiamento
obbligatorio siano effettuate dalle aziende che, avendo
stabilimenti situati nei territori delle provincie di Cuneo,
Asti, Alessandria inclusi nell'art. 4 del disciplinare
annesso al D.P.R. 23 aprile 1966, dimostrino che già
effettuarono tali operazioni, previa attestazione della
competente camera di commercio.
Art. 7.
Le uve destinate alla vinificazione, sottoposte a preventiva
cemita, se necessario, devono assicurare al vino una
gradazione alcolica complessiva minima naturale di gradi
12,50.
Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche
enologiche leali e costanti, atte a conferire al vino le sue
peculiari caratteristiche. La conservazione e
l'invecchiamento del vino devono essere effettuate secondo i
metodi tradizionali.
l vino deve essere sottoposto ad un periodo di
invecchiamento di almeno tre anni e conservato per almeno
due anni di detto periodo in botti di rovere o di castagno.
Il periodo di invecchiamento decorre dal 10 gennaio
successivo all'annata di produzione delle uve.
E' consentita l'aggiunta, a scopo migliorativo, di Barolo
più giovane ad identico Barolo più vecchio o viceversa nella
misura massima del 15%.
In etichetta, dovrà figurare il millesimo relativo al vino
che concorre in misura preponderante.
Il vino a denominazione di origine controllata e garantita
"Barolo", ultimato il periodo di invecchiamento
obbligatorio, dovrà essere sottoposto alla prova di
degustazione prevista dal punto 4 dell'art. 5 del D.P.R. 12
luglio 1963, n. 930.
Tale prova di degustazione dovrà essere effettuata da una
apposita commissione, di norma presso l'istituto tecnico
agrario statale specializzato per la viticoltura e
l'enologia di Alba, dove ha sede la commissione stessa,
secondo le norme all'uopo impartite dal Ministero
dell'Agricoltura e delle Foreste, sentito il parere del
comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di
origine dei vini e degli enti interessati.
Art. 8.
Il "Barolo", all'atto dell'immissione al consumo, deve
rispondere alle seguenti caratteristiche:
colore: rosso granato con riflessi arancione; odore: profumo
caratteristico, etereo, gradevole, intenso; sapore:
asciutto, pieno, robusto, austero ma vellutato, armonico;
gradazione alcolica minima complessiva: gradi 13; acidità
totale minima: 5 per mille; estratto secco netto minimo: gr.
23 litro.
E' in facoltà del Ministro dell'Agricoltura e delle Foreste
di modificare, con proprio decreto, i limiti minimi sopra
indicati per l'acidità totale e l'estratto secco netto.
Art. 9.
Il "Barolo" sottoposto ad un periodo di invecchiamento non
inferiore a cinque anni può portare come specificazione
aggiuntiva la dizione "riserva".
Le bottiglie in cui è confezionato il "Barolo" per la
commercializzazione devono essere di forma albeisa o
corrispondente ad antico uso o tradizione, di capacità
consentita dalle vigenti leggi, ma comunque non inferiore a
350 cc, di vetro scuro e chiuse con tappo di sughero.
E' vietato il confezionamento e la presentazione artificiosa
delle bottiglie, che possano trarre in inganno il
consumatore o che siano comunque tali da offendere il
prestigio del vino.
Art. 10.
La denominazione "Barolo chinato" è consentita per i vini
aromatizzati preparati utilizzando come base vino "Barolo"
senza aggiunta di mosti o vini non aventi diritto a tale
denominazione e con una aromatizzazione tale da consentire,
secondo le norme di legge vigenti, il riferimento nella
denominazione alla china.
Art. 11.
E' vietato usare assieme alla denominazione "Barolo"
qualsiasi qualificazione aggiuntiva diversa da quelle
previste dal presente disciplinare, ivi compresi gli
aggettivi: "extra", "fine", "scelto", "selezionato" e
similari.
E' tuttavia consentito l'uso di indicazioni che facciano
riferimento a nomi, ragioni sociali, marchi privati,
consorzi, non aventi significato laudativo e non idonei a
trarre in inganno l'acquirente.
E' consentito altresì l'uso di indicazioni geografiche e
toponomastiche che facciano riferimento a comuni, frazioni,
poderi, tenute, tenimenti, cascine e similari, nonché delle
sottospecificazioni geografiche, bricco, costa, vigna e
altri sinonimi di uso locale, costituite da aree, località e
mappali inclusi nella zona delimitata nel precedente art. 3
e dalle quali effettivamente provengono le uve da cui il
vino cosi qualificato è stato ottenuto.
I conduttori interessati che vogliono usufruire in proprio o
concedere l'uso delle indicazioni geografiche o
toponomastiche e delle sottospecificazioni geografiche agli
acquirenti dell'uva e del vino di quella provenienza,
dovranno fame apposita, specifica istanza sulla denuncia
annuale delle uve, indicandone separatamente l'origine. La
stessa indicazione dovrà essere apposta anche sulla
documentazione prevista per legge.
La camera di commercio, industria, artigianato ed
agricoltura di Cuneo dovrà istituire, nell'ambito dell'Albo
del "Barolo", un catasto particolare dei vigneti indicati
con sottospecificazioni geografiche e dovrà annualmente
rilasciare le ricevute delle uve contenenti le relative
indicazioni specifiche.
Art. 12.
Sulle bottiglie o altri recipienti contenenti il "Barolo"
deve sempre figurare l'indicazione veritiera o documentabile
della annata di produzione delle uve.
La denominazione di origine controllata e garantita "Barolo"
deve essere sempre messa in evidenza, comunque deve figurare
con caratteri di altezza e di larghezza non inferiori a 2/5
di quelli massimi di ogni altra indicazione che compaia
sull'etichetta principale della bottiglia.
Art. 13.
Chiunque produce, vende, pone in vendita, o comunque
distribuisce per il consumo con la denominazione di origine
controllata e garantita "Barolo" vini che non rispondono
alle condizioni ed ai requisiti stabiliti dal presente
disciplinare di produzione, è punito a nonna dell'art. 28
del D.P.R. 12 luglio 1963, n. 930.
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