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l vini
"Campidano di Terralba" o "Terralba" sono regolamentati dal Decreto
Presidente della Repubblica 15 Novembre 1975
Disciplinare di produzione
Articolo 1
La denominazione di origine controllata "Campidano di Terralba" o "Terralba"
è riservata al vino rosso che risponde alle condizioni ed ai
requisiti stabiliti nel presente disciplinare di produzione.
Articolo 2
Il vino "Campidano di Terralba" o "Terralba" deve essere ottenuto
dalle uve provenienti dai vigneti composti dai vitigni Bovale (Bovale
sardo e Bovale di Spagna).
E' ammessa la presenza di uve provenienti dai vitigni: Pascale di
Cagliari, Greco nero (localmente noto come Gregu nieddu) e Monica
presenti nei vigneti, da soli o congiuntamente, sino ad un massimo
del 20%.
Articolo 3
Le uve devono essere prodotte nell'ambito del territorio
amministrativo dei Comuni: Arbus, Baressa, Collinas, Gonnosfanadiga,
Gonnoscodina, Marrubiu, Masullas, Mogoro, Morgongiori, Pabillonis,
Palmas Arborea, Pompu, Sardara, S. Gavino Monreale, S. Giusta, S.
Nicolò d'Arcidano, Simala, Siris, Terralba, Uras, Villanovaforru,
Guspini, Gonnostramatza.
Articolo 4
Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla
produzione del vino "Campidano di Terralba" o "Terralba" devono
essere quelle tradizionali della zona e comunque atte a conferire
alle uve ed al vino le specifiche caratteristiche di qualità. Sono
pertanto da considerarsi esclusi i territori male esposti e quelli
di debole spessore derivati da rocce compatte, da dune attuali, i
terreni salsi, quelli derivati da alluvioni recenti interessati
dalla falda freatica ed infine i terreni situati oltre i 400 metri
s.l.m.
I sesti di impianto, le forme di allevamento ed i sistemi di
potatura devono essere quelli generalmente usati o comunque atti a
non modificare le caratteristiche delle uve e dei vini.
E' in ogni caso da escludere la forma di allevamento ad alberello
tradizionale.
E' vietata ogni pratica di forzatura. E' consentita l'irrigazione di
soccorso.
La resa massima di uva per ettaro di coltura specializzata non deve
essere superiore ai 150 q.li di uva. A detto limite anche in annate
eccezionalmente favorevoli la resa dovrà essere riportata attraverso
un'accurata cernita delle uve, purché la produzione non superi del
20% il limite medesimo.
Fermo restando il limite sopra indicato, la resa per ettaro in
coltura promiscua deve essere calcolata, rispetto a quella
specializzata, in rapporto all'effettiva superficie coperta dalla
vite.
La resa massima delle uve in vino non deve essere superiore al 70%.
Articolo 5
Le operazioni di vinificazione devono essere effettuate nell'interno
della zona di produzione delimitata nel precedente articolo 3.
Le uve destinate alla vinificazione devono assicurare al vino
"Campidano di Terralba" o "Terralba" una gradazione alcolica
complessiva minima naturale di 11.
Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche enologiche
leali e costanti, tradizionali della zona, atte a conferire ai vini
le loro peculiari caratteristiche.
Il vino "Campidano di Terralba" o "Terralba" non può essere immesso
al consumo prima del 31 marzo successivo alla annata di produzione
delle uve.
Articolo 6
Il vino "Campidano di Terralba" o "Terralba", all'atto
dell'immissione al consumo, deve rispondere alle seguenti
caratteristiche:
- colore: rosso rubino più o meno chiaro;
- odore: vinoso, intenso;
- sapore: asciutto, sapido, pieno, caratteristico;
- gradazione alcolica minima complessiva: 11,5;
- acidità totale minima: 4,5 per mille;
- estratto secco netto minimo: 18 per mille.
E' in facoltà del ministro dell'Agricoltura e delle Foreste di
modificare, con proprio decreto, i limiti sopra indicati per la
acidità totale e l'estratto secco netto.
Articolo 7
Alla denominazione di cui all'articolo 1 è vietata l'aggiunta di
qualsiasi qualificazione aggiuntiva ivi compresi gli aggettivi:
"extra", "fine", "scelto", "selezionato" e similari. E' tuttavia
consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi,
ragioni sociali, marchi privati, non aventi significato laudativo e
non idonei a trarre in inganno l'acquirente.
E' consentito altresì l'uso di indicazioni geografiche e
toponomastiche che facciano riferimento a comuni, frazioni, zone e
località compresi nella zona delimitata dal precedente articolo 3 e
dai quali effettivamente provengono le uve di cui il vino così
qualificato è stato ottenuto.
Sulle bottiglie o altri recipienti contenenti il vino "Campidano di
Terralba" o "Terralba" può figurare l'indicazione dell'annata di
produzione delle uve purché veritiera e documentabile.
Articolo 8
Chiunque produce, vende, pone in vendita o comunque distribuisce per
il consumo con la denominazione di origine controllata "Campidano di
Terralba" o "Terralba" vini che non rispondono alle condizioni ed ai
requisiti stabiliti dal presente disciplinare, è punito a norma
dell'articolo 28 del Dpr 12 luglio 1963, n. 930. |