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I vini "Carignano
del Sulcis" sono regolamentati dal Decreto ministero Risorse
agricole del 18 ottobre 1995 che ha sostituito il Dpr 1 giugno 1977
e 30 dicembre 1989.
Disciplinare di produzione
Art. 1
La denominazione di origine controllata "Carignano del Sulcis" è
riservata ai vini rosso, rosso riserva, rosso superiore, rosato,
novello e passito, che rispondono alle condizioni e ai requisiti del
presente disciplinare di produzione.
Art. 2
I vini a denominazione d'origine controllata "Carignano del Sulcis"
rosso, riserva, superiore, rosato, novello e passito devono essere
ottenuti dalle uve provenienti dai vigneti aventi nell'ambito
aziendale la seguente composizione ampelografica:
Carignano per almeno l'85%.
Possono concorrere alla produzione di detti vini anche le uve
provenienti da vitigni a bacca rossa raccomandati e/o autorizzati
per la provincia di Cagliari, fino ad un massimo del 15%.
Art. 3
Le uve devono essere prodotte nell'ambito del Sulcis comprendente
per intero il territorio amministrativo dei seguenti comuni in
provincia di Cagliari: Calasetta, Carbonia, Carloforte, Giba,
Masainas, Narcao, Nuxis, Perdaxius, Piscinas, Portoscuso, San
Giovanni Suergiu, Santadi, Sant'Anna Arresi, Sant'Antioco, Teulada,
Tratalias, Villaperuccio.
Art. 4
Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla
produzione dei vini a denominazione d'origine controllata "Carignano
del Sulcis" di cui all'art. 2 devono essere quelle tradizionali
della zona e comunque atte a conferire alle uve, ai mosti e ai vini
derivati le specifiche caratteristiche di qualità.
Sono pertanto da considerarsi idonei ai fini dell'iscrizione
all'albo dei vigneti di cui all'art. 15 della Legge 164/92,
unicamente i vigneti di giacitura e di orientamento adatti, con
esclusione dei terreni male esposti, di scarsa profondità o
fortemente erosi, particolarmente umidi e quelli ubicati al di sopra
dei 400 metri s.l.m.
I sesti di impianto, le forme di allevamento ed i sistemi di
potatura devono essere quelli tradizionali e comunque idonei ad
assicurare le caratteristiche delle uve e dei vini previste nel
presente disciplinare.
I nuovi impianti ed i reimpianti successivi all'approvazione del
presente disciplinare, escludono i sistemi espansi (tendone,
pergole, palmette e forme similari).
I nuovi impianti ed i reimpianti devono prevedere un minimo di 3.300
ceppi a ettaro e la produzione media non deve superare i Kg. 3,5 a
ceppo. Per le viti aventi forma di allevamento ad alberello, i nuovi
impianti e i reimpianti devono prevedere un minimo di 5.000 ceppi a
ettaro e la produzione media non deve superare i Kg. 2,200 per
ceppo.
E' vietata ogni pratica di forzatura. E' tuttavia consentita
l'irrigazione di soccorso in numero massimo di due interventi nelle
stagioni primaverile ed estiva e comunque non oltre il 15 Agosto.
La resa massima di uva per ettaro in coltura specializzata non deve
superare le t. 11.
La resa massima di uva per ettaro dei vini a denominazione d'origine
controllata "Carignano del Sulcis" rosso superiore e passito non può
superare le t. 7,5.
A detti limiti, anche in annate eccezionalmente favorevoli, la resa
deve essere riportata attraverso un'accurata cernita delle uve,
purché la produzione globale del vigneto non superi del 20% i limiti
medesimi; oltre detto limite tutta la produzione decade dalla
denominazione d'origine controllata.
Fermi restando i limiti sopra indicati, la produzione per ettaro in
coltura promiscua deve essere calcolata, rispetto a quella
specializzata, in rapporto al numero delle piante ed alla produzione
per ceppo.
Art. 5
Le operazioni di vinificazione, di conservazione, di invecchiamento
e di affinamento obbligatorio in bottiglia dei vini di cui all'art.
2, devono essere effettuate nell'ambito della zona di produzione
delimitata nell'art. 3.
La resa massima dell'uva in vino finito pronto per il consumo non
deve essere superiore al 65% per le tipologie rosso, riserva,
superiore e novello e al 60% per la tipologia rosato. Qualora
vengano superati questi limiti, ma non rispettivamente il 70% ed il
65%, l'eccedenza non ha diritto alla denominazione d'origine
controllata. Oltre questi limiti decade il diritto alla
denominazione d'origine controllata per tutto il prodotto.
Nella vinificazione dei vini di cui all'art. 2, sono ammesse
soltanto le pratiche enologiche locali, leali e costanti, atte a
conferire ai vini medesimi le loro peculiari caratteristiche.
Le uve destinate alla produzione del vino a denominazione d'origine
controllata "Carignano del Sulcis" rosso, devono assicurare un
titolo alcolometrico volumico complessivo naturale minimo di 12%,
mentre quelle destinate alla produzione delle tipologie "rosso
riserva" e "rosso superiore" devono assicurare un titolo
alcolometrico volumico complessivo minimo di 12,5%.
Per le tipologie riserva e superiore è previsto un periodo di
invecchiamento obbligatorio di almeno due anni, di cui almeno sei
mesi di affinamento in bottiglia. Per la tipologia rosso è previsto
esclusivamente un periodo di affinamento in bottiglia di almeno tre
mesi.
Il periodo di invecchiamento obbligatorio decorre dal 1° gennaio
dell'anno successivo all'annata di produzione delle uve.
Il vino a denominazione d'origine controllata "Carignano del Sulcis"
superiore deve provenire esclusivamente da vigneti aventi la forma
di allevamento ad alberello e alberello appoggiato.
Nel caso di rivendicazione della tipologia "Carignano del Sulcis"
superiore non può essere effettuato alcun tipo di arricchimento.
Le uve destinate alla produzione delle tipologie novello e rosato,
devono assicurare ai vini un titolo alcolometrico volumico
complessivo naturale minimo dell'11%.
Nella vinificazione del vino a denominazione d'origine controllata "Carignano
del Sulcis" passito, il tradizionale metodo di vinificazione prevede
quanto segue:
a) l'uva, dopo aver subito un'accurata cernita, deve essere
sottoposta ad un appassimento naturale e può essere ammostata non
prima del 10 ottobre dell'anno di raccolta e non oltre il 31 marzo
dell'anno successivo;
b) l'appassimento delle uve deve avvenire in locali idonei ed è
ammessa una parziale disidratazione con aria ventilata; può avvenire
altresì su pianta, sotto tettoie, e/o anche al sole fino al
raggiungimento di un contenuto zuccherino non inferiore al 27%;
c) la conservazione e l'invecchiamento devono avvenire in recipienti
di capacità non superiore a 10 ettolitri;
d) il periodo di invecchiamento è di almeno 6 mesi di cui almeno tre
mesi di affinamento obbligatorio in bottiglia. Il periodo di
invecchiamento decorre dal 1° maggio dell'anno successivo a quello
di produzione delle uve e l'immissione al consumo non può avvenire
prima del 1° novembre successivo;
e) al termine del periodo di invecchiamento, il prodotto deve avere
un titolo alcolometrico volumico complessivo minimo del 16%.
Art. 6
Il vino a denominazione d'origine controllata "Carignano del Sulcis"
rosso, all'atto dell'immissione al consumo deve avere le seguenti
caratteristiche:
- colore: rosso rubino;
- odore: vinoso, gradevolmente intenso;
- sapore: asciutto, sapido, armonico;
- titolo alcolometrico volumico complessivo minimo: 12%;
- acidità totale minima: 4,5 per mille;
- estratto secco netto minimo: 25 per mille.
Il vino a denominazione d'origine controllata "Carignano del Sulcis"
riserva, all'atto dell'immissione al consumo deve rispondere alle
seguenti caratteristiche:
- colore: rosso rubino intenso;
- odore: intenso, equilibrato;
- sapore: asciutto, caratteristico;
- titolo alcolometrico volumico complessivo minimo: 12,5%;
- acidità totale minima: 4,5 per mille;
- estratto secco netto minimo: 26 per mille.
Il vino a denominazione d'origine controllata "Carignano del Sulcis"
superiore, all'atto dell'immissione al consumo deve rispondere alle
seguenti caratteristiche:
- colore: rosso rubino intenso tendente al granato;
- odore: intenso e caratteristico;
- sapore: asciutto, pieno, armonico;
- titolo alcolometrico volumico complessivo minimo: 13%;
- acidità totale minima: 4,5 per mille;
- estratto secco netto minimo: 26 per mille.
Il vino a denominazione d'origine controllata "Carignano del Sulcis"
rosato, all'atto dell'immissione al consumo deve avere alle seguenti
caratteristiche:
- colore: rosato più o meno carico;
- odore: gradevolmente vinoso;
- sapore: asciutto, armonico;
- titolo alcolometrico volumico complessivo minimo: 11,5%;
- acidità totale minima: 4,5 per mille;
- estratto secco netto minimo: 18 per mille.
Il vino a denominazione d'origine controllata "Carignano del Sulcis"
novello, all'atto dell'immissione al consumo deve avere le seguenti
caratteristiche:
- colore: rosso rubino;
- odore: vinoso, fruttato;
- sapore: asciutto, sapido;
- zuccheri riduttori residui massimi: 6 g/l;
- titolo alcolometrico volumico complessivo minimo: 11,5%;
- acidità totale minima: 4,5 per mille;
- estratto secco netto minimo: 20 per mille.
Il vino a denominazione d'origine controllata "Carignano del Sulcis"
passito, all'atto dell'immissione al consumo deve avere le seguenti
caratteristiche:
- colore: da rosso all'ambrato;
- odore: intenso, caratteristico;
- sapore: dolce, morbido, vellutato;
- titolo alcolometrico volumico complessivo minimo: 16% di cui 14
svolto;
- acidità totale minima: 4 per mille;
- estratto secco netto minimo: 28 per mille;
- zuccheri riduttori: minimo 5%.
E' facoltà del ministero delle Risorse agricole, alimentari e
forestali - Comitato grande nazionale per la tutela e la
valorizzazione dei vini a denominazione d'origine controllata e
delle indicazioni geografiche tipiche, di modificare, con un proprio
decreto, i limiti minimi indicati per l'acidità totale e l'estratto
secco netto.
Art. 7
Ai vini a denominazione d'origine controllata di cui all'art. 2 è
vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa da quelle
previste dal presente disciplinare di produzione ivi compresi gli
aggettivi "extra", "fine", "scelto", "selezionato" e similari.
Per la tipologia superiore non è consentita la qualificazione
riserva.
E' tuttavia consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento
a nomi, ragioni sociali e marchi privati non aventi significato
laudativo non idonei a trarre in inganno il consumatore.
E' consentito altresì l'uso di indicazioni che facciano riferimento
a comuni, frazioni, aree, zone e località comprese nell'area
delimitata nel precedente art. 3 e dalle quali effettivamente
provengano le uve da cui il vino così qualificato è stato ottenuto.
I vini a denominazione d'origine controllata "Carignano del Sulcis"
rosso, novello e rosato, devono essere immessi al consumo
esclusivamente in bottiglie o altri recipienti di capacità non
superiore a 5 litri.
I vini a denominazione d'origine controllata "Carignano del Sulcis"
riserva e superiore, devono essere immessi al consumo esclusivamente
in bottiglie di vetro delle seguenti capacità: litri 0,750, litri
1,500, litri 3,00.
Le bottiglie nelle quali sono confezionati i vini a denominazione
d'origine controllata "Carignano del Sulcis" riserva, superiore e
passito debbono essere, anche per quanto riguarda l'abbigliamento,
consoni ai caratteri di un vino di pregio e chiuse con tappo in
sughero.
Il vino a denominazione d'origine controllata "Carignano del Sulcis"
passito deve essere immesso al consumo in bottiglie di vetro di
capacità non superiore a litri 0,750 e chiuse con tappo in sughero.
In etichetta deve figurare obbligatoriamente per tutte le tipologie
l'indicazione dell'annata di produzione delle uve. |