I vini "Colli del Limbara"sono
regolamentati dal Decreto Ministero Risorse
Agricole del 12 ottobre 1995
Disciplinare di
produzione
Articolo 1
L'indicazione geografica tipica "Colli del
Limbara", accompagnata o meno dalle
specificazioni previste dal presente
disciplinare di produzione, è riservata ai mosti
e ai vini che rispondono alle condizioni e ai
requisiti in appresso indicati.
Articolo 2
L'indicazione geografica tipica "Colli del
Limbara" è riservata ai seguenti vini:
bianchi, anche nella tipologia frizzante;
rossi, anche nelle tipologie frizzante e
novello;
rosati, anche nella tipologia frizzante.
I vini a indicazione geografica tipica "Colli
del Limbara" bianchi, rossi e rosati devono
essere ottenuti da uve provenienti da vigneti
composti, nell'ambito aziendale, da uno o più
vitigni raccomandati e/o autorizzati
rispettivamente per le province di Sassari e di
Nuoro, a bacca di colore corrispondente.
L'indicazione geografica tipica "Colli del
Limbara", col la specificazione di uno dei
vitigni (Divieto riferimento vitigno Tocai, D.m.
26 febbraio 1998, pagina 1738) raccomandati e/o
autorizzati rispettivamente per le province di
Sassari e di Nuoro con l'esclusione dei vitigni
Cannonau, Carignano, Girò, Malvasia, Monica,
Moscato, Nasco, Nuragus, Semidano, Vermentino, e
Vernaccia è riservata ai vini ottenuti da uve
provenienti da vigneti composti, nell'ambito
aziendale, per almeno l'85% dai corrispondenti
vitigni.
Possono concorrere, da sole o congiuntamente,
alla produzione dei mosti e dei vini sopra
indicati, le uve dei vitigni a bacca di colore
analogo, non aromatici, raccomandati e/o
autorizzati per le province sopra indicate, fino
a un massio del 15%.
I vini a indicazione geografica tipica "Colli
del Limbara" con la specificazione di uno dei
vitigni di cui al presente articolo possono
essere prodotti anche nelle tipologie frizzante
nonché novello per i vini ottenuti da vitigni a
bacca rossa.
Articolo 3
La zona di produzione delle uve per
l'ottenimento dei mosti e dei vini atti a essere
designati con l'indicazione geografica tipica
"Colli del Limbara" comprende l'intero
territorio amministrativo dei seguenti comuni:
Aggius, Aglientu, Arzachena, Badesi, Berchidda,
Bortigiadas, Calangianus, Golfo Aranci, Loiri
Porto San Paolo, Luogosanto, Luras, Monti,
Olbia, Oschiri, Padru, Palau, Sant'Antonio di
Gallura, Santa Teresa di Gallura, Telti, Tempio
Pausania, Trinità d'Agultu, Viddalba in
provincia di Sassari; e dei comuni di Budoni e
San Teodoro in provincia di Nuoro.
Articolo 4
Le condizioni ambientali e di coltura dei
vigneti destinati alla produzione dei vini di
cui all'articolo 2 devono essere quelle
tradizionali della zona.
La produzione massima di uva per ettaro di
vigneto in coltura specializzata, nell'ambito
aziendale, per i vini a indicazione geografica
tipica "Colli del Limbara", accompagnati o meno
dal riferimento al nome del vitigno, non deve
essere superiore rispettivamente a tonnellate 15
(limite da elevare del 20%, vedi D.m. 2/8/96)
per le tipologie rosso e rosato e a tonnellate
16 (limite da elevare del 20%, vedi D.m. 2/8/96)
per la tipologia bianco.
Le uve destinate alla produzione dei vini a
indicazione geografica tipica "Colli del Limbara",
seguita o meno dal riferimento al vitigno,
devono assicurare ai vini un titolo
alcolometrico volumico naturale minimo di:
9,5% per i bianchi;
10% per i rosati ;
10% per i rossi.
Nel caso di annate particolarmente sfavorevoli,
detti valori possono essere ridotti dello 0,5%
vol.
Articolo 5
Nella vinificazione sono ammesse soltanto le
pratiche atte a conferire ai vini le proprie
peculiari caratteristiche.
La resa massima dell'uva in vino finito, pronto
per il consumo, non deve essere superiore al 75%
(limite da aumentare, vedi D.m. 2/8/96), per
tutti i tipo di vino.
Articolo 6
I vini a indicazione geografica tipica "Colli
del Limbara", anche con la specificazione del
nome del vitigno, all'atto dell'immissione al
consumo devono avere i seguenti titoli
alcolometrici volumici totali minimi:
"Colli del Limbara" bianco: 10% ;
"Colli del Limbara" rosso: 11%;
"Colli del Limbara" rosato: 10,5%;
"Colli del Limbara" novello: 11%;
"Colli del Limbara" frizzante: 10,5%.
Articolo 7
All'indicazione geografica tipica "Colli del
Limbara" è vietata l'aggiunta di qualsiasi
qualificazione diversa da quelle previste nel
presente disciplinare di produzione, ivi
compresi gli aggettivi extra, fine, scelto,
selezionato, superiore e similari.
E' tuttavia consentito l'uso di indicazioni che
facciano riferimento a nomi, ragioni sociali e
marchi privati purché non abbiano significato
laudativo e non siano tali da trarre in inganno
il consumatore .
Ai sensi dell'articolo 7, punto 5, della legge
10 febbraio 1992, n. 164, l'indicazione
geografica tipica "Colli del Limbara" può essere
utilizzata come ricaduta per i vini ottenuti da
uve prodotte da vigneti coltivati nell'ambito
del territorio delimitato nel precedente
articolo 3 e iscritti negli albi dei vigneti dei
vini a denominazione di origine, a condizione
che i vini per i quali si intende utilizzare
l'indicazione geografica tipica di cui trattasi
abbiano i requisiti previsti per una o più delle
tipologie di cui al presente disciplinare.