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Disciplinare Colline Novaresi
D.O.C. - D.M. 5 novembre 1994
Art.1 - La denominazione di origine controllata "Colline
Novaresi" è riservata ai vini che rispondono alle condizioni
ed ai requisiti stabiliti dal presente disciplinare di
produzione
Art. 2 - La denominazione "Colline Novaresi" seguita da una
delle seguenti specificazioni di vitigno (Nebbiolo o Spanna;
Uva rara o Bonarda; Vespolina; Croatina; Barbera) è
riservata ai vini ottenuti dalle uve provenienti dai vigneti
costituiti dai corrispondenti vitigni per almeno l'85%.
Possono concorrere altri vitigni con uve a bacca nera,
raccomandati o autorizzati per la provincia di Novara,
presenti nei vigneti nella percentuale massima del 15%.
La tipologia "Colline Novaresi bianco” è riservata al vino
bianco ottenuto da uve provenienti da vigneti composti al
100% dal vitigno Erbaluce.
La denominazione "Colline Novaresi" senza altra
specificazione è riservata al vino rosso ottenuto da uve
provenienti da vigneti composti, in ambito aziendale, dai
vitigni appresso indicati:
Nebbiolo almeno il 30%
Uva rara fino ad un massimo del 40%
Vespolina e Croatina, unite o disgiunte, fino ad un massimo
del 30%
Art. 3 Le uve destinate alla produzione dei vini a
denominazione di origine controllata "Colline Novaresi"
devono essere prodotte nei seguenti comuni: Barengo, Boca,
Bogogno, Borgomanero, Briona, Cavaglietto, Cavaglio
d'Agogna, Cavallirio, Cressa, Cureggio, Fara Novarese,
Fontaneto d'Agogna, Gattico, Ghemme, Grignasco, Maggiora,
Marano Ticino, Mezzomerico, Oleggio, Prato Sesia, Romagnano
Sesia, Sizzano, Suno, Vaprio d'Agogna e Veruno, tutti in
provincia di Novara.
Art. 4 - Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti
destinati alla produzione dei vini a denominazione di
origine controllata "Colline Novaresi" devono essere quelle
tradizionali della zona e comunque atte a conferire alle uve
ed al vino le specifiche caratteristiche di qualità. Sono
pertanto da considerare idonei unicamente i vigneti
collinari di giacitura ed esposizione adatte, con esclusione
di quelli umidi o non sufficientemente soleggiati e dei
fondovalle.
I sesti di impianto, le forme di allevamento ed i sistemi di
potatura devono essere quelli generalmente usati, od
autorizzati dagli organi tecnici competenti, comunque atti a
non modificare le caratteristiche delle uve, dei mosti e dei
vini. E' vietata ogni pratica di forzatura.
La resa massima di uva in coltura specializzata per la
produzione dei vini di cui all'art. 2 deve essere, per le
rispettive tipologie, la seguente: Nebbiolo o Spanna, Uva
rara o Bonarda, Vespolina e bianco 95 quintali per ettaro;
Croatina e Barbera 100 quintali per ettaro e "Colline
Novaresi" (rosso) 110 quintali per ettaro.
A detto limite, anche in annate eccezionalmente favorevoli,
la resa dovrà essere riportata attraverso una accurata
cernita delle uve, purché la produzione globale dei vigneto
non superi di oltre il 20% il limite medesimo.
La regione Piemonte con proprio decreto, sentiti gli
organismi di categoria interessati, di anno in anno, prima
della vendemmia, può stabilire un limite massimo di
produzione e/o rivendicazione di uve per ettaro inferiore a
quelli fissati nel presente disciplinare di produzione,
dandone immediata comunicazione al Ministero delle risorse
agricole, alimentari e forestali ed alla locale camera di
commercio.
Le uve destinate alla vinificazione, anche attraverso una
preventiva cernita, devono assicurare ai vini di cui
all'art. 2 dei presente disciplinare, un titolo
alcolometrico volumico naturale minimo del 10,5%.
Tuttavia, nelle annate con andamento climatico sfavorevole
la regione Piemonte, previo accertamento della sussistenza
delle condizioni di annata sfavorevole, prima dell'inizio
della vendemmia, può autorizzare un titolo alcolometrico
volumico naturale minimo delle uve fino allo 0,5% inferiore
rispetto al limite di cui sopra.
Fanno parte dell'albo dei vigneti "Colline Novaresi" i
vigneti iscritti agli albi per la produzione dei vini a
denominazione di origine controllata Boca, Fara, Ghemme e
Sizzano.
E' facoltà del conduttore dei vigneti iscritti agli albi dei
vini Boca, Fara, Ghemme e Sizzano, all'atto della denuncia
annuale delle uve, effettuare rivendicazioni anche per la
denominazione "Colline Novaresi" per uve provenienti dallo
stesso vigneto.
Nel caso di più rivendicazioni, la resa complessiva di uva
per ettaro dei vigneto non potrà superare il limite massimo
più restrittivo tra quelli stabiliti dai disciplinari di
produzione dei vini rivendicati.
Art. 5 - Le operazioni di vinificazione devono essere
effettuate nell'ambito dei territorio della provincia di
Novara.
La resa massima delle uve in vino per tutte le tipologie dei
vini "Colline Novaresi" non deve essere superiore al 70%.
Qualora la resa uva-vino superi detto limite la parte
eccedente non avrà diritto alla DOC.
Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche
enologiche leali e costanti atte a conferire ai vini le loro
peculiari caratteristiche e l'arricchimento è consentito
alle condizioni stabilite dalle norme comunitarie e
nazionali, ferme restando le rese vino-uva di cui al
presente articolo.
I vini a denominazione di origine controllata "Colline
Novaresi" possono essere elaborati nella tipologia
"novello", nel rispetto delle vigenti disposizioni nazionali
e comunitarie in materia.
A.rt. 6 - I vini di cui all'art. 2 all'atto dell'immissione
al consumo devono rispondere alle seguenti caratteristiche:
"Colline Novaresi" Nebbiolo o Spanna: colore: rosso più o
meno intenso, talvolta rosato; odore: intenso,
caratteristico; sapore: armonico, tipico; titolo
alcolometrico volumico totale minimo: 11%; acidità totale
minima: 5 per mille; estratto secco netto minimo: 20 per
mille. "Colline Novaresi" Uva rara o Bonarda: colore: rubino
più o meno intenso ; odore : vinoso, fresco; sapore:
armonico, talvolta vivace; titolo alcolometrico volumico
totale minimo: 11%; acidità totale minima: 5 per mille;
estratto secco netto minimo: 19 per mille.
"Colline Novaresi" Barbera: colore. rosso rubino; odore:
vinoso coperto; sapere: asciutto, talvolta vivace; titolo
alcolometrico volumico totale minimo: 11%; acidità totale
minima: 5 per mille; estratto secco netto minimo: 19 per
mille.
"Colline Novaresi" Vespolina: colore: rosso più o meno
intenso; odore: vinoso, fruttato; sapore: asciutto,
armonico; titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11%;
acidità totale minima: 5 per mille; estratto secco netto
minimo: 20 per mille.
"Colline Novaresi" Croatina: colore: rosso granato; odore:
vinoso, intenso; sapore: asciutto; titolo alcolometrico
volumico totale minino: 11%; acidità totale minima: 5 per
mille; estratto secco netto minimo: 19 per mille.
"Colline Novaresi" bianco: colore: paglierino più o meno
intenso; odore: fragrante, delicato; sapore: leggermente
amarognolo, talvolta vivace; titolo alcolometrico volumico
totale minimo: 11%; acidità totale minima: 5 per mille;
estratto secco netto minimo: 16 per mille.
"Colline Novaresi": colore: rosso più o meno intenso; odore:
intenso; sapore: asciutto, armonico, pieno; titolo
alcolometrico volumico totale minino: 11%; acidità totale
minima: 5 per mille; estratto secco netto minimo: 19 per
mille.
E' facoltà del Ministro delle risorse agricole, alimentari e
forestali di modificare con proprio decreto i limiti minimi
sopra indicati per l'acidità totale e l'estratto secco
netto.
Art. 7 - Nella designazione e presentazione dei vini a
denominazione di origine controllata "Colline Novaresi" è
vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa da
quelle previste dal presente disciplinare, ivi compresi gli
aggettivi extra, fine, scelto, selezionato, superiore,
riserva, vecchio e similari.
In sede di designazione la denominazione "Colline Novaresi"
dovrà precedere, in etichetta, l'indicazione del vitigno o
la specificazione bianco; inoltre tali specificazioni non
potranno essere riportate in etichetta con caratteri di
dimensioni superiori, per larghezza e per altezza, a quelli
utilizzati per indicare la denominazione "Colline Novaresi".
Sulle bottiglie o altri recipienti contenenti i vini di cui
all'art. 2 deve sempre figurare l'indicazione dell'annata di
produzione delle uve.
Art. 8 - Chiunque produce, vende, pone in vendita, o
comunque distribuisce per il consumo, prodotti a monte dei
vini e vini con la denominazione di cui all'art. 1, che non
rispondano alle condizioni ed ai requisiti stabiliti dal
presente disciplinare di produzione, ivi compresi quelli di
natura contabile comprovanti l'origine, previsti dalla
vigente normativa per la commercializzazione degli stessi
prodotti, è punito a norma degli articoli 28, 29, 30 e 31
della legge 10 febbraio 1992, n. 164.
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