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D.M. 14
settembre 1996
Denominazione di origine controllata dei vini "Colline
Saluzzesi"
Art. 1.
La denominazione di origine controllata "Colline Saluzzesi",
è riservata ai vini che rispondono alle condizioni ed ai
requisiti stabiliti nel presente disciplinare di produzione.
Art. 2.
La denominazione di origine controllata "Colline Saluzzesi"
senza alcuna specificazione è riservata ai vini rossi
ottenuti da uve provenienti da vigneti aventi nell'ambito
aziendale la seguente composizione di vitigni : Pelaverga,
Nebbiolo, Barbera da soli o congiuntamente minimo il 60%.
Possono concorrere alla produzione di detti vini altri
vitigni a bacca rossa non aromatici autorizzati e
raccomandati per la provincia di Cuneo fino ad un massimo
del 40%.
La denominazione di origine controllata "Colline Saluzzesi"
seguita da una delle seguenti specificazioni : Pelaverga,
Quagliano, è riservata ai vini ottenuti da uve di vigneti
costituiti esclusivamente dai corrispondenti vitigni.
Art. 3.
La zona di produzione delle uve per l'ottenimento dei vini
atti ad essere designati con la d.o.c. "Colline Saluzzesi"
comprende per intero in provincia di Cuneo il territorio dei
comuni di Pagno e Piasco e parzialmente il territorio dei
Comuni di Costigliole Saluzzo, Manta, Verzuolo, Busca,
Brondello, Castellar e Saluzzo.
Tale zona è così delimitata :
da una linea che partendo dall'intersezione della s.s. n.
589 dei Laghi di Avigliana con la via Umberto I° in
Costigliole Saluzzo, percorre a sud la predetta strada
statale sino a che questa incontra la circonvallazione di
Busca ; indi segue la circonvallazione suddetta perimetrando
il concentrico di Busca sino all'intersezione con il
torrente Talù; dall'intersezione la delimitazione percorre a
S.W il torrente Talù sino a che questo incontra il confine
comunale tra Dronero e Busca.
Da questo punto la delimitazione percorre a nord la
carrareccia per Cascina Margaria (q. 563) per raggiungere in
linea retta Cascina Galliano a q. 689 indi immettersi
(sempre a Nord) sulla carrareccia per Tetto Buco passando
per Cascina San Romano - sino a q. 687.
Successivamente la delimitazione segue a N.-E. la
carrareccia per il Colletto di Rossana sino ad incontrare la
provinciale Busca-Rossana e di seguito immettersi sulla
strada comunale per Busca in direzione di cascina Muratori
sino a che questa interessa la strada dell'Eremo di Busca in
prossimità di q. 627, indi percorre a nord la strada
dell'Eremo sino a quota 806.
Da questo punto la delimitazione raggiunge a nord in linea
retta il confine comunale tra Rossana e Busca, passando per
q. 848, sale a nord il predetto confine comunale, poi il
confine comunale tra Rossana e Costigliole Saluzzo sino a
che questo interseca il confine comunale con Piasco.
Da qui la delimitazione segue ad ovest il confine comunale
tra Rossana e Piasco e successivamente a nord il confine
comunale tra Venasca e Piasco sino all'intersezione dei
confini comunali tra Piasco, Verzuolo e Venasca, indi segue
ad ovest per breve tratto, il confine comunale tra Pagno e
Venasca e successivamente quello tra Brondello e Venasca ed
in ultimo, ancora, il confine comunale tra Brondello ed
Isasca sino a che questo interseca il Rio di Isasca.
Da questo punto la delimitazione raggiunge in linea retta il
Colletto Basso a q. 820 per poi percorrere la vicinale del
Colletto sino alla sua intersezione con il confine comunale
tra Brondello e Martiniana Po in prossimità di San Michele
(q. 943).
Da qui la delimitazione segue a N.E. il confine comunale tra
Brondello e Martiniana Po, successivamente quello tra
Revello e Brondello, Revello e Pagno, Revello e Castellar
sino ad incontrare il confine comunale di Saluzzo ed il
Canale Morra a q. 310.
Da questo punto percorre a N.E. per breve tratto il confine
comunale tra Saluzzo e Castellar sino ad intersecare a q.
313 la via Morra.
La delimitazione percorre a sud la via Morra passando per le
quote 322 e 326 sino ad incontrare il torrente Bronda in
comune di Castellar che percorre a sud sino alla sua
intersezione con il confine comunale tra Pagno e Castellar
in prossimità di quota 353.
Indi la delimitazione segue ad est i confini comunali tra
Pagno e Castellar, Castellar e Saluzzo per immettersi
successivamente sulla strada provinciale Pagno-Saluzzo che
percorre passando in prossimità di San Lazzaro a q. 319 sino
a q. 325 in prossimità della Consolata.
Da qui la delimitazione si immette ad est sulla strada della
Collina di Saluzzo percorrendo in successione via S.
Martino, via Pusterla e via S. Chiara sino al Castello a
quota 500 per poi scendere per via S. Bernardino ad Est sino
ad incontrare la strada Vecchia di Manta a quota 350.
Da questo punto la delimitazione percorre a sud la via
Vecchia di Manta sino all'abitato di Manta e dall'abitato di
Manta la strada comunale che scende sulla s.s. dei laghi di
Avigliana con la quale si identifica, percorrendola a sud,
sino all'intersezione in Costigliole Saluzzo con la via
Umberto I°.
Art. 4.
Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati
alla produzione dei vini a denominazione di origine
controllato "Colline Saluzzesi" devono essere quelle
tradizionali della zona di produzione delimitate dal
precedente art. 3 e, comunque atte a conferire alle uve ed
ai vini le specifiche caratteristiche di qualità.
Sono pertanto da considerarsi idonei i terreni collinari
soleggiati, di esposizione e giacitura adatte, con
l'esclusione dei terreni di fondovalle umidi o non
sufficientemente soleggiati.
I sesti di impianto, le forse di allevamento ed i sistemi i
di potatura devono essere quelli generalmente usati e,
comunque atti a non modificare le caratteristiche delle uve
e dei vini derivati.
E' vietata ogni pratica di irrigazione e di forzatura.
Le rese massime di uva ad ettaro di vigneto in coltura
specializzata per la produzione dei vini di cui all'art. 2
ed i titoli alcolometrici volumici minimi naturali delle
relative uve destinate alla vinificazione, devono essere
rispettivamente le seguenti :
Resa uva Titolo alcolometrico
Vini tonn/Ha volumico minimo
Naturale
"Colline Saluzzesi" 10 9,5
"Colline Saluzzesi" Pelaverga 9. 9,5
"Colline Saluzzesi" Quagliano 9 9,5
Nelle annate favorevoli i quantitativi di uve ottenuti e da
destinare alla produzione dei vini a denominazione di
origine controllata "Colline Saluzzesi" devono essere
riportati nei limiti di cui sopra purché la produzione
globale non superi del 20% i limiti medesimi, fermi restando
i limiti resa uve/vino per i quantitativi di cui trattasi.
Art. 5.
Le operazioni di vinificazione delle uve atte a pro-
durre i vini di cui all'art. 2 e le operazioni di Spumantiz-
zazione, devono essere effettuate nell'intero territorio
della provincia di Cuneo.
La denominazione di origine controllata "Colline Saluzzesi"
Quagliano può essere utilizzata per designare il vino
spumante ottenuto con mosti e vino che rispondono alle
condizioni previste dal presente disciplinare di produzione
seguendo le vigenti norme legislative. La spumantizzazione
del vino "Colline Saluzzesi" Quagliano deve avvenire entro
il territorio della provincia di Cuneo.
Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche
enologiche atte a conferire ai vini a DOC "Colline
Saluzzesi" le proprie peculiari caratteristiche.
Per i vini di cui all'art. 2 la resa massima dell'uva in
vino non deve essere superiore al 70%.
Qualora tale resa superi la percentuale sopra indicata, ma
non oltre il 75%, l'eccedenza non avrà diritto alla
denominazione di origine controllata; oltre detto limite
percentuale decade il diritto alla denominazione di origine
controllata per tutto il prodotto.
Art. 6.
I vini di cui all'art. 2 all'atto dell'immissione al consumo
devono rispondere alle seguenti caratteristiche:
"Colline Saluzzesi":
colore : rosso rubino;
odore: fruttato, vinoso, intenso, caratteristico;
sapore. Fresco, secco, fruttato intenso, caratteristico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10%;
acidità totale minima: 5 per mille;
estratto secco netto: 18 per mille.
"Colline Saluzzesi" Pelaverga:
colore: rosso tenue;
odore: fine, delicato, fragrante, delicatamente fruttato con
sentore di ciliegia e lampone, speziato, caratteristico;
sapore: secco, armonico morbido. Nel tipo amabile, fresco,
delicato con aroma di lampone, talvolta vivace;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10%;
acidità totale minima: 5 per mille;
estratto secco netto: 18 per mille.
"Colline Saluzzesi" Quagliano:
colore: rosso tenue,
odore: delicatamente vinoso con sentore di viola e con aroma
gradevole e caratteristico;
sapore: amabile e gradevolmente dolce, di medio corpo,
fruttato, talvolta vivace;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10% di cui
almeno 5,5 svolti;
acidità totale minima: 5 per mille;
estratto secco netto: 18 per mille.
"Colline Saluzzesi" Quagliano superiore:
colore: rosso tendente al violaceo;
spuma: fine e persistente;
odore: delicatamente vinoso con sentore di viola,
gradevolmente caratteristico;
sapore: gradevolmente dolce, di medio corpo, assai
fruttato;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11% di cui
almeno 7 effettivi;
acidità totale minima: 5 per mille;
estratto secco netto: 18 per mille.
E' facoltà del Ministero per le Risorse agricole, alimentari
e forestali - Comitato nazionale per la tutela e la
valorizzazione delle denominazioni di origine e delle
indicazioni geografiche tipiche dei vini modificare, con
proprio decreto, i limiti minimi sopra indicati per
l'acidità totale e l'estratto secco netto.
Art. 7.
Alla denominazione di cui all'art. 1 è vietata
l'aggiunta di qualsiasi qualificazione, ivi compresi gli
aggettivi extra, fine, scelto, selezionato, superiore,
riserva, vecchio e similari.
E' altresì vietato l'impiego di indicazioni geografiche che
facciano riferimento a Comuni, frazioni, aree, cascine, zone
e località comprese nella zona delimitata dal precedente
art. 3.
E' consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento
a nomi o ragioni sociali o marchi privati, purchè non
abbiano significato laudativo e non siano tali da trarre in
inganno l'acquirente.
Per i vini di cui all'art. 2, la designazione "Colline
Saluzzesi" immediatamente seguita dalla dicitura
"denominazione di origine controllata", dovrà precedere
immediatamente in etichetta la specificazione relativa al
vitigno e dovrà esser riportata a caratteri di uguale colore
e di dimensioni superi o uguali a quelli utilizzati per
indicare il vitigno.
I vini di cui all'art. 2, qualora confezionati in recipienti
di capacità inferiore a 60 lt. debbono essere immessi al
consumo in bottiglie di vetro di forma tradizionale delle
capacità di lt. 0,375, lt. 0,75, lt. 1 e lt. 1,5. Le
bottiglie di cui trattasi debbono essere chiuse con tappo di
sughero.
Le operazioni di imbottigliamento devono essere effettuate
nell'ambito dell'intero territorio della regione Piemonte.
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