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Disciplinare di produzione dei
vini
a denominazione di origine controllata e garantita del
Piemonte
Disciplinare di produzione della denominazione di origine
controllata dei vini
"Coste della Sesia"
Articolo 1.
La denominazione di origine controllata "Coste della Sesia"
è riservata ai vini che rispondono alle condizioni ed ai
requisiti stabiliti dal presente disciplinare di produzione.
Articolo 2.
La denominazione di origine controllata "Coste della Sesia"
senza alcuna specificazione è riservata:
ai vini rosso o rosato ottenuto da uve provenienti da
vigneti composti nell'ambito aziendale da almeno il 50% di
uno dei seguenti vitigni: Nebbiolo, Bonarda, Vespolina,
Croatina e Barbera.
Possono concorrere alla produzione di detti vini altri
vitigni a bacca rossa non aromatici "raccomandati" o
"autorizzati" per le province di Vercelli e Biella;
al vino bianco ottenuto da uve provenienti da vigneti
composti esclusivamente dal vitigno Erbaluce.
La denominazione "Coste della Sesia" seguita dalle seguenti
specificazioni:
"Nebbiolo" o "Spanna", è riservata ai vini ottenuti da uve
di vitigno "Nebbiolo" o "Spanna" per almeno l'85%; possono
concorrere, per la restante parte, altri vitigni non
aromatici, "raccomandati" o "autorizzati" rispettivamente
per le province di Vercelli e Biella;
"Vespolina", è riservata ai vini ottenuti da uve di vitigno
"Vespolina" per almeno l'85%; possono concorrere, per la
restante parte, altri vitigni non aromatici, "raccomandati"
o "autorizzati" per le province di Vercelli e Biella;
"Bonarda" o "Uva rara", è riservata ai vini ottenuti da uve
di vitigno "Bonarda" per almeno l'85%; possono concorrere,
per la restante parte, altri vitigni non aromatici,
"raccomandati" o "autorizzati" rispettivamente per le
province di Vercelli e Biella;
"Croatina", è riservata ai vini ottenuti da uve di vitigno "Croatina"
per almeno l'85%; possono concorrere, per la restante parte,
altri vitigni non aromatici, "raccomandati" o "autorizzati"
rispettivamente per le province di Vercelli e Biella.
Fanno parte dell'albo vigneti del vino a D.O.C. "Coste della
Sesia" senz'altra specificazione, i vigneti iscritti agii
albi dei vili D.O.C.G. Gattinara e D.O.C. Lessona e
Bramaterra.
Fanno parte dell'albo vigneti del vino a denominazione di
origine controllata "Coste della Sesia" con la
specificazione "Nebbiolo" o "Spanna" i vigneti iscritti
all'albo dei vini a D.O.C.G. Gattinara.
Articolo 3.
La zona di produzione delle uve per l'ottenimento dei vini
atti ad essere designati con la D.O.C. "Coste della Sesia"
senza alcuna specificazione e "Coste della Sesia" seguita
dalle specificazioni "Nebbiolo" o "Spanna", "Vespolina", "Bonarda"
o "Uva rara", "Croatina" comprende l'intero territorio dei
seguenti comuni:
provincia di Vercelli: Gattinara, Roasio, Lozzolo,
Serravalle Sesia;
provincia di Biella: Lessona, Masserano, Brusnengo, Curino,
Villa del Bosco, Sostegno, Cossato, Mottalciata, Candelo,
Quaregna. Cerreto Castello, Valdengo e Vigliano Biellese.
Articolo 4.
Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati
alla produzione dei vini di cui all'art. 2 devono essere
quelle tradizionali delle zone di produzione e, comunque,
atte a conferire alle uve ed ai vini le specifiche
caratteristiche di qualità.
Sono pertanto da considerare idonei i vigneti collinari di
giacitura ed esposizione adatti. Sono esclusi i terreni di
fondovalle, umidi o non sufficientemente soleggiati.
I sesti di impianto, le forme di allevamento ed i sistemi di
potatura, devono essere quelli generalmente usati e/o
comunque, atti a non modificare le caratteristiche delle uve
e dei vini.
E’ vietata ogni pratica di forzatura.
Le rese massime di uva ad ettaro di vigneto in coltura
specializzata per la produzione dei vini di cui all'art. 2
ed i titoli alcolometrici volumici minimi naturali delle
relative uve destinate alla vinificazione, devono essere
rispettivamente le seguenti:
Titolo Resa alcolometrico Vini tonn./Ha vol min.
naturale
"Coste della Sesia" rosso 11 10
"Coste della Sesia" rosato 11 10
"Coste della Sesia" bianco 11 9,5
"Coste della Sesia" Nebbiolo o Spanna 9 10,5
"Coste della Sesia" Croatina 11 10
"Coste della Sesia" Bonarda o Uva rara 10 10
"Coste della Sesia" Vespolina 10 10
Nelle annate favorevoli i quantitativi di uve ottenuti e da
destinare alla produzione dei vini a denominazione di
origine controllata "Coste della Sesia" devono essere
riportati nei limiti di cui sopra purché la produzione
globale non superi del 20% i limiti medesimi, fermi restando
i limiti resa uva/vino per i quantitativi di cui trattasi.
Articolo 5.
Vinificazione
Le operazioni di vinificazione ed eventuale invecchiamento
devono essere effettuate nell'interno della zona delimitata
dall'art 3.
Tuttavia tenuto conto delle situazioni tradizionali di
produzione è consentito che tali operazioni siano effettuate
nell'intero territorio delle province di Vercelli e Biella.
Sono consentite le operazioni di vinificazione e
invecchiamento anche a coloro che già sono in possesso
dell'autorizzazione di cui al comma 3, art. 4 del decreto
del Presidente della Repubblica 9 luglio 1967
"Riconoscimento della denominazione di origine controllata
del vino Gattinara ed approvazione del relativo disciplinare
di produzione".
Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche
enologiche atte a conferire ai vini le proprie peculiari
caratteristiche, nonché l'arricchimento alle condizioni
stabilite dalle norme comunitarie e nazionali.
La resa massima dell'uva in vino non deve essere superiore
al 70%. Qualora tale resa superi la percentuale sopra
indicata, ma non oltre il 75%, l'eccellenza non avrà diritto
alla denominazione di origine controllata; oltre detto
limite percentuale decade il diritto alla denominazione di
origine controllata per tutto il prodotto.
Articolo 6.
I vini di cui all'art. 2 all'atto dell'immissione al consumo
devono rispondere alle seguenti caratteristiche:
"Coste della Sesia" rosso
colore: rubino intenso tendente all'aranciato se
invecchiato;
odore: fine, intenso, caratteristico;
sapore: asciutto, armonico, tipico ;
titolo alcolometrico volumico totale minimo : 11° ;
acidità totale minima: 5 per mille;
estratto secco netto minimo: 19 per mille.
"Coste della Sesia" rosato:
colore : rosa più o meno intenso;
odore: delicato con fragranza caratteristica;
sapore: asciutto armonico ;
titolo alcolometrico volumico totale minimo : 10,5° ;
acidità totale minima : 5 per mille ;
estratto secco netto minimo: 16 per mille.
"Coste della Sesia" bianco :
colore: giallo paglierino più o meno intenso ;
odore : caratteristico, fine, intenso;
sapore : secco, armonico, caratteristico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo : 10,5° ;
acidità totale minima : 5 per mille ;
estratto secco netto minimo : 16 per mille.
"Coste della Sesia" Nebbiolo o Spanna :
colore: granata tendente all’aranciato se invecchiato ;
odore intenso, caratteristico ;
sapore : secco, di buon corpo, caratteristico ;
titolo alcolometrico volumico totale minimo : 11° ;
acidità totale minima : 5 per mille ;
estratto secco netto minimo : 20 per mille.
"Coste della Sesia" Bonarda o Uva rara :
colore: rosso rubino più o meno intenso;
odore: fine, intenso, persistente ;
sapore : sapido, equilibrato, talvolta vivace ;
titolo alcolometrico volumico totale minimo : 11° ;
acidità totale minima : 5 per mille ;
estratto secco netto minimo : 19 per mille ;
"Coste della Sesia" Croatina :
colore: rosso vivo più o meno intenso;
odore: vinoso caratteristico intenso;
sapore : secco, equilibrato, di corpo ;
titolo alcolometrico volumico totale minimo : 11° ;
acidità totale minima : 5 per mille ;
estratto secco netto minimo : 19 per mille.
"Coste dalla Sesia" Vespolina
colore : rosso di buon intensità ;
odore : molto caratteristico, intenso ;
sapore : secco, giustamente tannico, talvolta vivace ;
titolo alcolometrico volumico totale minimo : 11° ;
acidità totale minima : 5 per mille ;
estratto secco netto minimo : 19 per mille.
Articolo 7.
Nella designazione e presentazione dei vini a denominazione
di origine controllata "Coste della Sesia" è vietata
l’aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa di quelle
previste dal presente disciplinare, ivi compresi gli aggetti
extra, fine, scelto, selezionato, superiore, riserva,
vecchio e similari. Nella designazione dei vini di cui
all’art. 2 è consentito l’uso di indicazioni che facciano
riferimento a nomi o ragioni sociali o marchi privati,
purché non abbiano significato laudativo e non siano tali da
trarre in inganno l’acquirente.
In sede di designazione dei vini di cui all’art. 2 la
denominazione "Coste della Sesia" immediatamente seguita
dalla dicitura "denominazione di origine controllata", dovrà
precedere immediatamente in etichetta la specificazione
relativa al vitigno o al colore.
La specificazione del vitigno o del colore deve essere
altresì riportata con caratteri, per larghezza e per
altezza, di dimensioni non superiori a quelli utilizzati per
indicare la denominazione "Coste della Sesia", seguito dal
nome di vitigno.
Nella presentazione e designazione dei vini a denominazione
di origine controllata "Coste della Sesia" è obbligatoria
l’indicazione dell’annata di produzione delle uve.
Il vino "Coste della Sesia" rosso può utilizzare in
etichetta l’indicazione "novello" secondo la vigente
normativa per i vini "novelli".
I vini di cui all’art. 2, qualora confezionati in recipienti
di capacità inferiore a cinque litri debbono essere immessi
al consumo in bottiglie di vetro di forma tradizionale delle
capacità di litri 0.375, litri 0.75 e litri 1.5. Le
bottiglie di cui trattasi debbono essere chiuse con tappo di
sughero.
Le operazioni di imbottigliamento devono essere effettuate
nell’ambito dell’intero territorio della regione Piemonte. |