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Disciplinare di produzione dei
vini
a denominazione di origine controllata e garantita del
Piemonte
DPR 1 settembre 1972.
Riconoscimento della denominazione di origine controllata
del vino
"Dolcetto d'Acqui"
ed approvazione del relativo disciplinare di produzione.
Articolo 1.
La denominazione di origine controllata "Dolcetto d'Acqui"
e' riservata al vino rosso che risponde alle condizioni ed
ai requisiti stabiliti nel presente disciplinare di
produzione.
Articolo 2.
Il vino "Dolcetto d'Acqui " deve essere ottenuto dalle uve
provenienti dai vigneti composti dal vitigno Dolcetto.
Articolo 3.
Le uve devono essere prodotte nella zona di produzione
comprendente l'intero territorio dei comuni di: Acqui Terme,
Alice Bel Colle, Ricaldone, Cassine, Strevi, Rivalta Bormida,
Castelnuovo Bormida, Sezzadio, Terzo, Bistagno, Ponti,
Castelletto d'Erro, Denice, Montechiaro, Spigno Monferra~o,
Cortosio, Pinzone, Morbello, Grognardo, Cavatore, Melasso,
Visone, Orsara Bormida.
Articolo 4.
Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati
alla produzione del " Dolcetto d' Acqui " devono essere
quelle tradizionali della zona e, comunque, atte a conferire
alle uve ed al vino derivato le specifiche caratteristiche
di qualità.
Sono pertanto da considerare idonei unicamente i vigneti
collinari di giacitura ed orientamento adatti ed i cui
terreni siano di natura argillosatufacea-calcarea.
I sesti di impianto, le forme di allevamento ed i sistemi di
potatura devono essere quelli generalmente usati o,
comunque, atti a non modificare le caratteristiche delle uve
e dei vini.
E' vietata ogni pratica di forzatura.
La resa massima di uva per ettaro di coltura specializzata
non dovrà superare i 95 q.li. Di tale resa le uve destinate
alla vinificazione del vino di cui all'art. 1 non dovranno
superare gli 80 q.li per ettaro ed eventualmente a tale
limite dovranno essere ricondotte
attraverso un'accurata cernita.
La resa massima delle uve in vino non deve essere superiore
al 70 %.
Articolo 5.
Le operazioni di vinificazione, nonché quelle di
invecchiamento, devono essere effettuate nell'intero
territorio delle province di: Asti, Alessandria, Cuneo,
Torino, Genova e Savona.
Le uve destinate alla vinificazione devono assicurare al
vino "Dolcetto d'Acqui" una gradazione alcolica complessiva
minima naturale di gradi 11.
Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche
enologiche leali e costanti, tradizionali della zona, atte a
conferire al vino le sue peculiari caratteristiche.
Articolo 6.
Il vino "Dolcetto d'Acqui" all'atto dell'immissione al
consumo deve rispondere alle seguenti caratteristiche:
colore: rosso rubino intenso con tendenza al rosso mattone
con l'invecchiamento;
odore: vinoso, attenuato, caratteristico;
sapore: asciutto, morbido, gradevolmente mandorlato o
amarognolo;
gradazione alcolica minima complessiva: gradi 11,50;
acidità totale minima: 5 per mille;
estratto secco netto minimo: 22 per mille.
E' in facoltà del Ministro per l'Agricoltura e le Foreste di
modificare, con proprio decreto, i limiti minimi sopra
indicati per l'acidità totale e l'estratto secco netto.
Articolo 7.
Il vino "Dolcetto d'Acqui" ottenuto da uve aventi una
gradazione alcolica complessiva minima naturale non
inferiore a gradi 12 ed immesso al consumo con una
gradazione alcolica complessiva minima di gradi 12,5, può
portare in etichetta la qualificazione " superiore " a
condizione che sia stato sottoposto ad un periodo di
invecchiamento di almeno un anno, a decorrere dal 1 gennaio
successivo all'annata di produzione delle uve.
Articolo 8.
Le bottiglie in cui viene confezionato il vino "Dolcetto d'Acqui",
in vista della vendita, devono essere di forma bordolese,
borgognona e similari, oppure rispondenti ad antico uso e
tradizione.
Sulle bottiglie o altri recipienti contenenti il vino
"Dolcetto d'Acqui" può figurare l'indicazione dell'annata di
produzione delle uve purché veritiera e documentabile.
Articolo 9.
Alla denominazione di cui all'art. 1 e' vietata l'aggiunta
di qualsiasi qualificazione aggiuntiva diversa da quella
prevista nel presente disciplinare di produzione, ivi
compresi gli aggettivi "extra", "fine", "scelto",
"selezionato" e similari.
E' tuttavia consentito l'uso di indicazioni che facciano
riferimento a nomi, ragioni sociali, marchi privati non
aventi significato laudativo e non idonei a trarre in
inganno l'acquirente.
E' consentito altresì l'uso di indicazioni geografiche e
toponomastiche che facciano riferimento a Comuni, frazioni,
aree, fattorie e località comprese nella zona delimitata nel
precedente art. 3 e dalle quali effettivamente provengono le
uve da cui il vino cosi' qualificato e' stato ottenuto.
Articolo 10.
Chiunque produce, vende, pone in vendita o comunque
distribuisce per il consumo con la denominazione di origine
controllata "Dolcetto d'Acqui" vini che non rispondono alle
condizioni ed ai requisiti stabiliti nel presente
disciplinare, e' punito a norma dell'art. 28 del D.P.R. 12
luglio 1963, n. 930.
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