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DPR 16
luglio 1974
Riconoscimento della denominazione di origine controllata
del vino "Dolcetto d'Alba".
Art. 1.
La denominazione di origine controllata "Dolcetto d'Alba"
è riservata al vino rosso che risponde alle condizioni ed ai
requisiti stabiliti nel presente disciplinare di produzione.
Art. 2.
Il vino "Dolcetto d'Alba" deve essere ottenuto dalle uve
provenienti dai vigneti composti dal vitigno "Dolcetto".
Art. 3.
La zona di produzione del vino "Dolcetto d'Alba" comprende:
1) l'intero territorio dei comuni di Alba, Albaretto della
Torre, Arguello, Barolo, Benevello, Borgomale, Bosia, Camo,
Castiglione Falletto, Castiglione Tinella, Castino, Cossano
Belbo, Grinzane Cavour, Lequio Berria, Mango, Monforte
d'Alba, Montelupo Albese, Neviglie, Rocchetta Belbo Rodello,
S. Stefano Belbo, Serralunga d'Alba, Sinio, Treiso, Trezzo
Tinella in provincia di Cuneo e del comune di Coazzolo in
provincia di Asti;
2) la porzione del territorio situata sulla destra
orografica del fiume Tanaro dei comuni di Barbaresco,
Cherasco, Narzole, Neive, Novello, La Morra, Roddi, Verduno,
la porzione del territorio del comune di Roddino sito sulla
destra orografica del torrente Riavolo, la porzione del
territorio del comune di Torre Bormida situata sulla
sinistra orografica del fiume Bormida e compresa tra i
confini del territorio comunale e la strada statale n. 339
della Val Bormida, e la porzione del territorio del comune
di Cortemilia delimitata dal confine con i comuni di Serole,
Perletto, Castino, Bosia, Torre Bormida, il rio La Monaca,
la statale n. 339 della Val Bormida, il torrente Uzzone ed
il rio Rigosio (1).
Art. 4.
Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati
alla produzione del vino "Dolcetto d'Alba" debbono essere
quelle tradizionali della zona e comunque atte a conferire
alle uve ed al vino derivato le specifiche caratteristiche
di qualità.
Sono pertanto da considerarsi idonei unicamente i vigneti
collinari di giacitura ed orientamento adatti ed i cui
terreni siano di natura argilloso-calcarea o
calcareo-silicea.
Sono esclusi i terreni di fondovalle.
I sesti di impianto, le forme di allevamento ed i sistemi di
potatura devono essere quelli generalmente usati o comunque
atti a non modificare le caratteristiche delle uve e del
vino.
E' vietata ogni pratica di forzatura.
La resa massima di uva per ettaro di coltura non dovrà
superare i q.li 90. A detto limite, anche in annate
eccezionalmente favorevoli, la resa dovrà essere riportata
attraverso un'accurata cernita delle uve, purché la
produzione non superi del 20% il limite medesimo.
La resa massima delle uve in vino non deve essere superiore
al 70%.
Art. 5.
Le operazioni di vinificazione e di invecchiamento
obbligatorio devono essere effettuate entro i limiti
territoriali della zona di produzione delimitata
nell'articolo 3.
E' in facoltà del Ministero dell'Agricoltura e delle Foreste
di consentire che le suddette operazioni di vinificazione e
di invecchiamento obbligatorio siano effettuate in
stabilimenti situati nel territorio della provincia di Cuneo
sentito di volta in volta il parere della Camera di
commercio di Cuneo anche in ordine alla tradizionalità di
tali operazioni al di fuori della zona delimitata nell'art.
3.
Tali stabilimenti dovranno utilizzare uve o mosti
provenienti dalla zona di produzione di cui all'art. del
presente disciplinare, vinificandoli secondo le pratiche
enologiche tradizionali, leali e costanti in uso nel
territorio previsto nel primo comma.
Le uve destinate alla vinificazione devono assicurare al
vino "Dolcetto d'Alba" una gradazione alcolica complessiva
minima naturale di gradi 11.
Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche
enologiche leali e costanti, tradizionali della zona, atte a
conferire al vino le sue peculiari caratteristiche.
Art. 6.
Il vino "Dolcetto d'Alba" all'atto dell'immissione al
consumo deve rispondere alle seguenti caratteristiche:
colore: rosso rubino tendente a volte al violaceo nella
schiuma;
odore: vinoso, gradevole, caratteristico;
sapore: asciutto, gradevolmente amarognolo, di moderata
acidità, di buon corpo, armonico;
gradazione alcolica minima complessiva: gradi 11,50;
acidità totale minima: 5 per mille;
estratto secco netto minimo: 22 per mille.
E' in facoltà del Ministro per l'Agricoltura e le Foreste di
modificare, con proprio decreto, i limiti minimi sopra
indicati per l'acidità totale e l'estratto secco netto.
Art. 7.
Il vino "Dolcetto d'Alba" che provenga da uve con una
gradazione alcolica complessiva minima naturale, non
inferiore a gradi 12 e venga immesso al consumo con una
gradazione alcolica complessiva minima di gradi 12,50
qualora venga invecchiato per almeno un anno, a partire dal
1 gennaio successivo all'annata di produzione delle uve, può
portare in etichetta la qualificazione "superiore".
Art. 8.
Le bottiglie in cui viene confezionato il vino "Dolcetto
d'Alba" in vista della vendita devono essere di forma
bordolese, borgognona o similari, oppure corrispondenti ad
antico uso e tradizione. Sulle bottiglie ed altri recipienti
contenenti il vino "Dolcetto d'Alba" può figurare
l'indicazione dell'annata di produzione delle uve purché
veritiera e documentabile.
Art. 9.
Alla denominazione di cui all'articolo 1 é vietata
l'aggiunta di qualsiasi qualificazione aggiuntiva diversa da
quella prevista nel presente disciplinare di produzione, ivi
compresi gli aggettivi "extra", "fine", "scelto",
"selezionato" e similari.
E' consentito tuttavia l'uso di indicazioni che facciano
riferimento a nomi, ragioni sociali, marchi privati non
aventi significato laudativo e non idonei a trarre in
inganno l'acquirente.
E' consentito altresì l'uso di indicazioni geografiche e
toponomastiche che facciano riferimento a comuni, frazioni,
aree, fattorie e località, comprese nella zona delimitata
nel precedente articolo 3 e dalle quali effettivamente
provengono le uve da cui il vino così qualificato é stato
ottenuto.
Art. 10.
Chiunque produce, vende, pone in vendita o comunque
distribuisce per il consumo con la denominazione di origine
controllata "Dolcetto d'Alba", vini che non rispondono alle
condizioni ed ai requisiti del presente disciplinare, é
punito a norma dell'articolo 28 del D.P.R. 12 luglio 1963,
n. 930. |