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Disciplinare di produzione dei
vini
a denominazione di origine controllata e garantita del
Piemonte
DPR 10 giugno 1974.
Riconoscimento della denominazione di origine controllata
del vino
"Dolcetto d'Asti"
ed approvazione del relativo disciplinare di produzione
Articolo 1.
La denominazione di origine controllata "Dolcetto d'Asti" e'
riservata al vino rosso che risponde alle condizioni ed ai
requisiti stabiliti nel presente disciplinare.
Articolo 2.
Il vino "Dolcetto d'Asti" deve essere ottenuto dalle uve
provenienti dai vigneti composti dal vitigno Dolcetto.
Articolo 3.
Le uve devono essere prodotte in quelle zone dell'astigiano
più idonee a produzioni con le caratteristiche ed il pregio
previsti dal presente disciplinare di produzione. Tale zona
comprende:
a) l'intero territorio dei comuni di Bubbio, Cassinasco,
Castelboglione, Castelletto Molina, Castel Rocchero, Cessole,
Fontanile, Loazzolo, Maranzana, Mombaldone, Mombaruzzo,
Monastero Bormida, Montabone, Olmo Gentile, Quaranti,
Roccaverano, Rocchetta Palafea, S. Giorgio Scarampi, Serole,
Sessame, Vesime;
b) la porzione di territorio situata sulla destra orografica
del torrente Belbo dei comuni di Calamandrana, Canelli,
Nizza Monferrato.
Articolo 4.
Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati
alla produzione del "Dolcetto d'Asti " devono essere quelle
tradizionali della zona e comunque atte a conferire alle uve
ed al vino derivato le specifiche caratteristiche di
qualità.
Sono pertanto da considerarsi idonei unicamente i vigneti
collinari di giacitura ed orientamento adatti ed i cui
terreni siano di natura prevalentemente argilloso-calcarea o
calcareo-argillosa. Sono esclusi i terreni di fondovalle.
I sesti di impianto, le forme di allevamento ed i sistemi di
potatura devono essere quelli generalmente usati o comunque
atti a non modificare le caratteristiche delle uve e del
vino.
E' vietata ogni pratica di forzatura.
La resa massima di uva per ettaro di coltura specializzata
non deve essere superiore a 80 quintali. A detto limite,
anche in annate eccezionalmente favorevoli, la resa dovrà
essere riportata attraverso un'accurata cernita delle uve,
purché la produzione non superi del 20 % il limite medesimo.
La resa massima delle uve in vino non deve essere superiore
al 70 %.
Articolo 5.
Le operazioni di vinificazione e di invecchiamento
obbligatorio devono essere effettuate nell'intero territorio
delle province di: Asti, Genova, Savona, Imperia,
Alessandria, Cuneo e Torino.
Le uve destinate alla vinificazione devono assicurare al
vino " Dolcetto d'Asti " una gradazione alcolica complessiva
minima naturale di gradi 11.
Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche
enologiche, leali e costanti, tradizionali della zona, atte
a conferire al vino le peculiari caratteristiche.
La conservazione e l'invecchiamento del vino devono essere
effettuati secondo i metodi tradizionali.
Articolo 6.
Il vino "Dolcetto d'Asti" all'atto dell'immissione al
consumo deve rispondere alle seguenti caratteristiche:
colore: rosso rubino vivo;
odore: vinoso, gradevole, caratteristico;
sapore: asciutto vellutato, armonico, di moderata acidità;
gradazione alcolica complessiva minima: gradi 11,50;
acidità totale minima: 5 per mille;
estratto secco netto minimo: 22 per mille.
E' in facoltà del Ministro per l'Agricoltura e le Foreste di
modificare con proprio decreto, i limiti minimi sopra
indicati per l'acidità totale e l'estratto secco netto.
Articolo 7.
Il vino "Dolcetto d'Asti" che provenga da uve con gradazione
alcolica complessiva minima naturale non inferiore a gradi
12 e venga immesso al consumo con una gradazione alcolica
complessiva minima di gradi 12,50 se invecchiato per almeno
un anno - a partire dal 1 gennaio successivo all'annata di
produzione delle uve - può portare in etichetta la
qualificazione "superiore".
Articolo 8.
Le bottiglie in cui viene confezionato il vino "Dolcetto
d'Asti" in vista della vendita devono essere di forma
bordolese, borgognona e similari" oppure corrispondenti ad
antico uso e tradizione.
Sulle bottiglie ed altri recipienti contenenti il vino
"Dolcetto d'Asti" può figurare l'indicazione dell'annata di
produzione delle uve purché veritiera e documentabile.
Articolo 9.
Alla denominazione di cui all'art.1 e' vietata l'aggiunta di
qualsiasi qualificazione aggiuntiva diversa da quella
prevista nel presente disciplinare di produzione, ivi
compresi gli aggettivi: "fine", "scelto", "selezionato" e
similari.
E' tuttavia consentito l'uso di indicazioni che facciano
riferimento a nomi, ragioni sociali, marchi privati non
aventi significato laudativo e non idonei a trarre in
inganno l'acquirente.
E' consentito altresì l'uso di indicazioni geografiche e
toponomastiche che facciano riferimento a comuni, frazioni,
aree, fattorie e località, comprese nella zona delimitata
nel precedente art. 3 e dalle quali effettivamente
provengono le uve da cui il vino cosi' qualificato e' stato
ottenuto.
Articolo 10.
Chiunque produce, vende, pone in vendita o comunque
distribuisce per il consumo con la denominazione di origine
controllata "Dolcetto d'Asti" vini che non rispondono alle
condizioni ed ai requisiti del presente disciplinare, e'
punito a norma dell'art. 28 del D.P.R. 12 luglio 1963, n.
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