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Disciplinare di produzione dei
vini
a denominazione di origine controllata e garantita del
Piemonte
DPR 1 settembre 1972.
Riconoscimento della denominazione di origine controllata
del vino
"Dolcetto di Ovada"
ed approvazione del relativo disciplinare di produzione
Articolo 1.
La denominazione di origine controllata "Dolcetto d'Ovada"
e' riservata al vino rosso che risponde alle condizioni ed
ai requisiti stabiliti nel presente disciplinare di
produzione.
Articolo 2.
Il vino "Dolcetto d'Ovada" deve essere ottenuto dalle uve
provenienti dai vigneti composti dal vitigno Dolcetto.
Articolo 3.
Le uve devono essere prodotte nella zona di produzione
comprendente l'intero territorio dei comuni di: Ovada,
Belforte Monfer- rato, Bosio, Capriata d'Orba, Carpeneto,
Casaleggio Borio,Cassinelle, Castelletto d'Orba, Cremolino,
Lerma, Molare, Montaldeo, Montaldo Bormida, Mornese,
Morsacco, Parodi Ligure, Prasco, Roccagrimalda, San
Cristoforo, Silvano d'Orba, Tagliolo Monferrato, Trisobbio.
Articolo 4.
Le condizioni ambientali ed i coltura dei vigneti destinati
alla produzione del vino "Dolcetto d'Ovada" devono essere
quelle tradizionali della zona e comunque atte a conferire
alle uve e al vino derivato le specifiche caratteristiche di
qualita'.
Sono pertanto da considerarsi idonei unicamente i vigneti
collinari digiacitura ed orientamento adatto ed i cui
terreni siano di natura argillosatufacea-calcarea.
I sesti di impianto, le forme di allevamento e di sistemi di
potatura devono essere quelli generalmente usati o comunque
atti a non modificare le caratteristiche delle uve e dei
vini.
E' vietata ogni pratica di forzatura.
La resa massima di uva per ettaro di coltura specializzata
non dovra' superare i 95 q.li. Di tale resa le uve destinate
alla vinificazione del vino di cui all'art. 1 non dovranno
superare gli 80 q.li per ettaro ed eventualmente a tale
limite dovranno essere ricondotte attraverso un'accurata
cernita.
La resa massima delle uve in vino non deve essere superiore
al 70 %.
Articolo 5.
Le operazioni di vinificazione, nonché' quelle di
invecchiamento, devono essere effettuate nell'intero
territorio delle province di:
Alessandria, Asti, Cuneo, Torino, Genova e Savona.
Le uve destinate alla vinificazione devono assicurare al
vino "Dolcetto di Ovada" una gradazione alcolica complessiva
minima naturale di gradi 11.
Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche
enologiche leali e costanti, tradizionali della zona, atte a
conferire al vino le sue peculiari caratteristiche.
Articolo 6.
Il vino " Dolcetto di Ovada " all'atto dell'immissione al
consumo deve rispondere alle seguenti caratteristiche:
colore: rosso rubino intenso, tendente al granato con
l'invecchiamento; odore: vinoso caratteristico;
sapore: asciutto, morbido, armonico, gradevolmente
mandorlato o amarognolo;
gradazione alcolica minima complessiva: gradi 11,50;
acidità' totale minima: 5 per mille;
estratto secco netto minimo: 22 per mille.
E' in facoltà' del Ministro per l'Agricoltura e le Foreste
di modificare, con proprio decreto, i limiti minimi sopra
indicati per l’acidità' totale e l'estratto secco netto.
Articolo 7.
Il vino "Dolcetto di Ovada", ottenuto da uve aventi una
gradazione alcolica complessiva minima naturale non
inferiore a gradi I2 ed immesso al consumo con una
gradazione alcolica complessiva minima di gradi 12,5, puo'
portare in etichetta la qualificazione "superiore" a
condizione che sia stato sottoposto ad un periodo di
invecchiamento di almeno un anno, a decorrere dal 1 gennaio
successivo all'annata di produzione delle uve.
Articolo 8.
Le bottiglie in cui viene confezionato il vino "Dolcetto di
Ovada", in vista della vendita, devono essere di forma
bordolese, borgognona e similari, oppure corrispondenti ad
antico uso e tradizione. Sulle bottiglie ed altri recipienti
contenenti il vino " Dolcetto di Ovada " può' figurare la
indicazione dell'annata di produzione delle uve, purché'
veritiera e documentabile.
Articolo 9.
Alla denominazione di cui all'art. 1 e' vietata l'aggiunta
di qualsiasi qualificazione aggiuntiva diversa da quella
prevista nel presente disciplinare di produzione, ivi
compresi gli aggettivi, "extra", "fine", "scelto",
"selezionato" e similari.
E' tuttavia consentito l'uso di indicazioni che facciano
riferimento a nomi, ragioni sociali, marchi privati non
aventi significato laudativo e non idonei a trarre in
inganno l'acquirente.
E' consentito altresì l'uso di indicazioni geografiche e
toponomastiche che facciano riferimento a Comuni, frazioni,
aree, fattorie e località', comprese nella zona delimitata
nel precedente art. 3 e dalle quali effettivamente
provengono le uve da cui il vino cosi' qualificato e' stato
ottenuto.
Articolo 10.
Chiunque produce, vende, pone in vendita o comunque
distribuisce per il consumo con la denominazione di origine
controllata "Dolcetto di Ovada" vini che non rispondono alle
condizioni ed ai requisiti stabiliti dal presente
disciplinare, e' punito a norma dell'art. 28 del D.P.R. 12
luglio 1963, n. 930.
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