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Disciplinare di produzione dei
vini
a denominazione di origine controllata e garantita del
Piemonte
DPR 15 luglio 1983.
Riconoscimento della denominazione di origine controllata
del vino
"Gabiano"
Articolo 1.
La denominazione di origine controllata "Gabiano" e'
riservata al vino rosso che risponde ai requisiti stabiliti
nel presente disciplinare di produzione.
Articolo 2.
La denominazione di origine controllata "Gabiano" e'
riservata al vino rosso ottenuto dalle uve provenienti dai
vigneti aventi la seguente composizione di vitigni: Barbera
dal 90 al 95%, Freisa e Grignolino da soli o congiuntamente
dal 5 al 10%.
Articolo 3.
La zona di produzione del vino "Gabiano" comprende i
territori collinari idonei alla coltura della vite nei
comuni di Gabiano e di Moncestino in provincia di
Alessandria.
Articolo 4.
Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati
alla produzione del vino a denominazione di origine
controllata "Gabiano", di cui all'art. 2, devono essere
quelle tradizionali della zona di produzione e comunque atte
a conferire alle uve ed al vino derivato le specifiche
caratteristiche. Sono pertanto da considerarsi idonei al
fine dell'iscrizione all'albo, di cui all'art. 1 del decreto
del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930,
unicamente i vigneti di giacitura collinare ed esposizione
adatta, i cui terreni siano di natura argilloso-calcarea o
calcareoargillosa. Sono esclusi i terreni di fondo valle,
pianeggianti, umidi e non sufficientemente soleggiati.
I sesti di impianto, le forme di allevamento ed i sistemi di
potatura devono essere quelli generalmente usati o comunque
atti a non modificare le caratteristiche delle uve e del
vino.
La produzione di uva ammessa per il vino "Gabiano" non deve
essere superiore a 80 q.li per ettaro di coltura
specializzata. A tale limite, anche in annate
eccezionalmente favorevoli, la produzione dovrà essere
riportata attraverso una accurata cernita delle uve, purché
quella globale del vigneto non superi del 20% il limite
medesimo.
La resa massima dell'uva in vino non deve essere superiore
al 70 per cento.
Articolo 5.
Le operazioni di vinificazione e l'invecchiamento
obbligatorio devono essere effettuati nell'ambito dei
territori amministrativi dei comuni di Gabiano e Moncestino,
in provincia di Alessandria.
Le uve destinate alla vinificazione devono assicurare al
vino "Gabiano" una gradazione alcolica complessiva minima
naturale di 11,5 Nella vinificazione sono ammesse soltanto
le pratiche enologiche leali e costanti tradizionali della
zona, atte a conferire al vino le proprie peculiari
caratteristiche.
Articolo 6.
Il vino "Gabiano" all'atto dell'immissione al consumo deve
rispondere alle seguenti caratteristiche:
colore: dal rosso rubino intenso al rosso granato con
l'invecchiamento;
odore: vinoso e con profumo caratteristico dopo
l'invecchiamento;
sapore: asciutto, armonico e di giusto corpo;
gradazione alcolica minima complessiva: 12;
acidità totale minima: 5 per mille;
estratto secco netto minimo: 22 per mille.
E' facoltà del Ministro dell'agricoltura e delle foreste di
modificare, con proprio decreto, i limiti minimi sopra
indicati per l'acidità totale e l'estratto secco netto.
Articolo 7.
Il vino "Gabiano" ottenuto da uve aventi una gradazione
alcolica complessiva minima naturale di 12, qualora venga
sottoposto ad un periodo minimo di invecchiamento di almeno
due anni ed immesso al consumo con una gradazione alcolica
complessiva non inferiore a 12,5 può portare in etichetta la
menzione aggiuntiva "riserva". Il periodo di invecchiamento
decorre dal 1 gennaio successivo all'annata di produzione
delle uve.
Articolo 8.
Alla denominazione di origine controllata "Gabiano" e'
vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa da
quella prevista nel presente disciplinare, ivi compresi gli
aggettivi "extra", "fine", "scelto", "selezionato",
"superiore", "vecchio" e similari.
E' tuttavia consentito l'uso di indicazioni che facciano
riferimento a nomi o ragioni sociali o marchi privati purché
non abbiano significato laudativo e non siano tali da trarre
in inganno l'acquirente; nonché di indicazioni che facciano
riferimento a comuni, frazioni, aree, fattorie, zone e
località compresi nella zona delimitata nel precedente art.
3, e dai quali effettivamente provengono le uve da cui il
vino cosi' qualificato e' stato ottenuto.
Articolo 9.
Chiunque produce, vende, pone in vendita o comunque
distribuisce per il consumo con la denominazione di origine
controllata "Gabiano" vino che non risponde alle condizioni
ed ai requisiti stabiliti dal presente disciplinare di
produzione, e' punito a norma dell'art. 28 del decreto del
Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930. |