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DISCIPLINARI DI PRODUZIONE
GABIANO
 DOC

Disciplinare di produzione dei vini
a denominazione di origine controllata e garantita del Piemonte
DPR 15 luglio 1983.
Riconoscimento della denominazione di origine controllata del vino
"Gabiano"

Articolo 1.
La denominazione di origine controllata "Gabiano" e' riservata al vino rosso che risponde ai requisiti stabiliti nel presente disciplinare di produzione.

Articolo 2.
La denominazione di origine controllata "Gabiano" e' riservata al vino rosso ottenuto dalle uve provenienti dai vigneti aventi la seguente composizione di vitigni: Barbera dal 90 al 95%, Freisa e Grignolino da soli o congiuntamente dal 5 al 10%.

Articolo 3.
La zona di produzione del vino "Gabiano" comprende i territori collinari idonei alla coltura della vite nei comuni di Gabiano e di Moncestino in provincia di Alessandria.

Articolo 4.
Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione del vino a denominazione di origine controllata "Gabiano", di cui all'art. 2, devono essere quelle tradizionali della zona di produzione e comunque atte a conferire alle uve ed al vino derivato le specifiche caratteristiche. Sono pertanto da considerarsi idonei al fine dell'iscrizione all'albo, di cui all'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930, unicamente i vigneti di giacitura collinare ed esposizione adatta, i cui terreni siano di natura argilloso-calcarea o calcareoargillosa. Sono esclusi i terreni di fondo valle, pianeggianti, umidi e non sufficientemente soleggiati.

I sesti di impianto, le forme di allevamento ed i sistemi di potatura devono essere quelli generalmente usati o comunque atti a non modificare le caratteristiche delle uve e del vino.

La produzione di uva ammessa per il vino "Gabiano" non deve essere superiore a 80 q.li per ettaro di coltura specializzata. A tale limite, anche in annate eccezionalmente favorevoli, la produzione dovrà essere riportata attraverso una accurata cernita delle uve, purché quella globale del vigneto non superi del 20% il limite medesimo.

La resa massima dell'uva in vino non deve essere superiore al 70 per cento.

Articolo 5.
Le operazioni di vinificazione e l'invecchiamento obbligatorio devono essere effettuati nell'ambito dei territori amministrativi dei comuni di Gabiano e Moncestino, in provincia di Alessandria.
Le uve destinate alla vinificazione devono assicurare al vino "Gabiano" una gradazione alcolica complessiva minima naturale di 11,5 Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche enologiche leali e costanti tradizionali della zona, atte a conferire al vino le proprie peculiari caratteristiche.

Articolo 6.
Il vino "Gabiano" all'atto dell'immissione al consumo deve rispondere alle seguenti caratteristiche:

colore: dal rosso rubino intenso al rosso granato con l'invecchiamento;
odore: vinoso e con profumo caratteristico dopo l'invecchiamento;
sapore: asciutto, armonico e di giusto corpo;
gradazione alcolica minima complessiva: 12;
acidità totale minima: 5 per mille;
estratto secco netto minimo: 22 per mille.

E' facoltà del Ministro dell'agricoltura e delle foreste di modificare, con proprio decreto, i limiti minimi sopra indicati per l'acidità totale e l'estratto secco netto.

Articolo 7.
Il vino "Gabiano" ottenuto da uve aventi una gradazione alcolica complessiva minima naturale di 12, qualora venga sottoposto ad un periodo minimo di invecchiamento di almeno due anni ed immesso al consumo con una gradazione alcolica complessiva non inferiore a 12,5 può portare in etichetta la menzione aggiuntiva "riserva". Il periodo di invecchiamento decorre dal 1 gennaio successivo all'annata di produzione delle uve.

Articolo 8.
Alla denominazione di origine controllata "Gabiano" e' vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa da quella prevista nel presente disciplinare, ivi compresi gli aggettivi "extra", "fine", "scelto", "selezionato", "superiore", "vecchio" e similari.

E' tuttavia consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi o ragioni sociali o marchi privati purché non abbiano significato laudativo e non siano tali da trarre in inganno l'acquirente; nonché di indicazioni che facciano riferimento a comuni, frazioni, aree, fattorie, zone e località compresi nella zona delimitata nel precedente art. 3, e dai quali effettivamente provengono le uve da cui il vino cosi' qualificato e' stato ottenuto.

Articolo 9.
Chiunque produce, vende, pone in vendita o comunque distribuisce per il consumo con la denominazione di origine controllata "Gabiano" vino che non risponde alle condizioni ed ai requisiti stabiliti dal presente disciplinare di produzione, e' punito a norma dell'art. 28 del decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930.

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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