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Disciplinare di produzione dei
vini
a denominazione di origine controllata e garantita del
Piemonte
D.P.R. 20 ottobre 1990.
Riconoscimento della denominazione di origine controllata e
garantita del vino
"Gattinara"
Articolo 1.
La denominazione di origine controllata e garantita
"Gattinara" è riservata al vino "Gattinara" già riconosciuto
a denominazione di origine controllata con decreto del
Presidente della Repubblica 9 luglio 1967, che risponde alle
condizioni ed ai requisiti stabiliti nel presente
disciplinare di produzione.
Articolo 2.
Il vino "Gattinara" deve essere ottenuto dalle uve del
vitigno Nebbiolo (detto localmente Spanna) prodotto
esclusivamente nel territorio comunale di Gattinara. Possono
concorrere alla produzione di detto vino anche le uve
provenienti da vitigni Vespolina per un massimo del 4% e/o
Bonarda di Gattinara, purché detti vitigni complessivamente
non superino il 10% dei totale delle viti.
Articolo 3.
Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati
alla produzione del vino "Gattinara" devono essere quelle
tradizionali della zona e, comunque atte a conferire alle
uve ed al vino derivato le specifiche caratteristiche di
qualità.
Sono pertanto da considerarsi idonei unicamente i vigneti
posti sui dossi collinari, soleggiati, con esclusione di
quelli di fondo valle e dei terreni pianeggianti o umidi. I
sesti di impianto, le forme di allevamento ed i sistemi di
potatura debbono essere quelli generalmente usati o comunque
atti a non modificare le caratteristiche dell'uva e del
vino.
E’ esclusa ogni pratica di forzatura.
La resa massima di uva ammessa per la produzione del
"Gattinara" non deve essere superiore a q.li 75 per ettaro
in coltura specializzata.
A tale limite, anche in annate, eccezionalmente favorevoli,
la resa dovrà essere riportata attraverso un'accurata
cernita delle uve, purchè la produzione non superi del 20%
il limite sopra stabilito.
La regione Piemonte, inoltre, con proprio decreto, sentite
le organizzazioni di categoria interessate può stabilire, di
anno in anno, prima della vendemmia, un limite massimo di
produzione o di utilizzazione di uve per ettaro per la
produzione del vino a denominazione di origine controllata e
garantita "Gattinara" inferiore a quello fissato nel
presente disciplinare, dandone comunicazione immediata al
Ministero dell'agricoltura e delle foreste ed al comitato
nazionale per la tutela delle denominazioni di origine dei
vini.
La resa massima dell'uva in vino non deve essere superiore
65%.
L'eccedenza non avrà diritto alla denominazione di origine
controllata e garantita.
Articolo 4.
Le uve destinate alla vinificazione devono assicurare al
vino a denominazione di origine controllata e garantita
"Gattinara" un titolo alcolometrico volumico minimo naturale
di 12%, ed alla tipologia "Gattinara" riserva un titolo
alcolometrico volumico minimo naturale di 12,5%.
Le operazioni di vinificazione e di invecchiamento
obbligatorio del vino "Gattinara" debbono essere effettuate
nel territorio del Comune di Gattinara.
E’ in facoltà del Ministero dell'agricoltura e delle foreste
di consentire che le operazioni di invecchiamento siano
effettuate in stabilimenti situati nei comuni limitrofi o
vicini a quello di Gattinara, a condizione che in detti
stabilimenti le ditte interessate effettuino, da almeno
dieci anni prima dell'entrata in vigore dei decreto del
Presidente della Repubblica 19 luglio 1963, n. 930, le
operazioni di invecchiamento dei vino "Gattinara".
Articolo 5.
Il vino a denominazione di origine controllata e garantita
"Gattinara" deve essere sottoposto ad un periodo di
invecchiamento non inferiore a tre anni, di cui almeno un
anno di detto periodo in botti di legno.
Per la tipologia "riserva" del vino D.O.C.G. "Gattinara" il
periodo di invecchiamento non deve essere inferiore a
quattro anni di cui almeno due anni di detto periodo in
botti di legno.
Il periodo di invecchiamento decorre dal l° dicembre
dell'anno di produzione delle uve.
E consentita l'aggiunta, a scopo migliorativo, di
"Gattinara" più giovane ad identico "Gattinara" più vecchio
o viceversa nella misura massima del 15%.
In etichetta dovrà figurare il millesimo relativo al vino
che concorre in misura preponderante.
Il vino a denominazione di origine controllata e garantita
"Gattinara", ultimato il periodo obbligatorio di
invecchiamento, dovrà essere sottoposto alla prova di
degustazione previsto dal punto 4 dell'art. 5 del decreto
del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930.
Tale prova di degustazione dovrà essere effettuata da
un'apposita commissione, secondo le norme, all'uopo
impartite dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste,
sentito il parere del Comitato nazionale per la tutela delle
denominazioni di origine dei vini e degli enti interessati.
Articolo 6.
Il vino "Gattinara", all'atto della sua immissione al
consumo, deve rispondere alle seguenti caratteristiche:
colore: rosso granato tendente all'aranciato; sapore:
asciutto, armonico, con caratteristico fondo amarognolo;
profumo: fine che ricorda quello della viola, specie se
molto invecchiato; titolo alcolometrico volumico totale
minimo: 12,5%; acidità totale minima: 5,5 per mille;
estratto secco netto minimo: 20 per mille.
E in facoltà del Ministro dell'agricoltura e delle foreste,
con proprio decreto, di modificare i limiti minimi sopra
indicati per l'acidità totale e l'estratto secco netto.
Articolo 7.
Il vino a denominazione di origine controllata e garantita
"Gattinara" riserva, proveniente da uve che assicurino un
titolo alcolometrico volumico minimo naturale di 12,5% e
sottoposto alle condizioni di invecchiamento di cui all'art.
5 del presente disciplinare, all'atto dell'immissione al
consumo deve possedere un titolo alcolometrico volumico
totale minimo di 13%.
Articolo 8.
Nella presentazione e designazione del vino D.O.C.G.
"Gattinara" il termine "riserva" deve figurare in etichetta
al di sotto della dicitura "denominazione di origine
controllata e garantita" e non può essere intercalato tra
questa e la denominazione geografica "Gattinara".
Detto termine "riserva" non può figurare in caratteri
superiori alla denominazione "Gattinara".
Alla denominazione di origine controllata e garantita
"Gattinara" è vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione
ivi compresi gli aggettivi "superiore", "extra", "fine",
"scelto", "selezionato" e similari.
Sulle bottiglie e altri recipienti contenenti il vino
"Gattinara" deve figurare l'indicazione veritiera e
documentabile dell'annata di produzione delle uve.
Le bottiglie in cui viene confezionato il vino "Gattinara"
devono essere di capacità non inferiore a 350 cc. di vetro
scuro e chiuse con tappi di sughero.
Articolo 9.
Chiunque produce, vende, pone in vendita, o comunque
distribuisce per il consumo con la denominazione di origine
controllata e garantita "Gattinara" vino che non risponde
alle condizioni ed ai requisiti stabiliti dal presente
disciplinare di produzione è punito a norma dell'articolo 28
del decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963,
n. 930. |