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Disciplinare di produzione dei
vini
a denominazione di origine controllata e garantita del
Piemonte
Disciplinare di produzione dei vini a denominazione di
origine controllata e garantita
"Ghemme"
Articolo 1.
La denominazione di origine controllata e garantita "Ghemme"
è riservata al vino che risponde ai requisiti stabiliti nel
presente disciplinare di produzione.
Articolo 2.
Il vino a denominazione di origine controllata e garantita "Ghemme"
deve essere ottenuto da uve provenienti da vigneti aventi,
nell’ambito aziendale, la seguente composizione :
Nebbiolo (Spanna) minimo 75% ;
Vespolina ed uva rara da sole o congiuntamente per un
massimo del 25%.
Articolo 3.
La zona di produzione delle uve ricade in provincia di
Novara, in parte del territorio amministrativo del comune di
Ghemme ed in parte nel territorio amministrativo del comune
di Romagnano Sesia, limitatamente ai terreni circoscritti
da: strada statale 299 di Alagna, dal confine comunale di
Ghemme in direzione Sizzano, fino a raggiungere, a nord
ovest, la strada statale 142; a nord la strada statale 142;
a nord est la strada provinciale 107 di Romagnano Sesia; la
strada della Mauletta; la strada comunale del Cantalupo; il
confine comunale di Ghemme, fino al raggiungimento della
ferrovia.Santhià/Arona; il torrente Strego ed il torrente
Strona fino al confine comunale con Sizzano; il confine
comunale di Sizzano fino alla statale 299 di Alagna.
Articolo 4.
Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati
alla produzione del vino a denominazione di origine
controllata e garantita "Ghemme" devono essere quelle
tradizionali della zona e comunque a conferire all’uva ed al
vino derivato le specifiche caratteristiche di qualità.
Sono pertanto da considerare idonei, ai fini dell’iscrizione
nell’albo, unicamente i vigneti collinare di giacitura ed
orientamento adatti, con esclusione di quelli impiantati su
terreni di fondo valle od esposti a nord.
Le forme di allevamento devono essere a controspalliera. I
sesti di impianto ed i sistemi di potatura devono essere
quelli generalmente usati o comunque autorizzati dagli
organi tecnici competenti ed in ogni caso atti a non
modificare le peculiarità organolettiche dell’uva, del mosto
e del vino.
E’ vietata ogni pratica di forzatura.
La produzione massima di uva in coltura specializzata non
deve superare gli 80 quintali ad ettaro. La produzione media
di uva per ceppo non può essere superiore a 3 chilogrammi.
A detti limiti, anche in annate favorevoli i quantitativi di
uve ottenute e da destinare alla produzione dei vini a
denominazione di origine controllata e garantita "Ghemme"
devono essere riportati nei limiti di cui sopra, purché la
produzione globale non superi del 20% i limiti medesimi,
fermi restando i limiti resa uva/vino per i quantitativi di
cui trattasi.
I nuovi vigneti ed i reimpianti destinati alla produzione
del vino a denominazione di origine controllata e garantita
"Ghemme", a partire dall’anno solare successivo all’entrata
in vigore del presente disciplinare, devono avere una
densità minima di 2.900 viti per ettaro.
I vigneti potranno essere adibiti alla produzione del vino a
denominazione di origine controllata e garantita "Ghemme"
solo a partire dal quarto anno dall’impianto. La resa
massima di uva per ettaro del quarto anno non dovrà superare
il 70%. L’eventuale produzione del terzo anno potrà essere
rivendicata con la denominazione di origine controllata
"Colline Novaresi", nei cui albi i terreni vitati relativi
alla denominazione di origine controllata e garantita "Ghemme"
sono automaticamente iscritti.
Articolo 5.
Le operazioni di vinificazione, di conservazione, di
invecchiamento in botti di legno, di imbottigliamento e di
affinamento in bottiglia, devono essere effettuate
all’interno dei territori comunali di Ghemme e Romagnano
Sesia.
Tuttavia tali operazioni sono consentite, su autorizzazione
del Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali
- Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle
denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche
tipiche - anche in cantine ubicate al di fuori del suddetto
territorio, purchè situate nei seguenti comuni della
provincia di Novara: Barengo, Boca, Bogogno, Borgomanero,
Briona, Cavaglietto, Cavaglio d’Avogna, Cavallirio, Cressa,
Cureggio, Fara Novarese, Fontanetto d’Avogna, Gattico,
Grignasco, Maggiora, Marano Ticino, Mezzomerico, Oleggio,
Prato Sesia, Sizzano, Suno, Vaprio d’Agogna, Veruno e nel
comune di Gattinara in provincia di Vercelli.
La resa massima dell’uva in vino finito non deve essere
superiore al 70%.
Qualora tale resa superi la percentuale sopra indicata, ma
non il 75%, l’eccedenza non avrà diritto alla denominazione
di origine controllata e garantita, oltre detto limite
decade il diritto alla d.o.c.g. per tutto il prodotto.
Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche
locali, leali e costanti e tutte le altre consentite dalla
vigente normativa.
Per avere diritto alla denominazione di origine controllata
e garantita il vino "Ghemme" deve essere sottoposto ad un
periodo minimo di invecchiamento di tre anni, di cui per
almeno venti mesi in botti di legno ed affinato per almeno
nove mesi in bottiglia. Il periodo di invecchiamento decorre
dal 1° novembre dell’anno al quale si riferisce la
vendemmia. Le uve destinate alla vinificazione devono
assicurare al vino "Ghemme" una gradazione alcolica minima
naturale di 11.5°.
E’ consentita a scopo migliorativo l’aggiunta, nella misura
massima del 15%, di vino atto alla denominazione di origine
controllata e garantita, sia ad altro vino atto alla
medesima denominazione, sia a vino aventi i requisiti del
vino "Ghemme". Tale pratica può essere eseguita una sola
volta.
Fermo restando l’invecchiamento in contenitori di legno, si
potrà tenere il 5% di vino dell’annata in invecchiamento in
contenitori diversi da usarsi esclusivamente per colmature.
Articolo 6.
Il vino a denominazione di origine controllata e garantita "Ghemme"
può essere designato in etichetta con la menzione "riserva"
qualora derivi da uve aventi un titolo alcolometrico
naturale minimo del 12% e sia stato sottoposto ad un periodo
minimo di invecchiamento di quattro anni, di cui almeno
venticinque mesi in botti di legno ed almeno nove mesi di
affinamento in bottiglia.
Articolo 7.
Il vino a denominazione di origine controllata e garantita "Ghemme",
all'atto dell'immissione al consumo deve rispondere alle
seguenti caratteristiche:
colore: rosso rubino anche con riflessi granata;
odore: profumo caratteristico, fine, gradevole ed etereo;
sapore: asciutto, sapido, con fondo gradevolmente
amarognolo, armonico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: gradi 12;
acidità totale minima: 5 per mille;
estratto secco netto minimo: 23 per mille.
Il vino a denominazione di origine controllata e garantita
Ghemme "riserva", nell'atto dell'immissione al consumo, deve
rispondere alle seguenti caratteristiche:
colore: rosso rubino tendente al granata;
odore: profumo caratteristico, fine, gradevole ed etereo;
sapore: sottile, asciutto, sapido, armonico, austero ma
vellutato, con fondo gradevolmente amarognolo;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: gradi 12,5;
estratto secco netto minimo: 24 per mille.
Articolo 8.
Alla denominazione di cui all'art. 1 del presente
disciplinare è vietata qualsiasi qualificazione aggiuntiva
diversa da "riserva", ivi compresi gli aggettivi: superiore,
extra, fine, selezionato e similari.
E’ tuttavia consentito l'uso di indicazioni che facciano
riferimento a nomi, toponimi, ragioni sociali e marchi
privati non aventi significato laudativo e non idonei a
trarre in inganno l'acquirente.
Nella presentazione e designazione del vino a denominazione
di origine controllata e garantita "Ghemme" la menzione
riserva deve figurare in etichetta sotto la denominazione di
origine controllata e garantita. Sulle bottiglie contenenti
il vino a denominazione di origine controllata e garantita "Ghemme"
deve figurare l'indicazione dell'annata di produzione delle
uve.
Articolo 9.
Il vino a denominazione di origine controllata e garantita "Ghemme"
deve essere immesso al consumo in bottiglie di capacità non
superiore ai 5 litri. E’ fatto obbligo l'uso di bottiglie
esclusivamente di forma Borgognona o Bordolese di vetro
scuro, munite di tappo di sughero rasobocca.
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