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I vini "Girò
di Cagliari" sono regolamentati dal Decreto del Presidente della
Repubblica del 9 aprile 1979 che ha sostituito il Dpr 21 luglio
1972.
Disciplinare di produzione
Articolo 1
La denominazione di origine controllata "Girò di Cagliari" è
riservata al vino che risponde alle condizioni ed ai requisiti
stabiliti nel presente disciplinare di produzione.
Articolo 2
Il vino "Girò di Cagliari" deve essere ottenuto dalle uve
provenienti dai vigneti composti dal vitigno Girò. E' consentita,
per favorire l'impollinazione, la presenza nei vigneti di non più
del 5% di vitigni diversi purché le uve da essi provenienti non
siano utilizzate nella preparazione dei vini di cui al presente
disciplinare e la superficie da essi coperta sia detratta agli
effetti del computo della resa di cui al successivo articolo 4.
Articolo 3
Le uve devono essere prodotte nell'ambito territoriale della
provincia di Cagliari e della provincia di Oristano limitatamente al
territorio dei comuni appresso indicati: Abbasanta, Aidomaggiore,
Albagiara, Ales, Allai, Arborea, Ardauli, Assolo, Asuni, Baradili,
Baratili San Pietro, Baressa, Bauladu, Bidonì, Bonarcado, Boroneddu,
Busachi, Cabras, Fordongianus, Ghilarza, Gonnoscodina, Gonnosnò,
Gonnostramatza, Marrubiu, Masullas, Milis, Mogorella, Mogoro,
Morgongiori, Narbolia, Neoneli, Norbello, Nughedu Santa Vittoria,
Nurachi, Nureci, Ollastra Simaxis, Oristano, Palmas Arborea, Pau,
Paulilatino, Pompu, Riola Sardo, Ruinas, Samugheo, San Nicolò d'Arcidano,
Santa Giusta, Sant'Antonio Ruinas, Santu Lussurgiu, San Vero Milis,
Sedilo, Seneghe, Senis, Sennariolo, Siamaggiore, Siamanna, Siapiccia,
Simala, Simaxis, Sini, Siris, Solarussa, Sorradile, Tadasuni,
Terralba, Tramatza, Ulà Tirso, Uras, Usellus, Villanova Truschedu,
Villaurbana, Villa Verde, Zeddiani, Zerfaliu.
Articolo 4
Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla
produzione del vino "Girò di Cagliari" devono essere quelle
tradizionali della zona e, comunque, atte a conferire alle uve e al
vino le specifiche caratteristiche di qualità. Sono pertanto da
considerarsi esclusi i terreni freschi, male esposti e quelli di
debole spessore derivanti da rocce compatte, le dune attuali, i
terreni salsi, quelli derivati da alluvioni recenti interessati
dalla falda freatica ed infine i terreni situati oltre i 400 metri
s.l.m.
I sesti di impianto, le forme di allevamento e i sistemi di potatura
devono essere quelli generalmente usati o comunque atti a non
modificare le caratteristiche delle uve e dei vini. E' vietata ogni
pratica di forzatura.
La resa massima di uva ammessa per la produzione del vino "Girò di
Cagliari" non deve essere superiore a 120 q.li per ettaro di coltura
specializzata.
Fermo restando il limite sopra indicato la resa per ettaro in
coltura promiscua deve essere calcolata, rispetto a quella
specializzata, in rapporto all'effettiva superficie coperta dalla
vite.
A detto limite, anche in annate eccezionalmente favorevoli, la resa
dovrà essere riportata attraverso una accurata cernita delle uve,
purchè la produzione non superi del 20% il limite medesimo.
La resa massima delle uve in vino non deve essere superiore al 60%.
Articolo 5
Le operazioni di vinificazione, nonché quelle di invecchiamento
obbligatorio e di preparazione del vino "Girò di Cagliari", devono
essere effettuate nell'interno della zona di produzione di cui
all'articolo 3.
Nelle operazioni di vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche
enologiche locali, leali e costanti, atte a conferire al vino le sue
peculiari caratteristiche.
E' vietato aumentare la gradazione alcolica complessiva del prodotto
mediante concentrazione del mosto o del vino base, o impiego di
mosti o di vini che siano stati oggetto di concentrazione.
Per la preparazione dei tipi liquorosi è consentita l'aggiunta di
alcol di origine viticola al mosto o al vino di base.
Le uve destinate alla vinificazione devono assicurare al vino una
gradazione alcolica complessiva minima naturale di gradi 13.
E' consentito un leggero appassimento delle uve sulla pianta o su
stuoie.
Il vino "Girò di Cagliari" non può essere immesso al consumo prima
del 1° luglio successivo all'annata di produzione delle uve.
Articolo 6
Il vino "Girò di Cagliari" all'atto dell'immissione al consumo deve
presentare le seguenti caratteristiche:
- colore: rosso rubino più o meno tenue;
- odore: delicato con leggero aroma di uva;
- sapore: gradevole, caldo e vellutato;
- gradazione alcolica complessiva minima: 14,5 di cui almeno 12
svolta e un minimo da svolgere di 2,5 gradi; e per il tipo secco, da
qualificarsi in etichetta come "secco" o come "dry", 14 gradi di cui
almeno 13,5 svolti ed un massimo da svolgere di 0,5 gradi;
- acidità totale minima: 4,5 per mille;
- estratto secco netto minimo: 22 per mille.
La denominazione di origine controllata "Girò di Cagliari" può
essere utilizzata per designare vini liquorosi ottenuti, mediante
alcolizzazione, con vini base o mosti rispondenti alle condizioni
previste dai precedenti articoli.
Il vino "Girò di Cagliari" nei tipi liquorosi all'atto
dell'immissione al consumo deve presentare le seguenti
caratteristiche:
- colore: rosso rubino tenue, brillante;
- all'odore ed al sapore una maggiore finezza ed un più spiccato
aroma;
- gradazione alcolica minima complessiva: 17,5 di cui almeno 15
svolta ed un minimo da svolgere di 2,5 gradi; e nel tipo secco, da
qualificarsi in etichetta come "secco" o come "dry", oltre,
naturalmente che come "liquoroso", 17,5 di cui almeno 16,5 svolta ed
un massimo da svolgere di un grado;
- acidità totale minima: 3,5 per mille;
- estratto secco netto minimo: 20 per mille.
E' in facoltà del ministro dell'Agricoltura e delle Foreste, con
proprio decreto, di modificare i limiti sopra indicati per l'acidità
totale e l'estratto secco netto.
Articolo 7
I vini "Girò di Cagliari" liquorosi, qualora siano sottoposti ad un
periodo di invecchiamento di almeno due anni di cui uno in botti di
rovere o di castagno, possono portare in etichetta la menzione
"riserva". Il periodo di invecchiamento decorre dalla data di
alcolizzazione del vino.
Articolo 8
Alla denominazione di cui all'articolo 1 è vietata l'aggiunta di
qualsiasi qualificazione diversa da quelle previste dal presente
disciplinare, ivi compresi gli aggettivi "extra", "superiore",
"fine", "scelto", "selezionato" e similari.
E' tuttavia consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento
a nomi, ragioni sociali, marchi privati, non aventi significato
laudativo e non idonei a trarre in inganno l'acquirente.
E' consentito altresì l'uso di indicazioni geografiche e
toponomastiche che facciano riferimento a comuni, frazioni, aree,
fattorie, zone e località compresi nella zona delimitata dal
precedente articolo 3 e dai quali effettivamente provengono le uve
da cui il vino così qualificato è stato ottenuto.
Sulle bottiglie o altri recipienti contenenti i vini "Girò di
Cagliari" può figurare l'indicazione dell'annata di produzione delle
uve, purchè veritiera e documentabile.
Articolo 9
Chiunque produce, vende, pone in vendita, o comunque distribuisce
per il consumo con la denominazione di origine controllata "Girò di
Cagliari" vini che non rispondono alle condizioni ed ai requisiti
stabiliti dal presente disciplinare di produzione, è punito a norma
dell'articolo 28 del Dpr 12 luglio 1963, n. 930. |