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Disciplinare di produzione dei
vini
a denominazione di origine controllata e garantita del
Piemonte
DPR 29 maggio 1973.
Riconoscimento della denominazione d'origine controllata del
vino
"Grignolino d'Asti"
ed approvazione del relativo disciplinare di produzione.
Articolo 1.
La denominazione di origine controllata "Grignolino d'Asti"
e' riservata al vino rosso che risponde alle condizioni ed
ai requisiti stabiliti nel presente disciplinare di
produzione.
Articolo 2.
Il vino "Grignolino d'Asti" deve essere ottenuto dalle uve
provenienti dai vigneti composti dal vitigno Grignolino.
Possono concorrere alla produzione di detto vino le uve
provenienti dal vitigno Freisa nei vigneti fino ad un
massimo del 10 %.
Articolo 3.
Le uve devono essere prodotte in quelle zone dell'astigiano
più idonee a garantire al vino le caratteristiche e i pregi
previsti dal presente disciplinare e precisamente
nell'intero territorio dei seguenti comuni: Agliano,
Antignano, Asti, Azzano, Belveglio, Calliano, Casorzo,
Castagnole Lanze, Castagnole M.to, Castell'Alfero, Castello
d'Annone, Castelnuovo Calcea, Cerro Tanaro, Castiglione,
Costigliole, Grana, Grazzano, Isola, Moncalvo, Montaldo
Scarampi, Montemagno, Mombercelli, Montegrosso, Mongardino,
Penango, Portacomaro, Refrancore, Revigliasco, Rocca
d'Arazzo, Rocchetta Tanaro, Scurzolengo, Tonco, Viarigi,
Vigliano e Vinchio.
Articolo 4.
Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati
alla produzione del vino " Grignolino d'Asti " devono essere
quelle tradizionali della zona e comunque atte a conferire
alle uve ed al vino derivato le specifiche caratteristiche
di qualità.
Sono pertanto da considerarsi idonei unicamente i vigneti
collinari di giacitura ed orientamento adatti.
I sesti di impianto, le forme di allevamento ed i sistemi di
potatura devono essere quelli generalmente usati e comunque
atti a non modificare le caratteristiche delle uve e del
vino.
E' vietata ogni pratica di forzatura.
La resa massima di uva ammessa per la produzione del vino
"Grignolino d'Asti" non deve essere superiore a q.li 80 per
ettaro di vigneto in coltura specializzata.
A detto limite, anche in annate eccezionalmente favorevoli,
la resa dovra' essere riportata attraverso un'accurata
cernita delle uve, purche' la produzione non superi del 20%
il limite medesimo.
La resa massima delle uve in vino non deve essere superiore
al 65%.
Articolo 5.
Le operazioni di vinificazione devono essere effettuate
nella zona delimitata dall' art. 3.
Tuttavia, tenuto conto delle situazioni tradizionali di
produzione, e' consentito che tali operazioni siano
effettuate nell'intero territorio della provincia di Asti,
ed inoltre e' in facoltà del Ministro per l'Industria e le
Foreste, su richiesta delle aziende interessate, di
consentire le operazioni di vinificazione nel territorio
delle province piemontesi confinanti con quella di Asti a
condizione che tale pratica sia già tradizionalmente in uso
presso le medesime alla data di entrata in vigore del
presente disciplinare.
Le uve destinate alla vinificazione devono assicurare al
vino " Grignolino d'Asti " una gradazione alcolica
complessiva minima naturale di gradi 10,50.
Articolo 6.
Il vino "Grignolino d'Asti" all'atto dell'immissione al
consumo deve rispondere alle seguenti caratteristiche.
colore: rosso rubino più o meno intenso con tendenza ad una
tonalità arancione se invecchiato;
odore: profumo caratteristico e delicato;
sapore asciutto, leggermente tannico, gradevolmente e
amarognolo con persistente retrogusto;
gradazione alcolica minima complessiva.: gradi 11;
acidita' totale minima: 5 per mille;
estratto secco netto minimo: 19 per mille.
E in facoltà del Ministro per l'Agricoltura e le Foreste,
con proprio decreto, di modificare i limiti minimi sopra
indicati per l'acidità totale e l'estratto secco netto.
Articolo 7.
Alla denominazione di cui all'art. 1 e' vietata qualsiasi
qualificazione aggiuntiva ivi compresi gli aggettivi:
"superiore", "extra", "fine", "scelto", "selezionato" e
similari.
Sulle bottiglie o altri recipienti contenenti il vino
"Grignolino d'Asti" può figurare l'indicazione dell'annata
di produzione purché veritiera e documentabile.
E' tuttavia consentito l'uso di indicazioni che facciano
riferimento a nomi, ragioni sociali, marchi privati non
aventi significato laudativo e non idonei a trarre in
inganno l'acquirente.
E' consentito altresì l'uso di indicazioni geografiche e
toponomastiche che facciano riferimento a comuni, frazioni,
aree, fattorie e località comprese nella zona delimitata nel
precedente art. 3 e dalle quali effettivamente provengano le
uve da cui il vino cosi' qualificato e' stato ottenuto.
Articolo 8.
Chiunque produce, vende, pone in vendita o comunque
distribuisce per il consumo con la denominazione di origine
controllata "Grignolino d'Asti" vini che non rispondono alle
condizioni ed ai requisiti stabiliti dal presente
disciplinare di produzione, e' punito a norma dell'art. 28
del D.P.R. 12 luglio 1963, n. 930 |