I vini "Mandrolisai" sono
regolamentati dal Decreto del Presidente della
Repubblica 6 giugno 1981
Disciplinare di
produzione
Articolo 1
La denominazione di origine controllata "Mandrolisai"
è riservata ai vini rosso e rosato che
rispondono alle condizioni ed ai requisiti
stabiliti nel presente disciplinare di
produzione.
Articolo 2
I vini "Mandrolisai" devono essere ottenuti
dalle uve provenienti dai vitigni presenti nei
vigneti nella proporzione appresso indicata:
- Bovale sardo non meno del 35%;
- Cannonau dal 20% al 35%;
- Monica dal 20% al 35%.
Possono concorrere alla produzione di detti vini
anche le uve degli altri vitigni "raccomandati"
nelle rispettive province presenti nei vigneti
fino ad un massimo del 10%.
Articolo 3
Le uve devono essere prodotte nell'ambito del
territorio del Mandrolisai comprendente per
intero il territorio amministrativo dei seguenti
comuni: Ortueri, Atzara, Sorgono, Tonara, Desulo
e Meana Sardo, in provincia di Nuoro; e del
comune di Samugheo in provincia di Oristano.
Articolo 4
Le condizioni ambientali e di coltura dei
vigneti destinati alla produzione dei vini "Mandrolisai"
devono essere atte a conferire alle uve ed ai
vini le specifiche caratteristiche di qualità.
Sono pertanto da considerarsi esclusi ai fini
dell'iscrizione all'albo previsto dall'art. 10
del Dpr 12 luglio 1963, n. 930, i terreni male
esposti, di scarso spessore o fortemente erosi,
eccessivamente argillosi, idromorfi, derivati da
qualsiasi substrato e prevalentemente da quelli
calcareo - marnosi del miocene e dal
disfacimento di rocce effusive e quelli di zone
con altimetria superiore a m 750 s.l.m..
I sesti di impianto, le forme di allevamento ed
i sistemi di potatura devono essere quelli
riconosciuti idonei ad assicurare le
caratteristiche delle uve e del vino previste
nel presente disciplinare.
E' vietata ogni pratica di forzatura. E'
consentita l'irrigazione di soccorso.
La resa massima di uve per ettaro di coltura
specializzata non dovrà superare i 120 quintali.
A detto limite, anche in annate eccezionalmente
favorevoli, la resa dovrà essere riportata
attraverso un'accurata cernita delle uve, purché
la produzione non superi del 20% il limite
massimo.
Fermo restando il limite massimo sopra indicato,
la resa per ettaro in coltura promiscua deve
essere calcolata, rispetto a quella
specializzata, in rapporto all'effettiva
superficie coperta dalla vite.
La resa massima delle uve in vino non deve
essere superiore al 70% per il tipo rosso e al
65% per il tipo rosato.
Articolo 5
Le operazioni di vinificazione devono essere
effettuate nell'ambito del territorio dei comuni
compresi nella zona di produzione delimitata nel
precedente art. 3.
Le uve destinate alla vinificazione devono
assicurare al vino "Mandrolisai" una gradazione
alcolica complessiva minima naturale di 11.
Nella vinificazione sono ammesse soltanto le
pratiche enologiche leali e costanti atte a
conferire ai vini le loro peculiari
caratteristiche.
Articolo 6
I vini "Mandrolisai", all'atto della immissione
al consumo, devono rispondere alle seguenti
caratteristiche:
"Rosso":
- colore: rosso rubino tendente al rosso
arancione con l'invecchiamento;
- odore: vinoso, con profumo caratteristico e
gradevole;
- sapore: asciutto, sapido, con retrogusto
amarognolo;
- gradazione alcolica minima complessiva: 11,5;
- acidità minima: 4,5 per mille;
- estratto secco netto minimo: 18 per mille.
"Rosato":
- colore: rosato tendente al cerasuolo;
- odore: vinoso con profumo caratteristico e
gradevole;
- sapore: asciutto, sapido con retrogusto
gradevolmente amarognolo, armonico, vellutato
caratteristico;
- gradazione alcolica minima complessiva: 11,5;
- acidità totale minima: 4,5 per mille;
- estratto secco netto minimo: 17 per mille.
E' in facoltà del ministero dell'Agricoltura e
delle Foreste di modificare, con proprio
decreto, i limiti minimi sopra indicati per
l'acidità totale e l'estratto secco netto.
Articolo 7
Il vino "Mandrolisai" rosso ottenuto da uve con
una gradazione alcolica complessiva minima
naturale di 11,5, qualora venga sottoposto ad un
periodo di invecchiamento di almeno due anni, di
cui almeno uno in botti di legno, ed immesso al
consumo con una gradazione alcolica complessiva
di gradi 12,5 può portare in etichetta la
menzione aggiuntiva "superiore". Il periodo di
invecchiamento decorre dal 1° novembre dell'anno
di produzione delle uve.
Articolo 8
Alla denominazione di cui all'art. 1 è vietata
l'aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa
da quella prevista nel presente disciplinare di
produzione ivi compresi gli aggettivi:
"superiore", "fine", "scelto", "selezionato" e
similari.
E' tuttavia consentito l'uso di indicazioni che
facciano riferimento a nomi, ragioni sociali,
marchi privati non aventi significato laudativo
e non idonei a trarre in inganno l'acquirente.
E' consentito altresì l'uso di indicazioni che
facciano riferimento a comuni, frazioni, aree,
fattorie, zone e località, comprese nella zona
delimitata nel precedente art. 3 e dalle quali
effettivamente provengono le uve da cui il vino
così qualificato è stato ottenuto.
Sulle bottiglie o altri recipienti contenenti il
vino "Mandrolisai" invecchiato può figurare
l'indicazione dell'annata di produzione delle
uve purché veritiera e documentabile. Tale
indicazione è comunque obbligatoria se compare
in etichetta la menzione aggiuntiva "superiore".
Articolo 9
Chiunque produce, vende, pone in vendita, o
comunque distribuisce per il consumo con la
denominazione di origine controllata "Mandrolisai",
vini che non rispondono alle condizioni ed ai
requisiti stabiliti dal presente disciplinare di
produzione, è punito a norma dell'art. 28 del
Dpr 12 luglio 1963, n. 930.