I vini "Monica di Cagliari"
sono regolamentati dal Decreto del Presidente
della Repubbica del 18 aprile 1979 che ha
sostituito il Dpr 21 giugno 1972.
Disciplinare di
produzione
Articolo 1
La denominazione di origine controllata "Monica
di Cagliari" è riservata al vino che risponde
alle condizioni ed ai requisiti stabiliti nel
presente disciplinare di produzione.
Articolo 2
Il vino "Monica di Cagliari" deve essere
ottenuto dalle uve provenienti dai vigneti
composti dal vitigno Monica. E' consentita, per
favorire l'impollinazione, la presenza nei
vigneti di non più del 5% di vitigni diversi
purché le uve da essi provenienti non siano
utilizzate nella preparazione dei vini di cui al
presente disciplinare e la superficie da essi
coperta sia detratta agli effetti del computo
della resa di cui al successivo articolo 4.
Articolo 3
Le uve devono essere prodotte nell'ambito
territoriale della provincia di Cagliari e della
provincia di Oristano limitatamente al
territorio dei comuni appresso indicati:
Abbasanta, Aidomaggiore, Albagiara, Ales, Allai,
Arborea, Ardauli, Assolo, Asuni, Baradili,
Baratili San Pietro, Baressa, Bauladu, Bidonì,
Bonarcado, Boroneddu, Busachi, Cabras,
Fordongianus, Ghilarza, Gonnoscodina, Gonnosnò,
Gonnostramatza, Marrubiu, Masullas, Milis,
Mogorella, Mogoro, Morgongiori, Narbolia,
Neoneli, Norbello, Nughedu Santa Vittoria,
Nurachi, Nureci, Ollastra Simaxis, Oristano,
Palmas Arborea, Pau, Paulilatino, Pompu, Riola
Sardo, Ruinas, Samugheo, San Nicolò d'Arcidano,
Santa Giusta, Sant'Antonio Ruinas, Santu
Lussurgiu, San Vero Milis, Sedilo, Seneghe,
Senis, Sennariolo, Siamaggiore, Siamanna,
Siapiccia, Simala, Simaxis, Sini, Siris,
Solarussa, Sorradile, Tadasuni, Terralba,
Tramatza, Ula Tirso, Uras, Usellus, Villanova
Truschedu, Villaurbana, Villa Verde, Zeddiani,
Zerfaliu.
Articolo 4
Le condizioni ambientali e di coltura dei
vigneti destinati alla produzione del vino
"Monica di Cagliari" devono essere quelle
tradizionali della zona e, comunque, atte a
conferire alle uve ed al vino le specifiche
caratteristiche di qualità. Sono pertanto da
considerarsi esclusi i terreni freschi, male
esposti, e quelli di debole spessore derivati da
rocce compatte, le dune attuali, i terreni
salsi, quelli derivati da alluvioni recenti
interessati alla falda ed infine i terreni
situati oltre i 400 metri s.l.m.
I sesti di impianto, le forme di allevamento ed
i sistemi di potatura devono essere quelli
generalmente usati o comunque atti a non
modificare le caratteristiche delle uve e dei
vini. E' vietata ogni pratica di forzatura.
La resa massima di uva ammessa per la produzione
del vino "Monica di Cagliari" non deve essere
superiore a 110 quintali per ettaro di coltura
specializzata.
Fermo restando il limite sopra indicato, la resa
per ettaro in coltura promiscua deve essere
calcolata, rispetto a quella specializzata, in
rapporto all'effettiva superficie coperta dalla
vite.
A detto limite, anche in annate eccezionalmente
favorevoli, la resa dovrà essere riportata
attraverso una accurata cernita delle uve,
purché la produzione non superi del 20% il
limite medesimo.
La resa massima delle uve in vino non deve
essere superiore al 65%.
Articolo 5
Le operazioni di vinificazione nonché quelle di
invecchiamento obbligatorio e di preparazione
dei vini devono essere effettuate nell'interno
della zona di produzione di cui all'articolo 3.
Nelle operazioni di vinificazione sono ammesse
soltanto le pratiche enologiche leali, locali e
costanti, atte a conferire al vino le sue
peculiari caratteristiche.
E' vietato aumentare la gradazione alcolica
complessiva del prodotto mediante concentrazione
del mosto o del vino base o impiego di mosti o
di vini che siano stati oggetto di
concentrazione.
Per la preparazione dei tipi liquorosi è
consentita l'aggiunta di alcol di origine
vinicola al mosto o al vino di base.
Le uve destinate alla vinificazione devono
assicurare al vino una gradazione alcolica
complessiva minima naturale di gradi 13.
E' consentito un leggero appassimento delle uve
sulla pianta o su stuoie.
Il vino "Monica di Cagliari" non può essere
immesso al consumo prima del 1° luglio
successivo all'annata di produzione delle uve.
Articolo 6
Il vino "Monica di Cagliari" all'atto
dell'immissione al consumo deve presentare le
seguenti caratteristiche:
- colore: rosso rubino tenue, tendente
all'arancione con l'invecchiamento;
- odore: etereo, intenso ma delicato;
- sapore: gradevole, morbido e vellutato;
- gradazione alcolica complessiva minima: 14,5
di cui almeno 13 svolta ed un minimo da svolgere
di 2,5 gradi; e per il tipo secco, da
qualificarsi in etichetta come "secco" o come
"dry", 14 gradi, di cui almeno 13,5 svolti ed un
massimo da svolgere di 0,5 gradi;
- acidità totale minima: 4 per mille;
- estratto secco netto minimo: 22 per mille.
La denominazione di origine controllata "Monica
di Cagliari" può essere utilizzata per designare
vini liquorosi ottenuti mediante alcolizzazione,
con vini base o mosti rispondenti alle
condizioni previste dai precedenti articoli.
Il vino "Monica di Cagliari" nei tipi liquorosi,
all'atto della immissione al consumo, deve
presentare le seguenti caratteristiche:
- colore: rosso rubino tenue, tendente
all'arancione con l'invecchiamento;
- all'odore ed al sapore una maggiore finezza ed
un più spiccato aroma;
- gradazione alcolica minima complessiva: 17,5
di cui almeno 15 svolta ed un minimo da svolgere
di 2,5 gradi; e nel tipo secco, da qualificarsi
in etichetta come "secco" o come "dry", oltre,
naturalmente, che come liquoroso, 17,5 gradi di
cui almeno 16,5 svolti ed un massimo da svolgere
di un grado;
- acidità totale minima: 3 per mille;
- estratto secco netto: 20 per mille.
E' in facoltà del ministro dell'Agricoltura e
delle Foreste, con proprio decreto, di
modificare i limiti sopra indicati per l'acidità
totale e l'estratto secco netto.
Articolo 7
I vini "Monica di Cagliari" liquorosi, qualora
siano sottoposti a un periodo minimo di
invecchiamento di due anni, di cui almeno uno in
botti di rovere o di castagno, possono portare
in etichetta la menzione "riserva". Il periodo
di invecchiamento decorre dalla data di
alcolizzazione del vino.
Articolo 8
Alla denominazione di cui all'articolo 1 è
vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione
diversa da quelle previste dal presente
disciplinare, ivi compresi gli aggettivi
"extra", "superiore", "fine", "scelto",
"selezionato" e similari.
E' tuttavia consentito l'uso di indicazioni che
facciano riferimento a nomi, ragioni sociali,
marchi privati, non aventi significato laudativo
e non idonei a trarre in inganno l'acquirente.
E' consentito altresì l'uso di indicazioni
geografiche e toponomastiche che facciano
riferimento a comuni, frazioni, aree, fattorie,
zone e località compresi nella zona delimitata
dal precedente articolo 3 e dai quali
effettivamente provengono le uve da cui il vino
così qualificato è stato ottenuto.
Sulle bottiglie o altri recipienti contenenti i
vini "Monica di Cagliari" può figurare
l'indicazione dell'annata di produzione delle
uve purché veritiera e documentabile.
Articolo 9
Chiunque produce, vende, pone in vendita, o
comunque distribuisce per il consumo con la
denominazione di origine controllata "Monica di
Cagliari" vini che non rispondono alle
condizioni ed ai requisiti stabiliti dal
presente disciplinare di produzione, è punito a
norma dell'articolo 28 del Dpr 12 luglio 1963,
n. 930.