I vini "Monica di Sardegna"
sono regolamentati dal Decreto del Presidente
della Repubblica del 1° Settembre 1972,
modificato dal Dpr 22 giugno 1987.
Disciplinare di
produzione
Articolo 1
La denominazione di origine controllata "Monica
di Sardegna" è riservata al vino che risponde
alle condizioni e ai requisiti stabiliti nel
presente disciplinare di produzione.
Articolo 2
Il vino "Monica di Sardegna" deve essere
ottenuto dalle uve provenienti dai vigneti
composti dal vitigno Monica.
Possono concorrere altri vitigni a bacca nera,
non aromatici, raccomandati o autorizzati nella
regione sarda presenti nei vigneti fino ad un
massimo del 15%.
Articolo 3
Le uve devono essere prodotte nell'ambito
territoriale della regione sarda.
Articolo 4
Le condizioni ambientali e di coltura dei
vigneti destinati alla produzione del vino
"Monica di Sardegna" devono essere quelle
tradizionali della zona e comunque atte a
conferire alle uve ed al vino le specifiche
caratteristiche di qualità.
Sono pertanto da considerarsi esclusi i terreni
male esposti e quelli di debole spessore
derivanti da rocce compatte, le dune attuali, i
terreni salsi, quelli derivanti da alluvioni
recenti interessati dalla falda freatica ed
infine i terreni situati oltre i 400 metri
s.l.m.
I sesti di impianto, le forme di allevamento ed
i sistemi di potatura devono essere quelli
generalmente usati o comunque atti a non
modificare le caratteristiche delle uve e dei
vini.
E' vietata ogni pratica di forzatura. E'
consentita l'irrigazione di soccorso.
La resa massima di uva per ettaro di coltura
specializzata non dovrà superare i 180 q.li. Di
tale resa le uve destinate alla vinificazione
del vino di cui all'articolo 1 non dovranno
superare i 150 q.li per ettaro ed eventualmente
a tale limite dovranno essere ricondotte
attraverso un'accurata cernita.
Fermo restando il limite sopra indicato, la resa
per ettaro in coltura promiscua deve essere
calcolata, rispetto a quella specializzata, in
rapporto all'effettiva superficie coperta dalla
vite.
La regione sarda, con proprio decreto, sentite
le organizzazioni di categoria interessate, di
anno in anno, prima della vendemmia, può
stabilire un limite massimo di utilizzazione di
uva per ettaro per la produzione di vino DOC
inferiore a quello fissato dal presente
disciplinare dandone immediata comunicazione al
ministero dell'Agricoltura e delle Foreste e al
Comitato nazionale per la tutela delle
denominazioni di origine dei vini.
Su proposta del Comitato nazionale il ministero
può variare la determinazione regionale.
La resa massima delle uve in vino non deve
essere superiore al 70%.
Articolo 5
Le operazioni di vinificazione devono essere
effettuate nell'interno della zona di produzione
delimitata nel precedente articolo 3.
Le uve destinate alla vinificazione devono
assicurare al vino "Monica di Sardegna" una
gradazione alcolica complessiva minima naturale
di gradi 10,5.
Nella vinificazione sono ammesse soltanto le
pratiche enologiche leali e costanti,
tradizionali della zona, atte a conferire ai
vini le loro peculiari caratteristiche.
Il vino "Monica di Sardegna" non può essere
immesso al consumo prima del 31 marzo successivo
all'annata di produzione delle uve.
Articolo 6
Il vino "Monica di Sardegna" all'atto della
immissione al consumo deve rispondere alle
seguenti caratteristiche:
- colore: rosso rubino chiaro, brillante,
tendente all'amaranto con l'invecchiamento;
- odore: profumo intenso etereo e gradevole;
- sapore: asciutto oppure amabile, sapido con
caratteristico retrogusto;
- gradazione alcolica minima complessiva: gradi
11;
- acidità totale minima: 4,5 per mille;
- estratto secco netto minimo: 18 per mille.
E' in facoltà del ministro dell'Agricoltura e
delle Foreste di modificare, con proprio
decreto, i limiti minimi sopraindicati per
l'acidità totale e l'estratto secco.
La denominazione di origine controllata "Monica
di Sardegna" (secco o amabile) può essere
utilizzata per la produzione del tipo
"frizzante" naturale.
I tipi "amabile" (tranquillo e frizzante)
debbono essere designati in etichetta con la
specificazione "amabile".
Articolo 7
Il vino "Monica di Sardegna" del tipo secco
tranquillo ottenuto da uve aventi una gradazione
alcolica complessiva minima naturale di almeno
12 gradi e sia immesso al consumo con una
gradazione alcolica minima complessiva di 12,5
gradi dopo il 1° settembre dell'anno successivo
alla vendemmia da cui deriva, può portare in
etichetta la menzione aggiuntiva "superiore".
Sulle bottiglie del vino "Monica di Sardegna"
secco, tranquillo "superiore" deve sempre
figurare l'annata di produzione delle uve.
Articolo 8
Alla denominazione di cui all'articolo 1 è
vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione
diversa da quelle previste nel presente
disciplinare di produzione ivi compresi gli
aggettivi: "extra", "fine", "scelto",
"selezionato" e similari.
E' tuttavia consentito l'uso di indicazioni che
facciano riferimento a nomi, ragioni sociali,
marchi privati, non aventi significato laudativo
e non idonei a trarre in inganno l'acquirente.
E' consentito altresì l'uso di indicazioni
geografiche e toponomastiche che facciano
riferimento a comuni, frazioni, aree, fattorie,
zone e località compresi nella zona delimitata
dal precedente articolo 3 e dai quali
effettivamente provengono le uve da cui il vino
così qualificato è stato ottenuto.
Qualora dette indicazioni facciano riferimento
diretto o indiretto alla denominazione
geografica "Cagliari", i caratteri usati per
indicarle non devono superare i 3 mm. di altezza
per 2 di larghezza ed in ogni caso non devono
essere superiori ad un quarto sia in altezza che
in larghezza, di quelli usati per la
denominazione "Monica di Sardegna".
Sulle bottiglie o altri recipienti contenenti il
vino "Monica di Sardegna" può figurare
l'indicazione dell'annata di produzione delle
uve purché veritiera e documentabile.
Articolo 9
Chiunque produce, vende, pone in vendita o
comunque distribuisce per il consumo con la
denominazione di origine controllata "Monica di
Sardegna" vini che non rispondono alle
condizioni ed ai requisiti stabiliti dal
presente disciplinare, è punito a norma
dell'articolo 28 del Dpr 12 luglio 1963, n 930.