I vini "Moscato di Cagliari"
sono regolamentati dal Decreto del Presidente
della Repubblica del 10 gennaio 1979, che ha
sostituito il Dpr 21 giugno 1972.
Disciplinare di
produzione
Articolo 1
La denominazione di origine controllata "Moscato
di Cagliari" è riservata al vino che risponde
alle condizioni ed ai requisiti stabiliti nel
presente disciplinare di produzione.
Articolo 2
Il vino "Moscato di Cagliari" deve essere
ottenuto dalle uve provenienti dai vigneti
composti dal vitigno Moscato bianco. E'
consentita, per favorire l'impollinazione, la
presenza nei vigneti di non più del 5% di
vitigni diversi purché le uve da essi
provenienti non siano utilizzate nella
preparazione dei vini di cui al presente
disciplinare e la superficie da essi coperta sia
detratta agli effetti del computo della resa di
cui al successivo articolo 4.
Articolo 3
Le uve devono essere prodotte nell'ambito
territoriale della provincia di Cagliari e della
provincia di Oristano limitatamente al
territorio dei comuni appresso indicati:
Abbasanta, Aidomaggiore, Albagiara, Ales, Allai,
Arborea, Ardauli, Assolo, Asuni, Baradili,
Baratili San Pietro, Baressa, Bauladu, Bidonì,
Bonarcado, Boroneddu, Busachi, Cabras,
Fordongianus, Ghilarza, Gonnoscodina, Gonnosnò,
Gonnostramatza, Marrubiu, Masullas, Milis,
Mogorella, Mogoro, Morgongiori, Narbolia,
Neoneli, Norbello, Nughedu Santa Vittoria,
Nurachi, Nureci, Ollastra Simaxis, Oristano,
Palmas Arborea, Pau, Paulilatino, Pompu, Riola
Sardo, Ruinas, Samugheo, San Nicolò d'Arcidano,
Santa Giusta, Sant'Antonio Ruinas, Santu
Lussurgiu, San Vero Milis, Sedilo, Seneghe,
Senis, Sennariolo, Siamaggiore, Siamanna,
Siapiccia, Simala, Simaxis, Sini, Solarussa,
Sorradile, Tadasuni, Terralba, Tramatza, Ulà
Tirso, Uras, Usellus, Villanova Truschedu,
Villaurbana, Villa Verde, Zeddiani, Zerfaliu.
Articolo 4
Le condizioni ambientali e di coltura dei
vigneti destinati alla produzione del vino
"Moscato di Cagliari", devono essere quelle
tradizionali della zona e, comunque, atte a
conferire alle uve ed al vino le specifiche
caratteristiche di qualità. Sono pertanto da
considerarsi esclusi i terreni freschi, male
esposti e quelli di debole spessore derivati da
rocce compatte, le dune attuali, i terreni
salsi, quelli derivati da alluvioni recenti
interessati dalla falda freatica ed infine i
terreni situati oltre i 400 metri s.l.m.
I sesti di impianto, le forme di allevamento ed
i sistemi di potatura devono essere quelli
generalmente usati o comunque atti a non
modificare le caratteristiche delle uve e dei
vini. E' vietata ogni pratica di forzatura.
La resa massima di uva ammessa per la produzione
di vino "Moscato di Cagliari" non deve essere
superiore a 110 q.li per ettaro di coltura
specializzata.
Fermo restando il limite sopra indicato, la resa
per ettaro in coltura promiscua deve essere
calcolata, rispetto a quella specializzata, in
rapporto alla effettiva superficie coperta dalla
vite.
A detto limite, anche in annate eccezionalmente
favorevoli, la resa dovrà essere riportata
attraverso un'accurata cernita delle uve, purché
la produzione non superi del 20% il limite
medesimo.
La resa massima delle uve in vino non deve
essere superiore al 65%.
Articolo 5
Le operazioni di vinificazione, nonchè quelle di
invecchiamento obbligatorio e di preparazione
del vino "Moscato di Cagliari" devono essere
effettuate nell'interno della zona di produzione
di cui all'articolo 3.
Nelle operazioni di vinificazione sono ammesse
soltanto le pratiche enologiche leali, locali e
costanti, atte a conferire al vino le sue
peculiari caratteristiche.
E' vietato aumentare la gradazione alcolica
complessiva del prodotto mediante concentrazione
del mosto o del vino base, o impiego di mosti o
di vini che siano stati oggetto di
concentrazione.
Per la preparazione dei tipi liquorosi è
consentita l'aggiunta di alcol di origine
viticola al mosto o al vino di base.
Le uve destinate alla vinificazione devono
assicurare al vino una gradazione alcolica
complessiva minima naturale di gradi 13.
E' consentito un leggero appassimento delle uve
su pianta o su stuoia.
Il vino "Moscato di Cagliari" non può essere
immesso al consumo prima del 1° marzo successivo
all'annata di produzione delle uve.
Articolo 6
Il vino "Moscato di Cagliari", all'atto
dell'immissione al consumo, deve presentare le
seguenti caratteristiche:
- colore: giallo dorato brillante;
- odore: intenso aroma caratteristico;
- sapore: squisitamente dolce, vellutato, che
ricorda l'uva;
- gradazione alcolica complessiva minima: 15 di
cui almeno 12 svolta e un minimo da svolgere di
3 gradi;
- acidità totale minima: 4 per mille;
- estratto secco netto minimo: 22 per mille.
La denominazione di origine controllata "Moscato
di Cagliari" può essere utilizzata per designare
il vino liquoroso ottenuto, mediante
alcolizzazione, con vino base o mosto
rispondente alle condizioni previste dai
precedenti articoli.
Il vino "Moscato di Cagliari" nel tipo liquoroso
deve presentare le seguenti caratteristiche:
- colore: giallo dorato brillante;
- all'odore ed al sapore una maggiore finezza ed
uno spiccato aroma;
- gradazione alcolica complessiva minima: 17,5
di cui almeno 15 svolta ed un minimo da svolgere
di 2,5 gradi;
- acidità totale minima: 3,5 per mille;
- estratto secco netto minimo: 20 per mille.
E' in facoltà ministero dell'Agricoltura e delle
Foreste, con proprio decreto, di modificare i
limiti indicati per l'acidità totale e
l'estratto secco netto.
Articolo 7
Il vino "Moscato di Cagliari" liquoroso qualora
sia sottoposto ad un periodo di invecchiamento
di almeno un anno, può portare in etichetta la
menzione "riserva". Il periodo di invecchiamento
decorre dalla data di alcolizzazione del vino.
Articolo 8
Alla denominazione di cui all'articolo 1 è
vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione
diversa da quelle previste nel presente
disciplinare, ivi compresi gli aggettivi
"extra", "superiore", "fine", "scelto",
"selezionato" e similari.
E' tuttavia consentito l'uso di indicazioni che
facciano riferimento ai nomi, ragioni sociali,
marchi privati, non aventi significato laudativo
e non idonei a trarre in inganno l'acquirente.
E' consentito altresì l'uso di indicazioni
geografiche e toponomastiche che facciano
riferimento a comuni, frazioni, aree, fattorie,
zone e località compresi nella zona delimitata
dal precedente articolo 3 e dai quali
effettivamente provengono le uve da cui il vino
così qualificato è stato ottenuto.
Sulle bottiglie o altri recipienti contenenti i
vini "Moscato di Cagliari" può figurare
l'indicazione dell'annata di produzione delle
uve, purché veritiera e documentabile.
Articolo 9
Chiunque produce, vende, pone in vendita, o
comunque distribuisce per il consumo con la
denominazione di origine controllata "Moscato di
Cagliari" vini che non rispondono alle
condizioni ed ai requisiti stabiliti dal
presente disciplinare di produzione, è punito a
norma dell'articolo 28 del Dpr 12 luglio 1963,
n. 930.