I vini "Moscato di Sardegna"
sono regolamentati dal Decreto del Presidente
della Repubblica del 13 dicembre 1979
Disciplinare di
produzione
Articolo 1
La denominazione di origine controllata "Moscato
di Sardegna" spumante è riservata al vino bianco
spumante che risponde alle condizioni e ai
requisiti stabiliti nel presente disciplinare.
Articolo 2
Il "Moscato di Sardegna" spumante deve essere
ottenuto dalle uve provenienti dai vigneti
composti dal vitigno Moscato bianco. Possono
concorrere anche le uve di vitigni diversi, ad
uve bianche raccomandate nella regione sarda,
presenti nei vigneti, fino ad un massimo del 10
per cento.
Articolo 3
Le uve devono essere prodotte nell'ambito
territoriale della Sardegna.
Articolo 4
Le condizioni ambientali e di coltura delle uve
destinate alla produzione del "Moscato di
Sardegna" spumante devono essere quelle
tradizionali della zona e, comunque, atte a
conferire alle uve, al mosto ed al vino derivati
le specifiche caratteristiche. Sono pertanto da
escludersi i terreni salsi, quelli interessati
dalla falda ed infine quelli posti ad una
altitudine superiore ai 450 metri s.l.m.
I sesti di impianto, le forme di allevamento ed
i sistemi di potatura devono essere, di
preferenza, il cordone speronato espanso su
tetto verticale o su tetto orizzontale o
comunque tali da assicurare le necessarie
caratteristiche alle uve.
E' vietata ogni pratica di forzatura, tuttavia è
consentita l'irrigazione come mezzo di soccorso.
La resa massima di uva ammessa alla produzione
del "Moscato di Sardegna" spumante non deve
essere superiore a q.li 130 per ettaro di
vigneto in coltura specializzata. La resa per
ettaro in coltura promiscua deve essere
calcolata, rispetto a quella specializzata, in
rapporto all'effettiva superficie vitata nelle
condizioni di cui al precedente articolo 2.
A detto limite anche in annate eccezionalmente
favorevoli la resa dovrà essere riportata
attraverso un'accurata cernita delle uve, purché
la produzione globale del vigneto non superi del
20% il limite medesimo.
Le uve destinate alla produzione del "Moscato di
Sardegna" spumante debbono assicurare una
gradazione alcolica minima naturale di 9 gradi.
La resa massima delle uve in spumante non deve
essere superiore al 70 per cento.
Articolo 5
Le operazioni di vinificazione e di
spumantizzazione per la produzione del "Moscato
di Sardegna" spumante devono essere effettuate
nel territorio della regione sarda.
Qualora la gradazione minima naturale delle uve
di una determinata partita destinata alla
produzione del "Moscato di Sardegna" spumante
sia superiore a 13 è vietato l'uso dello
sciroppo zuccherino per la presa di spuma,
dovendosi in tal caso procedere alla
spumantizzazione utilizzando esclusivamente lo
zucchero naturale della partita.
E' consentita, qualora ricorrano le condizioni
previste, la correzione della partita stabilita
dall'articolo 5, paragrafo 1, del regolamento
del Consiglio n. 2893/74 del 18 novembre 1974.
Nella vinificazione sono ammesse soltanto le
pratiche enologiche leali e costanti e quelle
consigliate dalla buona tecnica. Devono inoltre
essere rispettate le norme comunitarie previste
per i vini spumanti di qualità prodotti in
regioni determinate.
Articolo 6
Il "Moscato di Sardegna" spumante all'atto
dell'immissione al consumo deve rispondere alle
seguenti caratteristiche:
- colore: giallo paglierino, brillante;
- odore: aromatico, delicato, caratteristico;
- sapore: dolce, delicato, fruttato,
caratteristico di Moscato;
- gradazione alcolica minima complessiva: 11,5
con alcol svolto minimo 8;
- gradazione alcolica massima complessiva: 14,5;
- zuccheri riduttori: minimo 50 e massimo 95
grammi per litro;
- acidità totale minima: 5 per mille;
- estratto secco netto minimo: 17 per mille.
E' facoltà del ministero dell'Agricoltura e
delle Foreste di modificare, con proprio
decreto, i limiti sopra indicati per l'acidità
totale e l'estratto secco netto.
Articolo 7
Alla denominazione di cui all'articolo 1 è
vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione
diversa da quelle previste dal presente
disciplinare; ivi compresi gli aggettivi
"extra", "fine", "scelto", "selezionato" e
similari. E' tuttavia consentito l'uso di
indicazioni che fanno riferimento a nomi,
ragioni sociali, marchi privati, non aventi
significato laudativo e non idonei a trarre in
inganno l'acquirente.
E' consentito altresì l'uso di indicazioni
geografiche e toponomastiche che facciano
riferimento a comuni, frazioni, aree, fattorie,
zone e località comprese nella zona delimitata
dal precedente articolo 3 e dai quali
effettivamente provengono le uve da cui il vino
così qualificato è stato ottenuto.
Le sotto denominazioni geografiche tradizionali
"Tempio Pausania" o "Tempo" e "Gallura" sono
riservate al "Moscato di Sardegna" spumante
spumantizzato in Gallura e proveniente da uve
ammesse, prodotte e vinificate in Gallura.
La Gallura comprende i territori dei seguenti
comuni in provincia di Sassari: Aggius,
Arzachena, Badesi, Berchidda, Bortigiadas,
Calangianus, Luogosanto, Luras, Monti, Olbia,
Oschiri, Palau, S. Teresa di Gallura, S.
Francesco d'Aglientu, Telti, Tempio Pausania,
Trinità d'Agultu; ed in provincia di Nuoro:
Budoni, S. Teodoro.
Articolo 8
Chiunque produce, vende, pone in vendita, o
comunque distribuisce per il consumo con la
denominazione di origine controllata "Moscato di
Sardegna" spumante vini che non rispondono alle
condizioni ed ai requisiti stabiliti dal
presente disciplinare di produzione è punito a
norma dell'articolo 28 del Dpr 12 luglio 1963,
n. 930.