I vini denominati "Moscato di
Sorso-Sennori" sono regolamentati dal Decreto
del Presidente della Repubblica del 31 marzo
1972.
Disciplinare di
produzione
Articolo 1
La denominazione di origine controllata "Moscato
di Sorso-Sennori" o più semplicemente di
"Moscato di Sorso" o "Moscato di Sennori" è
riservata al vino che risponde alle condizioni
ed ai requisiti stabiliti nel presente
disciplinare.
Articolo 2
Il vino "Moscato di Sorso-Sennori" deve essere
ottenuto dalle uve provenienti dai vigneti
composti dal vitigno "Moscato bianco".
E' consentita, per favorire l'impollinazione, la
presenza nei vigneti di non più 5% di vitigni
diversi e l'uva da essi proveniente non può
essere utilizzata nella preparazione dei vini di
cui al presente disciplinare.
Articolo 3
Le uve devono essere prodotte nella zona di
produzione che comprende tutto il territorio
comunale di Sorso e Sennori.
Articolo 4
Le condizioni ambientali e di coltura dei
vigneti destinati alla produzione del vino
"Moscato di Sorso-Sennori" devono essere quelle
tradizionali della zona e, comunque, atte a
conferire alle uve ed al vino le specifiche
caratteristiche di qualità. Sono pertanto
esclusi i terreni di debole spessore, con
pendenze eccessive, nonché quelli sabbiosi poco
evoluti.
I sesti di impianto, le forme di allevamento e i
sistemi di potatura devono essere quelli
generalmente usati o comunque atti a non
modificare le caratteristiche delle uve e dei
vini.
E' vietata ogni pratica di forzatura e è ammessa
l'irrigazione di soccorso.
La resa massima di uva per ettaro di coltura
specializzata non dovrà superare i 108 quintali.
Di tale resa le uve destinate alla vinificazione
del vino "Moscato di Sorso-Sennori" non dovranno
superare i 90 quintali per ettaro ed
eventualmente a tale limite dovranno essere
ricondotte attraverso una accurata cernita.
Fermo restando il limite sopra indicato la resa
per ettaro in coltura specializzata deve essere
calcolata in rapporto alla effettiva superficie
coperta dalla vite.
La resa massima delle uve in vino non deve
essere superiore al 60% a prodotto finito.
Articolo 5
Le operazioni di vinificazione del vino "Moscato
di Sorso-Sennori" devono essere effettuate entro
i territori comunali di Sorso e Sennori. Nella
vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche
enologiche locali leali e costanti atte a
conferire al vino le sue peculiari
caratteristiche.
E' escluso qualsiasi aumento della gradazione
alcolica complessiva mediante concentrazione del
mosto o del vino, o impiego di mosti o di vini
che siano stati oggetto di concentrazione.
Le uve destinate alla vinificazione devono
assicurare al vino una gradazione alcolica
complessiva minima naturale di gradi 14,5.
Il vino "Moscato di Sorso-Sennori" non può
essere immesso al consumo prima del 1° marzo
dell'anno successivo alla vendemmia.
Articolo 6
Il vino "Moscato di Sorso-Sennori" all'atto
dell'immissione al consumo deve rispondere alle
seguenti caratteristiche:
- colore: giallo dorato carico;
- odore: aroma caratteristico intenso;
- sapore: dolce, pieno, fine;
- gradazione alcolica complessiva minima: 15 di
cui almeno 13 effettivi;
- acidità totale minima: 3,5 per mille;
- estratto secco netto minimo: 23 per mille.
E' in facoltà del ministro per l'Agricoltura e
le Foreste, con proprio decreto, di modificare i
limiti sopra indicati per l'acidità totale e
l'estratto secco netto.
Articolo 7
E' ammessa la produzione del vino "Moscato di
Sorso-Sennori liquoroso dolce", ottenuto
mediante l'aggiunta di alcol rettificato buon
gusto di origine viticola.
La resa massima dell'uva in vino non deve
essere, in tal caso, superiore al 65% a prodotto
finito.
Articolo 8
Alla denominazione di cui all'articolo 1 è
vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione
diversa da quella prevista nel presente
disciplinare, ivi compresi gli aggettivi
"extra", "fine", "scelto", "selezionato" e
similari.
E' tuttavia consentito l'uso di indicazioni che
facciano riferimento a nomi, ragioni sociali,
marchi privati, non aventi significato laudativo
e non idonei a trarre in inganno l'acquirente.
E' consentito l'uso di indicazioni geografiche e
toponomastiche che facciano riferimento a
frazioni, aree, fattorie, zone e località
compresi nella zona delimitata dal precedente
articolo 3 e dai quali effettivamente provengono
le uve da cui il vino così qualificato è stato
ottenuto.
Sulle bottiglie o altri recipienti contenenti i
vini "Moscato di Sorso-Sennori" può figurare
l'indicazione dell'annata di produzione delle
uve, purché veritiera e documentabile.
Articolo 9
Chiunque produce, vende, pone in vendita o
comunque distribuisce per il consumo con la
denominazione di origine controllata "Moscato di
Sorso-Sennori" vini che non rispondono alle
condizioni ed ai requisiti stabiliti dal
presente disciplinare di produzione è punito a
norma dell'articolo 28 del Dpr 12 luglio 1963,
n. 930.