I vini "Nasco di
Cagliari"sono regolamentati dal Decreto del
Presidente della Repubblica del 18 aprile 1979
che ha sostituito il Dpr 21 giugno 1972
Disciplinare di
produzione
Articolo 1
La denominazione di origine controllata "Nasco
di Cagliari" è riservata al vino che risponde
alle condizioni ed ai requisiti stabiliti nel
presente disciplinare di produzione.
Articolo 2
Il vino "Nasco di Cagliari" deve essere ottenuto
dalle uve provenienti dai vigneti composti dal
vitigno Nasco. E' consentita, per favorire
l'impollinazione, la presenza nei vigneti di non
più del 5% di vitigni diversi, purché le uve da
essi provenienti non siano utilizzate nella
preparazione dei vini di cui al presente
disciplinare e la superficie da essi coperta sia
detratta agli effetti del computo della resa di
cui al successivo articolo 4.
Articolo 3
Le uve devono essere prodotte nell'ambito
territoriale della provincia di Cagliari e della
provincia di Oristano limitatamente al
territorio dei comuni appresso indicati:
Abbasanta, Aidomaggiore, Albagiara, Ales, Allai,
Arborea, Ardauli, Assolo, Asuni, Baradili,
Baratili San Pietro, Baressa, Bauladu, Bidonì,
Bonarcado, Boroneddu, Busachi, Cabras,
Fordongianus, Ghilarza, Gonnoscodina, Gonnosnò,
Gonnostramatza, Marrubiu, Masullas, Milis,
Mogorella, Mogoro, Morgongiori, Narbolia,
Neoneli, Norbello, Nughedu Santa Vittoria,
Nurachi, Nureci, Ollastra Simaxis, Oristano,
Palmas Arborea, Pau, Paulilatino, Pompu, Riola
Sardo, Ruinas, Samugheo, San Nicolò d'Arcidano,
Santa Giusta, Sant'Antonio Ruinas, Santu
Lussurgiu, San Vero Milis, Sedilo, Seneghe,
Senis, Sennariolo, Siamaggiore, Siamanna,
Siapiccia, Simala, Simaxis, Sini, Siris,
Solarussa, Sorradile, Tadasuni, Terralba,
Tramatza, Ulà Tirso, Uras, Usellus, Villanova
Truschedu, Villaurbana, Villa Verde, Zeddiani,
Zerfaliu.
Articolo 4
Le condizioni ambientali e di coltura dei
vigneti destinati alla produzione del vino
"Nasco di Cagliari" devono essere quelle
tradizionali della zona e, comunque, atte a
conferire alle uve ed al vino le specifiche
caratteristiche di qualità. Sono pertanto da
considerarsi esclusi i terreni freschi, male
esposti e quelli di debole spessore derivati da
rocce compatte, le dune attuali, i terreni
salsi, quelli derivanti da alluvioni recenti
interessati dalla falda e infine i terreni
situati oltre i 400 metri s.l.m.
I sesti di impianto, le forme di allevamento ed
i sistemi di potatura devono essere quelli
generalmente usati o comunque atti a non
modificare le caratteristiche delle uve e dei
vini. E' vietata ogni pratica di forzatura.
La resa massima di uva ammessa per la produzione
del vino "Nasco di Cagliari" non deve essere
superiore a 100 q.li per ettaro di coltura
specializzata.
Fermo restando il limite sopra indicato, la resa
per ettaro in coltura promiscua deve essere
calcolata, rispetto a quella specializzata, in
rapporto all'effettiva superficie coperta dalla
vite.
A detto limite, anche in annate eccezionalmente
favorevoli, la resa dovrà essere riportata
attraverso un'accurata cernita delle uve, purché
la produzione non superi del 20% il limite
medesimo.
La resa massima delle uve in vino non deve
essere superiore al 65 per cento.
Articolo 5
Le operazioni di vinificazione nonchè quelle di
invecchiamento obbligatorio e di preparazione
dei vini devono essere effettuate nell'interno
della zona di produzione di cui all'articolo 3.
Nelle operazioni di vinificazione sono ammesse
soltanto le pratiche enologiche leali, locali e
costanti, atte a conferire al vino le sue
peculiari caratteristiche.
E' vietato aumentare la gradazione alcolica
complessiva del prodotto mediante concentrazione
del mosto o del vino base o impiego di mosti o
di vini che siano stati oggetto di
concentrazione.
Per la preparazione dei tipi liquorosi è
consentita l'aggiunta di alcol di origine
vinicola al mosto o al vino di base.
Le uve destinate alla vinificazione devono
assicurare al vino una gradazione alcolica
complessiva minima naturale di gradi 13.
E' consentito un leggero appassimento delle uve
sulla pianta o su stuoie.
Il vino "Nasco di Cagliari" non può essere
immesso al consumo prima il 1° luglio successivo
all'annata di produzione delle uve.
Articolo 6
Il vino "Nasco di Cagliari" all'atto
dell'immissione al consumo deve presentare le
seguenti caratteristiche:
- colore: dal giallo paglierino al giallo
dorato;
- sapore: gradevole, con punta lievemente
amarognola, caratteristica;
- odore: delicato con leggero aroma di uva;
- gradazione alcolica complessiva minima: 14,5
di cui almeno 12 svolta e un minimo da svolgere
di 2,5 gradi; e per il tipo secco, da
qualificarsi in etichetta come "secco" o come
"dry", 14 gradi, di cui almeno 13,5 svolti ed un
massimo da svolgere di 0,5 gradi;
- acidità totale minima: 4 per mille;
- estratto secco netto minimo: 22 per mille.
La denominazione di origine controllata "Nasco
di Cagliari" può essere utilizzata per designare
vini liquorosi ottenuti, mediante alcolizzazione,
con i vini base o mosti rispondenti alle
condizioni previste dai precedenti articoli.
Il vino "Nasco di Cagliari" nei tipi liquorosi
all'atto dell'immissione al consumo deve
presentare le seguenti caratteristiche:
- colore: dal giallo paglierino al giallo dorato
brillante;
- all'odore ed al sapore una maggiore finezza ed
un più spiccato aroma;
- gradazione alcolica minima complessiva: 17,5
di cui almeno 15 svolta ed un minimo da svolgere
di 2,5 gradi e nel tipo secco, da qualificarsi
in etichetta come "secco" o come "dry", oltre,
naturalmente, che come liquoroso, 17,5 gradi di
cui almeno 16,5 svolti ed un massimo da svolgere
di un grado;
- acidità totale minima: 3 per mille;
- estratto secco netto: 20 per mille.
E' in facoltà del ministero dell'Agricoltura e
delle Foreste, con proprio decreto, di
modificare i limiti sopra indicati per l'acidità
totale e l'estratto secco netto.
Articolo 7
I vini "Nasco di Cagliari" liquorosi qualora
siano sottoposti ad un periodo minimo di
invecchiamento di due anni di cui almeno uno in
botti di rovere o di castagno, possono portare
in etichetta la menzione "riserva". Il periodo
di invecchiamento decorre dalla data di
alcolizzazione del vino.
Articolo 8
Alla denominazione di cui all'articolo 1 è
vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione
diversa da quelle previste dal presente
disciplinare, ivi compresi gli aggettivi
"extra", "superiore", "fine", "scelto",
"selezionato" e similari.
E' tuttavia consentito l'uso di indicazioni che
facciano riferimento a nomi, ragioni sociali,
marchi privati, non aventi significato laudativo
e non idonei a trarre in inganno l'acquirente.
E' consentito altresì l'uso di indicazioni
geografiche e toponomastiche che facciano
riferimento a comuni, frazioni, aree, fattorie,
zone e località compresi nella zona delimitata
dal precedente articolo 3 e dai quali
effettivamente provengono le uve da cui il vino
così qualificato è stato ottenuto.
Sulle bottiglie o altri recipienti contenenti i
vini "Nasco di Cagliari" può figurare
l'indicazione dell'annata di produzione delle
uve, purché veritiera e documentabile.
Articolo 9
Chiunque produce, vende, pone in vendita, o
comunque distribuisce per il consumo con la
denominazione di origine controllata "Nasco di
Cagliari" vini che non rispondono alle
condizioni ed ai requisiti stabiliti dal
presente disciplinare di produzione è punito a
norma dell'articolo 28 del Dpr 12 luglio 1963,
n. 930.