I vini "Nuragus di Cagliari"
sono regolamentati dal Decreto del Presidente
della Repubblica dell'11 maggio1987 che ha
sostituito il Dpr 28 novembre 1974 (modificato
dal Dpr 6 febbraio 1979).
Disciplinare di
produzione
Articolo 1
La denominazione di origine controllata "Nuragus
di Cagliari" è riservata al vino bianco che
risponde alle condizioni ed ai requisiti
stabiliti nel presente disciplinare di
produzione.
Articolo 2
Il vino "Nuragus di Cagliari" deve essere
ottenuto dalle uve provenienti dai vigneti
composti dal vitigno "Nuragus" dall'85% al 100%.
Possono concorrere altri vitigni a bacca bianca
non aromatica, raccomandati o autorizzati per le
province di Cagliari e Nuoro, presenti nei
vigneti fino ad un massimo del 15%.
Articolo 3
Le uve devono essere prodotte nella zona di
produzione che comprende l'intero territorio
amministrativo della provincia di Cagliari e
quelle dei comuni:
della provincia di Nuoro: Orroli, Nurri, Nuragus,
Serri, Escolca, Gergei, Isili, Nurallao, Genoni;
della provincia di Oristano: Abbasanta,
Aidomaggiore, Albagiara, Ales, Allai, Arborea,
Ardauli, Assolo, Asuni, Baradili, Baratili San
Pietro, Baressa, Bauladu, Bidonì, Bonarcado,
Boroneddu, Busachi, Cabras, Fordongiaus,
Gonnosnò, Ghilarza, Gonnoscodina, Gonnostramatza,
Marrubiu, Masullas, Milis, Mogorella, Mogoro,
Mongiongiori, Narbolia, Neoneli, Norbello,
Nughedu Santa Vittoria, Nurachi, Nureci,
Ollastra Simaxis, Oristano, Palmas Arborea, Pau,
Paulilatino, Pompu, Riola Sardo, Ruinas,
Samugheo, San Nicolò d'Arcidano, Santa Giusta,
Sant'Antonio Ruinas, Santu Lussurgiu, San Vero
Milis, Sedilo, Seneghe, Senis, Siamaggiore,
Siamanna, Siapiccia, Simala, Simaxis, Sini,
Siris, Solarussa, Sorradile, Tadasuni, Terralba,
Tramatza, Ulà Tirso, Uras, Usellus, Villanova
Truschedu, Villaurbana, Villa Verde, Zeddiani,
Zerfaliu.
Articolo 4
Le condizioni ambientali e di coltura dei
vigneti destinati alla produzione del vino "Nuragus
di Cagliari" devono essere quelle atte a
conferire alle uve ed al vino le specifiche
caratteristiche di qualità.
Sono pertanto da considerarsi esclusi i terreni
situati oltre i 500 metri s.l.m., quelli con
microclima umido o ventoso, i suoli idromorfi,
salsi, eccessivamente liscivati, poco profondi,
rocciosi e quelli sabbiosi delle zone costiere.
I sesti di impianto, le forme di allevamento ed
i sistemi di potatura devono essere quelli
riconosciuti idonei ad assicurare le
caratteristiche delle uve e del vino previste
nel presente disciplinare. È comunque da
considerarsi esclusa la forma di allevamento ad
alberello.
E' vietata ogni pratica di forzatura. E'
consentita l'irrigazione di soccorso.
La resa massima di uva per ettaro di coltura
specializzata non dovrà superare i 200 q.li.
A detto limite, anche in annate eccezionalmente
favorevoli, la resa dovrà essere riportata
attraverso un'accurata cernita delle uve, purché
la produzione non superi del 20% il limite
medesimo di cui al precedente comma.
Fermo restando il limite sopra indicato, la resa
per ettaro in coltura promiscua deve essere
calcolata in rapporto alla effettiva superficie
coperta della vite.
La Regione sarda, con proprio decreto, sentite
le organizzazioni di categoria interessate, di
anno in anno, prima della vendemmia, può
stabilire un limite massimo di utilizzazione di
uva per ettaro per la produzione di vino DOC,
inferiore a quello fissato dal presente
disciplinare, dandone immediata comunicazione al
ministero dell'Agricoltura e delle Foreste ed al
Comitato nazionale per la tutela delle
denominazioni di origine dei vini.
Su proposta del Comitato nazionale il ministero
può variare la determinazione regionale.
La resa massima dell'uva in vino non deve essere
superiore al 70%.
Articolo 5
Le operazioni di vinificazione devono essere
effettuate nell'interno della zona di produzione
delimitata nel precedente articolo 3.
Le uve destinate alla vinificazione devono
assicurare al vino "Nuragus di Cagliari" una
gradazione alcolica complessiva minima naturale
di 10 gradi.
Nella vinificazione sono ammesse soltanto le
pratiche enologiche leali e costanti
tradizionali della zona, atte a conferire al
vino le sue peculiari caratteristiche.
Articolo 6
Il vino "Nuragus di Cagliari", all'atto della
immissione al consumo, deve rispondere alle
seguenti caratteristiche:
- colore: paglierino tenue, talvolta con leggero
riflesso verdolino;
- odore: vinoso, gradevole;
- sapore: secco, oppure amabile, sapido,
armonico, leggermente acidulo, gradevole di
buona beva;
- gradazione alcolica minima complessiva: 10,5;
- acidità totale minima: 4,5 per mille;
- estratto secco netto minimo: 16 per mille.
La denominazione di origine controllata "Nuragus
di Cagliari" può essere utilizzata per la
produzione del tipo "frizzante" naturale.
I tipi "amabile" (tranquillo e frizzante)
debbono essere designati in etichetta con la
specificazione "amabile".
E' in facoltà del ministro dell'Agricoltura e
delle Foreste di modificare, con proprio
decreto, i limiti minimi sopra indicati per
l'acidità totale e l'estratto secco netto.
Articolo 7
E' vietato usare insieme alla denominazione di
cui all'articolo 1 qualsiasi qualificazione
aggiuntiva ivi compresi gli aggettivi
"superiore", "extra", "fine", "scelto",
"selezionato" e similari.
E' consentita l'indicazione dell'anno della
vendemmia delle uve da cui il prodotto è
ottenuto.
E' altresì consentito l'uso di indicazioni che
facciano riferimento a nomi o ragioni sociali o
marchi privati, purché non abbiano significato
laudativo o non siano tali da trarre in inganno
l'acquirente; nonché l'indicazione di nomi di
fattorie o vigneti dai quali effettivamente
provengono le uve da cui il vino, così
qualificato, è stato ottenuto.
Articolo 8
Chiunque produce, vende, pone in vendita e
comunque distribuisce per il consumo con la
denominazione di origine controllata "Nuragus di
Cagliari" vini che non rispondono alle
condizioni ed ai requisiti stabiliti dal
presente disciplinare, è punito a norma
dell'articolo 28 del Dpr 12 luglio 1963, n. 930.