I vini "Parteolla" sono
regolamentati dal Decreto Ministero Risorse
agricole del 12 ottobre 1995.
Disciplinare di
produzione
Articolo 1
L'indicazione geografica tipica "Parteolla",
accompagnata o meno dalle specificazioni
previste dal presente disciplinare di
produzione, è riservata ai mosti e ai vini che
rispondono alle condizioni e ai requisiti in
appresso indicati.
Articolo 2
L'indicazione geografica tipica "Parteolla" è
riservata ai seguenti vini:
bianchi, anche nella tipologia frizzante;
rossi, anche nelle tipologie frizzante e
novello;
rosati anche nella tipologia frizzante.
I vini a indicazione geografica tipica "Parteolla"
bianchi, rossi e rosati devono essere ottenuti
da uve provenienti da vigneti composti,
nell'ambito aziendale, da uno o più vitigni
raccomandati e/o autorizzati per la provincia di
Cagliari, a bacca di colore corrispondente.
L'indicazione geografica tipica "Parteolla", con
la specificazione di uno dei vitigni
raccomandati e/o autorizzati per la provincia di
Cagliari con l'esclusione dei vitigni Cannonau,
Carignano, Girò, Malvasia, Monica, Moscato,
Nasco, Nuragus, Semidano, Vermentino e Vernaccia
è riservata ai vini ottenuti da uve provenienti
da vigneti composti, nell'ambito aziendale, per
almeno l'85% dai corrispondenti vitigni.
Possono concorrere, da sole o congiuntamente,
alla produzione dei mosti e dei vini sopra
indicati, le uve dei vitigni a bacca di colore
analogo, non aromatici, raccomandati e/o
autorizzati per la provincia di Cagliari, fino a
un massimo del 15%.
I vini a indicazione geografica tipica
"Parteolla" con la specificazione di uno dei
vitigni di cui al presente articolo possono
essere prodotti anche nelle tipologie frizzante
nonché novello per i vini ottenuti da vitigni a
bacca rossa.
Articolo 3
La zona di produzione delle uve per
l'ottenimento dei mosti e dei vini atti a essere
designati con l'indicazione geografica tipica
"Parteolla" comprende l'intero territorio
amministrativo dei seguenti comuni: Dolianova,
Donori, Monastir, Serdiana, Soleminis e Ussana,
in provincia di Cagliari.
Articolo 4
Le condizioni ambientali e di coltura dei
vigneti destinati alla produzione dei vini di
cui all'articolo 2 devono essere quelle
tradizionali della zona.
La produzione massima di uva per ettaro di
vigneto in coltura specializzata, nell'ambito
aziendale, per i vini a indicazione geografica
tipica "Parteolla", accompagnati o meno dal
riferimento al nome del vitigno, non deve essere
superiore rispettivamente a tonnellate 15
(limite da elevare del 20%,vedi D.m. 2/8/1996)
per le tipologie rosso e rosato e a tonnellate
16 (limite da elevare del 20%, vedi D.m.
2/8/1996) per la tipologia bianco.
Le uve destinate alla produzione dei vini a
indicazione geografica tipica "Parteolla",
seguita o meno dal riferimento al vitigno,
devono assicurare ai vini un titolo
alcolometrico volumico naturale minimo di:
9,5% per i bianchi;
10% per i rosati;
10% per i rossi.
Nel caso di annate particolarmente sfavorevoli,
detti valori possono essere ridotti dello 0,5%
vol.
Articolo 5
Nella vinificazione sono ammesse soltanto le
pratiche atte a conferire ai vini le proprie
peculiari caratteristiche.
La resa massima dell'uva in vino finito, pronto
per il consumo, non deve essere superiore al 75%
(limite da aumentare, vedi D.m. 2/8/96), per
tutti i tipi di vino.
Articolo 6
I vini a indicazione geografica tipica
"Parteolla", anche con la specificazione del
nome del vitigno, all'atto dell'immissione al
consumo devono avere i seguenti titoli
alcolometrici volumici totali minimi:
"Parteolla" bianco: 10%;
"Parteolla" rosso: 11%;
"Parteolla" rosato: 10,5%;
"Parteolla" novello: 11,0%;
"Parteolla" frizzante: 10,5%.
Articolo 7
All'indicazione geografica tipica "Parteolla" è
vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione
diversa da quelle previste nel presente
disciplinare di produzione, ivi compresi gli
aggettivi extra, fine, scelto, selezionato,
superiore e similari.
E' tuttavia consentito l'uso di indicazioni che
facciano riferimento a nomi, ragioni sociali e
marchi privati purché non abbiano significato
laudativo e non siano tali da trarre in inganno
il consumatore.
Ai sensi dell'articolo 7, punto 5, della legge
10 febbraio 1992, n.164, l'indicazione
geografica tipica "Parteolla" può essere
utilizzata come ricaduta per i vini ottenuti da
uve prodotte da vigneti coltivati nell'ambito
del territorio delimitato nel precedente
articolo 3 e iscritti negli albi dei vigneti dei
vini a denominazione di origine, a condizione
che i vini per i quali si intende utilizzare
l'indicazione geografica tipica di cui trattasi
abbiano i requisiti previsti per una o più delle
tipologie di cui al presente disciplinare.