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D.M. 22
novembre 1994
Riconoscimento della denominazione di origine controllata
dei vini "Piemonte"
Articolo 1. Denominazione.
La denominazione di origine controllata "Piemonte" e'
riservata ai vini che rispondono alle condizioni ed ai
requisiti stabiliti dal presente disciplinare di produzione.
Articolo 2. Composizioni vigneti.
La denominazione di origine controllata "Piemonte" seguita
da una delle seguenti specificazioni di vitigno:
Barbera;
Bonarda;
Grignolino;
Brachetto;
Cortese;
Chardonnay;
e' riservata ai vini ottenuti da uve di vigneti composti dai
corrispondenti vitigni per almeno l'85%; possono concorrere,
per la restante parte, altri vitigni a bacca di colore
analogo, "raccomandati" o "autorizzati" per le singole
province di appartenenza.
La denominazione di origine controllata "Piemonte" Moscato e
"Piemonte" Moscato passito e' riservata ai vini ottenuti da
uve di vigneti composti dal vitigno Moscato bianco per il
100%.
La denominazione di origine controllata "Piemonte" senza
alcuna menzione aggiuntiva e' riservata al vino spumante
ottenuto dalle uve provenienti dai vigneti composti dalle
seguenti varietà' di viti. Chardonnay e/o Pinot bianco e/o
Pinot grigio e/o Pinot Nero.
La denominazione di origine controllata "Piemonte" seguita
da una delle specificazioni di vitigno:
Pinot bianco;
Pinot grigio;
Pinot nero;
e' riservata ai vini spumanti ottenuti dalle uve provenienti
dai vigneti costituiti dai rispettivi vitigni per almeno
l'85%; possono concorrere per la restante i vitigni Pinot
bianco e/o Pinot grigio e/o Pinot nero e/o Chardonnay.
Fanno parte dell'albo vigneti del vino a D.O.C. "Piemonte"
con le specificazioni di cui appresso, i vigneti iscritti
agli albi dei vini a D.O.C. del Piemonte rispettivamente
indicati, sempreche' rispondenti ai requisiti del presente
disciplinare: "Piemonte" Barbera:
vini a D.O.C.: Barbera d'Asti, Barbera del Monferrato,
Barbera d'Alba, "Colli Tortonesi" Barbera, Gabiano, Rubino
di Cantavenna.
"Piemonte" Grignolino:
vini a D.O.C.: Grignolino d'Asti, Grignolino del Monferrato
Casalese.
"Piemonte" Cortese:
vini a D.O.C. Cortese dell'Alto Monferrato, Cortese di Gavi,
"Colli Tortonesi" Cortese e "Monferrato Casalese" Cortese.
"Piemonte" Brachetto.
vino a D.O.C.: Brachetto d'Acqui.
"Piemonte" Chardonnay:
vini a D.O.C. "Langhe" Chardonnay.
"Piemonte" Moscato, "Piemonte" Moscato passito: vini a
D.O.C. e D.O.C.G.: Asti, Loazzolo. E' facolta' del
conduttore dei vigneti iscritti agli albi di cui al presente
articolo all'atto della denuncia annuale, delle uve,
effettuare rivendicazioni anche per piu' denominazioni di
origine per uve provenienti dallo stesso vigneto.
Nel caso di piu' rivendicazioni, di denominazioni diorigine
riferite a quote parti del raccolto di uve provenienti dallo
stesso vigneto, la resa, complessiva di uva per ettaro del
vigneto non potra' superare il limite massimo piu'
restrittivo tra quelli stabiliti dai disciplinari
di produzione dei vini a D.O.C e D.O.C.G. rivendicati.
OMISSIS
Articolo 3. Zona di produzione.
Le uve per l'ottenimento dei vini atti ad essere designati
con la denominazione di origine controllata "Piemonte"
seguita da una delle specificazioni di cui appresso,
dovranno essere prodotte nelle zone rispettivamente
indicate:
"Piemonte (tipologia spumante), "Piemonte" Barbera,
"Piemonte" Bonarda, "Piemonte" Grignolino, "Piemonte"
Cortese e "Piemonte" Chardonnay:
Provincia di Alessandria:
l'intero territorio dei seguenti comuni: Acqui Terme,
Alfiano Natta, Alice Bel Colle, Altavilla Monferrato,
Avolasca, Basaluzzo Bassignana, Belforte Monferrato,
Bergamasco, Berzano di Tortona, Bistagno, Borgoratto
Alessandrino, Bosio, Brignano Frascata, Camagna, Camino,
Capriata d'Orba, Carbonara Scrivia, Carentino, Carezzano,
Carpeneto , Carrosio, Cartosio Casaleggio Boiro, Casale
Monferrato, Casalnoceto, Casasco, Cassano Spinola, Cassine,
Cassinelle, Castellania, Castellar Guidobono, Castelletto
d'Erro, Castelletto d'Orba, Castelletto Merli, Castelletto
Monferrato, Castelnuovo Bormida, Cavatore, Cellamonte,
Cereseto, Cerreto Grue, Cerrina, Coniolo, Conzano, Costa
Vescovato , Cremolino, Cuccaro Monferrato, Denice,
Francavilla Bisio, Frascaro, Frassinello Monferrato, Fubine,
Gabiano, Gamalero, Gavazzzana, Gavi Grognardo, Lerma, Lu
Monferrato, Malvicino, Masio, Melazzo, Merana, Mirabello
Monferrato Molare, Mombello Monferrato, Momperone,
Moncestino, Monleale, Montaldeo, Montaldo Bormida,
Montecastello, Montechiaro d'Acqui, Montegioco, Montemarzino,
Morbello, Mornese, Morsasco, Murisengo, Novi Ligure,
Occimiano, Odalengo Grande, Odalengo Piccolo, Olivola,
Orsara Bormida, Ottiglio Monferrato, Ovada, Ozzano, Paderna,
Pareto, Parodi Ligure, Pasturana, Pecetto di Valenza, Pietra
Marazzi, Pomaro Monferrato, Pontestura, Ponti, Ponzano,
Ponzone, Pozzolgroppo, Prasco, Predosa, Quargnento,
Ricaldone, Rivalta Bormida, Rivarone, Roccagrimalda,
Rosignano Monferrato, Sala Monferrato, San Cristoforo, San
Giorgio Monferrato, San Salvatore Monferrato, Sant'Agata
Fossili, Sardigliano, Sarezzano, Serralunga di Crea,
Serravalle Scrivia, Sezzadio, Silvano d'Orba, Solonghello,
Spigno Monferrato, Spineto Scrivia, Stazzano, Strevi,
Tagliolo Monferrato, Tassarolo, Terruggia, Terzo, Tortona,
Treville, Trisobbio, Valenza Po, Vignale Monferrato,
Viguzzolo, Villadeati, Villavernia, Villamiroglio,
Villaromagnano, Visone, Volpedo, Volpeglino.
Provincia di Asti:
l'intero territorio dei seguenti comuni: Agliano, Albugnano,
Antignano, Aramengo, Asti, Azzano d'Asti, Baldichieri
d'Asti, Belveglio, Berzano San Pietro, Bruno, Bubbio,
Buttigliera d'Asti, Calamandrana, Calliano, Calosso,
Camerano Casasco, Canelli, Cantarana, Capriglio, Casorzo,
Cassinasco, Castagnole Lanze, Castagnole Monferrato, Castel
Boglione, Castell'Alfero, Castellero, Castelletto Molina,
Castello d'Annone, Castelnuovo Belbo, Castelnuovo Calcea,
Castelnuovo Don Bosco, Castel Rocchero, Celle Enomondo,
Cerreto d'Asti, Cerro Tanaro, Cessole, Chiusano d'Asti,
Cinaglio, Cisterna d'Asti, Coazzolo, Cocconato, Colcavagno,
Corsione, Cortandone, Cortanze, Cortazzone, Cortiglione,
Cossombrato, Costigliole d'Asti Cunico, Dusino San Michele,
Ferrere, Fontanile, Frinco, Grana, Grazzano Badoglio, Incisa
Scapaccino, Isola d'Asti, Loazzolo, Maranzana, Maretto,
Moasca, Mombaldone, Mombaruzzo, Mombercelli, Monale,
Monastero Bormida, Moncalvo, Moncucco Torinese, Mongardino,
Montabone, Montafia, Montaldo Scarampi, Montechiaro d'Asti,
Montegrosso d'Asti, Montemagno, Montiglio, Morasengo, Nizza
Monferrato, Olmo Gentile, Passerano Marmorito, Penango, Piea,
Pino d'Asti, Piova Massaia, Portacomaro, Quaranti,
Refrancore, Revigliasco d'Asti, Roatto, Robella, Rocca
d'Arazzo, Roccaverano, Rocchetta Palafea, Rocchetta Tanaro,
San Damiano d'Asti, San Giorgio Scarampi, San Martino
Alfieri, San Marzano Oliveto, San Paolo Solbrito,
Scandeluzza, Scurzolengo, Serole, Sessame, Settime, Soglio,
Tigliole,Tonco, Tonengo, Vaglio Serra, Valfenera, Vesime,
Viale d'Asti, Viarigi, Vigliano d'Asti, Villafranca d'Asti,
Villa San Secondo, Vinchio.
Provincia di Cuneo:
L'intero territorio dei seguenti comuni: Alba, Albaretto
Torre, Arguello, Baldissero d'Alba, Barbaresco, Barolo,
Bastia Mondovi', Belvedere Langhe, Benevello, Bergolo,
Bonvicino, Borgomale, Bosia, Bossolasco, Bra, Briaglia, Camo,
Canale d'Alba,Carru', Castagnito, Castellinaldo, Castellino
Tanaro, Castiglione Falletto, Castiglione Tinella, Castino,
Ceretto Langhe, Cherasco, Ciglie', Cissone, Clavesana,
Corneliano d'Alba, Cortemilia, Cossano Belbo, Cravanzana,
Diano d'Alba, Dogliani, Farigliano, Feisoglio, Gorzegno,
Govone, Grinzane Cavour, Guarene, Igliano, La Morra, Lequio
Berria, Levice, Magliano Alfieri, Mango, Marsaglia,
Mombarcaro, Monchiero, Mondovi', Monforte d'Alba, Monta'
d'Alba, Montaldo Roero, Montelupo Albese, Monteu Roero,
Monticello d'Alba, Murazzano, Narzole, Neive Neviglie,
Niella Belbo, Niella Tanaro, Novello, Perletto, Pezzolo
Valle Uzzone, Piobesi d'Alba, Piozzo, Pocapaglia, Priocca,
Prunetto Roascio, Rocca Ciglie', Rocchetta Belbo, Roddi,
Roddino, Rodello, San Benedetto Belbo, San Michele Mondovi',
Santa Vittoria d'Alba, Santo Stefano Belbo, Santo Stefano
Roero, Serralunga d'Alba, Serravalle Langhe, Sinio, Somano,
Sommariva Perno, Torre Bormida, Treiso Trezzo Tinella,
Verduno, Vezza d'Alba, Vicoforte.
"Piemonte" Moscato, "Piemonte" Moscato passito:
Provincia di Alessandria:
l'intero territorio dei seguenti comuni: Acqui Terme, Alice
Bel Colle, Bistagno, Carpeneto, Cassine, Castelletto d'Erro,
Castelnuovo Bormida, Cavatore Grognardo, Melazzo, Montaldo
Bormida, Orsara Bormida, Ponti, Ricaldone, Rivalta Bormida,
Roccagrimalda, Strevi, Terzo, Trisobbio, Visone.
Provincia di Asti:
l'intero territorio dei seguenti comuni: Agliano, Bruno,
Bubbio, Calamandrana, Calosso, Canelli, Cassinasco,
Castagnole Lanze, Castel Boglione, Castelletto Molina,
Castelnuovo Belbo, Castelnuovo Calcea, Castel Rocchero,
Cessole, Coazzolo, Cortiglione Costigliole d'Asti,Fontanile,
Incisa Scapaccino, Loazzolo, Maranzana, Moasca, Mombaruzzo,Monastero
Bormida, Montabone, Montegrosso d'Asti, Nizza Monferrato,
Quaranti, Roccaverano, Rocchetta Palafea, San Giorgio
Scarampi, San Marzano Oliveto, Sessame, Vaglio Serra, Vesime,
Vinchio d'Asti.
Provincia di Cuneo:
l'intero territorio dei seguenti comuni: Alba, Borgomale
Camo, Castiglione Tinella, Castino, Cortemilia, Cossano
Belbo, Mango, Neive, Neviglie, Perletto, Rocchetta Belbo,
Santa Vittoria d'Alba, Santo Stefano Belbo, Serralunga
d'Alba, Treiso, Trezzo Tinella.
"Piemonte" Brachetto:
Provincia di Alessandria:
l'intero territorio dei seguenti comuni: Acqui Terme, Alice
Bel Colle, Bistagno, Carpeneto, Cassine, Castelletto d'Erro,
Castelnuovo Bormida, Cavatore, Gamalero, Grognardo, Melazzo,
Montaldo Bormida, Orsara Bormida, Ponti, Ricaldone, Rivalta
Bormida, Roccagrimalda, Spigno Monferrato, Strevi, Terzo,
Trisobbio, Visone.
Provincia di Asti.
l'intero territorio dei seguenti comuni: Agliano, Asti,
Azzano, Belveglio, Bruno, Bubbio, Calamandrana, Calosso,
Canelli, Cassinasco Castagnole Lanze, Castel Boglione,
Castelletto Molina, Castello d'Annone, Castelnuovo Belbo,
Castelnuovo Calcea, Castel Rocchero, Cessole, Coazzolo,
Cortiglione, Costigliole d'Asti, Fontanile, Incisa
Scapaccino, Isola d'Asti, Loazzolo, Maranzana, Moasca,
Mombaruzzo, Mombercelli, Monastero Bormida, Mongardino,
Montabone, Montaldo Scarampi, Montegrosso d'Asti, Nizza
Monferrato, Quaranti, Rocca d'Arazzo, Roccaverano, Rocchetta
Palafea, Rocchetta Tanaro, S. Damiano d'Asti, San Giorgio
Scarampi, S. Martino Alfieri, San Marzano Oliveto, Sessame,
Vaglio Serra, Vesime, Vigliano d'Asti, Vinchio d'Asti.
Provincia di Cuneo:
l'intero territorio dei seguenti comuni: Alba, Borgomale,
Camo, Castiglione Tinella, Castino, Cortemilia, Cossano
Belbo, Mango, Neive, Neviglie, Perletto, Rocchetta Belbo,
Santa Vittoria d'Alba, Santo Stefano Belbo, Serralunga
d'Alba, Treiso, Trezzo Tinella.
Articolo 4. Caratteristiche dei vigneti e delle uve.
Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati
alla produzione dei vini di cui all'art. 2 devono essere
quelle tradizionali delle zone di produzione e, comunque,
atte a conferire alle uve ed ai vini le specifiche
caratteristiche di qualità.
Sono pertanto da considerare idonei i vigneti collinari di
giacitura ed esposizione adatti. Sono esclusi i terreni di
fondovalle, umidi o non sufficientemente soleggiati.
I sesti di impianto, le forme di allevamento (in
controspalliera) ed i sistemi di potatura (lunghi, corti,
misti) devono essere quelli generalmente usati e/o quelli
deliberati dagli organi tecnici competenti o, comunque, atti
a non modificare le caratteristiche delle uve e dei vini.
E' vietata ogni pratica di forzatura.
Le rese massime di uva ad ettaro di vigneto in coltura
specializzata per la produzione dei vini di cui all'art. 2
ed i titoli alcolometrici volumici minimi naturali delle
relative uve destinate alla vinificazione devono essere
rispettivamente le seguenti:
Resa uve Titoloalcolom. vini q.li/Ha vol.min. nat.
"Piemonte" tipologie spumante.. 110 9,5.
"Piemonte" Barbera ......... 110 10,5
"Piemonte" Grignolino................ 95 10.
"Piemonte" Cortese..................... 115 9,5.
"Piemonte" Chardonnay.......... 110 9,5.
"Piemonte" Brachetto................... 90 10.
"Piemonte" Bonarda..................... 110 10.
"Piemonte" Moscato................... 115 10.
"Piemonte" Moscato Passito .... 60 12,5.
A detto limite, anche in annate eccezionalmente favorevoli,
la resa dovrà essere riportata attraverso un'accurata
cernita delle uve purché la produzione non superi del 20% il
limite massimo stabilito dal presente disciplinare di
produzione.
Articolo 5. Vinificazione.
Le operazioni di vinificazione devono essere effettuate
nell'ambito del territorio della regione Piemonte.
Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche
enologiche atte a conferire ai vini le proprie peculiari
caratteristiche.
Le rese massime di uva in vino dei vini a denominazione di
origine controllata "Piemonte" devono essere le seguenti:
vini resa max. uva/vino.
"Piemonte" tipologia spumante ........... 70%.
"Piemonte" Barbera ............................. 70%.
"Piemonte" Grignolino......................... 65%.
"Piemonte" Cortese.............................. 70%.
"Piemonte" Chardonnay ....................... 70%.
"Piemonte" Bracchetto......................... 70%.
"Piemonte" Bonarda............................. 70%.
"Piemonte" Moscato........................... 75%.
"Piemonte" Moscato passito... 50%.
Le eventuali maggiori rese non avranno diritto alla D.O.C.
La denominazione di origine controllata "Piemonte" con la
specificazioni di vitigno "Brachetto", "Cortese"e"Chardonnay"
può essere utilizzata per elaborare i vini spumanti,
ottenuti con i rispettivi vini base che rispondono alle
condizioni ed ai requisiti stabiliti dal presente
disciplinare.
La spumantizzazione, per la produzione dei vini spumanti, di
cui al presente disciplinare deve essere effettuato con il
metodo della fermentazione in autoclave o in bottiglia, con
l'esclusione di qualsiasi aggiunta di anidride carbonica.
Le operazioni di elaborazione dei mosti e dei vini destinati
alla produzione degli spumanti devono essere, effettuate
nell'ambito del territorio della regione Piemonte.
Il vino a denominazione di origine controllata "Piemonte"
Moscato passito deve essere sottoposto ad un periodo di
invecchiamento ed affinamento non inferiore ad un anno a
decorrere dal 1 gennaio dell'anno successivo a quello di
produzione delle uve.
Articolo 6. Caratteristiche dei vini al consumo.
I vini di cui agli articoli 2 e 5 all'atto dell'immissione
al consumo devono rispondere alle seguenti caratteristiche:
"Piemonte" (spumante) "Piemonte" Pinot bianco, "Piemonte"
Pinot grigio e "Piemonte" Pinot nero (tipologie spumante):
colore: giallo paglierino;
odore: caratteristico, fruttato;
sapore: sapido, caratteristico;
tit. alc. vol. tot. min.: 10,50%;
acidità totale minima: 5 per mille;
estratto secco netto min.: 17 per mille.
"Piemonte" Barbera:
colore: rosso piu' o meno intenso;
odore: vinoso caratteristico;
sapore: asciutto, di buon corpo, talvolta vivace;
tit. alc. vol. tot. min: 11%;
acidità totale minima: 5 per mille;
estratto secco netto min.: 21 per mille.
"Piemonte" Grignolino:
colore: rosso rubino piu' o meno intenso;
odore: caratteristico delicato, fruttato;
sapore: asciutto, leggermente tannico, gradevolmente
amarognolo;
tit. alc. vol. min.: 11%;
acidita' totale minima: 5 per mille;
estratto secco netto min.: 19 per mille.
"Piemonte" Brachetto:
colore: rosso rubino piu' o meno intenso, talvolta tendente
al rosato;
odore: caratteristico, con delicato aroma muschiato;
sapore: delicato, piu' o meno dolce, talvolta frizzante;
tit. alc. vol, tot. min.: 11%, di cui svolto almeno 6%;
acidita' totale minima: 5 per mille;
estratto secco netto min.: 20 per mille.
"Piemonte" Cortese:
colore: giallo paglierino con riflessi verdognoli;
odore: delicato, gradevole, persistente;
sapore: fresco secco, piacevole;
tit. alc. vol. tot. min: 10%;
acidita' totale minima: 5 per mille;
estratto secco netto min: 15 per mille.
"Piemonte" Chardonnay:
colore: paglierino chiaro con sfumature verdognole;
odore: leggero, profumo caratteristico;
sapore: secco, vellutato, morbido, armonico;
tit. alc. vol. tot. min.: 10,5%;
acidità totale minima: 5 per mille;
estratto secco netto min.: 17 per mille.
"Piemonte" Bonarda:
colore: rosso rubino intenso;
odore: intenso, gradevole;
sapore: secco, amabile, leggermente tannico, fresco,
talvolta vivace o frizzante;
tit. alc. vol. tot. min.: 11%;
acidità totale minima: 5 per mille;
estratto secco netto min.: 22 per mille.
"Piemonte" Moscato:
colore: paglierino o giallo dorato piu' o meno intenso;
odore: profumo caratteristico dell'uva moscato;
sapore: dall'aroma caratteristico, talvolta frizzante;
tit. alc. vol. tot. min.: 10,5%, di cui almeno 5,5% svolti e
non oltre 7%;
acidità totale minima: 5 per mille;
estratto secco netto min.: 15 per mille.
" Piemonte" Moscato passito:
colore: giallo oro, tendente all'ambrato piu'o meno intenso;
odore: profumo intenso, complesso, sentore muschiato
caratteristico dell'uva moscato;
sapore: dolce, armonico, vellutato, aromatico;
tit. alc. vol. tot. min.. 15,5%, di cui almeno 11% svolti;
zuccheri residui: minimo 50 gr/litro;
acidita' totale minima: 4,5 per mille;
estratto secco netto min.: 22 per mille.
Articolo 7. Designazione e presentazione.
Nella designazione e presentazione dei vini a denominazione
di origine controllata "Piemonte", con l'esclusione dei vini
spumanti, per i quali valgono le norme comunitarie e
nazionali riferite agli spumanti, e' vietata l'aggiunta di
qualsiasi qualificazione, ivi compresi gli aggettivi extra,
fine, scelto, selezionato, superiore, riserva, vecchio e
similari.
E' altresì vietato l'impiego di indicazioni geografiche che
facciano riferimento a comuni, frazioni, aree, zone e
località comprese nelle zone delimitate nel precedente art.
3, nonché l'uso della menzione "vigna" seguita dal toponimo.
E' consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento
a nomi o ragioni sociali o marchi privati, purché' non
abbiano significato laudativo e non siano tali da trarre in
inganno l'acquirente.
Per i vitigni di cui agli articoli 2 e 5 la designazione
"Piemonte" immediatamente seguita dalla dicitura
"denominazione di origine controllata" dovrà precedere
immediatamente, in etichetta, la specificazione relativa al
vitigno e dovrà essere riportata a caratteri di uguale
colore e di dimensioni superiori o uguali a quelli
utilizzati per indicare il vitigno.
in sede di designazione, per gli spumanti ottenuti da Pinot
bianco, Pinot grigio e Pinot nero, e' ammesso il sinonimo
Pinot.
Ferme restando le disposizioni comunitarie e nazionali
riguardanti gli spumanti, la denominazione di origine
controllata "Piemonte" con le specificazioni "Pinot
Chardonnay" e "Chardonnay Pinot" può essere utilizzata per
designare i vini spumanti ottenuti con la mescolanza dei
mosti o vini ottenuti da uve di vigneti delle rispettive
varietà iscritti agli albi del presente disciplinare, che
corrispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti dal
presente disciplinare e con la prevalenza quantitativa di
quello indicato per primo.
I vini rossi atti a fregiarsi della denominazione di origine
controllata "Piemonte" di cui all'art. 2, possono utilizzare
in etichetta la dicitura Novello, secondo la vigente
normativa per i vini Novelli.
Fatta eccezione per gli spumanti, sulle bottiglie o altri
recipienti contenenti il vino a D.O.C. "Piemonte" deve
sempre figurare l'indicazione dell'annata di produzione
delle uve.
Il vino a D.O.C. "Piemonte" Moscato deve essere immesso al
consumo nelle bottiglie corrispondenti ai tipi previsti alle
norme comunitarie e nazionali e chiuso con tappo in sughero
non a fungo.
Articolo 8. Controlli aggiuntivi.
La regione Piemonte , sentiti gli organismi interessati, può
stabilire con opportune metodologie, ivi compresa la
pesatura delle uve, controlli sia quantitativi che
qualitativi delle uve anche in vigneto, dei mosti e dei vini
sfusi od imbottigliati atti a fregiarsi della denominazione
di origine controllata "Piemonte".
Articolo 9. Sanzioni.
Chiunque produce, vende, pone in vendita, o comunque
distribuisce per il consumo, prodotti a monte dei vini e
vini con la denominazione di cui all'art. 1, che non
rispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti dal
presente disciplinare di produzione, ivi compresi quelli di
natura contabile comprovanti l'origine, previsti dalla
vigente normativa per la commercializzazione degli stessi
prodotti, e' punito a norma degli articoli 28, 29, 30 e 31
della legge n. 164/1992. |