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Disciplinare di produzione dei
vini
a denominazione di origine controllata e garantita del
Piemonte
Riconoscimento dei vini a denominazione di origine
controllata
"Pinerolese"
Articolo 1.
La denominazione di origine controllata "Pinerolese" è
riservata ai vini che rispondono alle condizioni ed ai
requisiti stabiliti dà presente disciplinare di produzione.
Articolo 2.
La denominazione di origine controllata "Pinerolese" è
riservata ai vini rossi e rosati ottenuti da uve provenienti
da vigneti aventi nell’ambito aziendale la seguente
composizione ampelografica:
Barbera, Bonarda, Nebbiolo, Neretto da soli o congiuntamente
minimo 50%.
Possono concorrere alla produzione di detti vini altri
vitigni a bacca rossa non aromatici autorizzati e
raccomandati per la provincia di Torino fino ad un massimo
del 50%.
La D.O.C. "Pinerolese" seguita da una delle specificazioni
di cui appresso, è riservata ai vini ottenuti da uve di
vigneti aventi, rispettivamente, la seguente composizione :
Barbera :
per almeno l'85% Barbera, per il complessivo rimanente
possono concorrere i vitigni raccomandati ed autorizzati per
la provincia di Torino a bacca di colore analogo,
Bonarda :
per almeno l'85% Bonarda Piemontese, per il complessivo
rimanente possono concorrere i vitigni raccomandati e
autorizzati per la provincia di Torino a bacca di colore
analogo;
Freisa:
per almeno l'85% Freisa, per il complessivo rimanente
possono concorrere i vitigni raccomandati e autorizzati per
la provincia di Torino a bacca di colore analogo ;
Dolcetto :
per almeno l’85% Dolcetto, per il complessivo rimanente
possono concorrere i vitigni raccomandati e autorizzati per
la provincia di Torino a bacca di colore analogo ;
Doux d'Henry:
per almeno l'85% Doux d'Henry, per il complessivo rimanente
possono concorrere i vitigni raccomandati e autorizzati per
la provincia di Torino a bacca di colore analogo;
La denominazione di origine "Pinerolese Ramie" è riservata
al vino rosso ottenuto dalle uve provenienti dai vigneti
aventi la seguente composizione :
Avana' 30% Averengo minimo 15%, Neretto minimo 20%.
Possono concorrere alla produzione di detto vino altri
vitigni a bacca di colore analogo non aromatici da soli o
congiuntamente per un massimo del 35%.
Articolo 3.
La zona di produzione delle uve per l’ottenimento dei vini
di cui all’art. 2 comprende l’intero territorio dei comuni
appresso indicati :
Provincia di Torino :
Angrogna ;
Bibiana ;
Bobbio Pellice ;
Bricherasio ;
Buriscao ;
Campiglione Fenile ;
Cantalupa ;
Cavour ;
Cumiana ;
Frossasco ;
Garzigliana ;
Inverso Pinasca ;
Luserna San Giovanni ;
Lusernetta ;
Macello ;
Osasco ;
Pinasca ;
Pinerolo ;
Perosa Argentina ;
Pomaretto ;
Porte ;
Perrero ;
Pramollo ;
Prarostino ;
Roletto ;
Rorà ;
San Germano Chisone ;
San Pietro Val Lemina ;
San Secondo di Pinerolo ;
Torre Pellice ;
Villar Pellice ;
Villar Perosa.
Provincia di Cuneo :
Bagnolo ;
Barge.
La zona di produzione delle uve per l’ottenimento dei vini
atti ad essere designati con denominazione di origine "Pinerolese"
accompagnata dalla menzione tradizionale Ramie comprende
l’intero territorio dei comuni di : Pomaretto, Perosa
Argentina.
Fanno parte dell’albo vigneti del vino a DOC "Pinerolese"
tipologie Rosso e Rosato i vigneti iscritti all’albo dei
vini a DOC "Pinerolese" Barbera "Pinerolese" Freisa, "Pinerolese"
Dolcetto, "Pinerolese" Bonarda, "Pinerolese" Doux d’Henry, "Pinerolese"
Ramie.
Articolo 4.
Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati
alla produzione dei vini di cui all’art. 2 devono essere
quelle tradizionali delle zone di produzione e, comunque,
atte a conferire alle uve ed ai vini le specifiche
caratteristiche di qualità.
Sono pertanto da considerare idonei i vigneti collinari di
giacitura ed esposizione adatti o pedemontani e su grave.
Sono esclusi i terrenio umidi o non sufficientemente
soleggiati.
I sesti di impianto, le forme di allevamento ed i sistemi di
potatura devono essere quelli generalmente usati e,
comunque, atti a non modificare le caratteristiche delle uve
e dei vini.
E’ vietata ogni pratica di forzatura :
onde tener conto dell’autosterilità del vitigno Doux d’Henry,
ai fini del computo di superficie iscritta all’albo, sarà
considerata la superficie corrispondente alla effettiva
presenza del vitigno stesso, nell’ambito della superficie
vitata aziendale di riferimento.
Le rese massime di uva ad ettaro di vigneto in coltura
specializzata per la produzione dei vini di cui all’art.2 ed
i titoli alcolometrici volumici minimi naturali delle
relative uve destinate alla vinificazione, devono essere
rispettivamente le seguenti :
Vino Resa uva Tit. alcolometrico
tonn./Ha. Vol. min. naturale
Pinerolese rosso 9 9,5
Pinerolese rosato 9 9,5
Pinerolese Barbera 8 10,00
Pinerolese Bonarda 8 10,00
Pinerolese Freisa 8 10,00
Pinerolese Dolcetto 8 10,00
Pinerolese Doux d’Henry 7 9,5
Pinerolese Ramie 7,5 9,5
Nelle annate favorevoli i quantitativi di uve ottenuti e da
destinare alla produzione dei vini a denominazione di
origine controllata "Pinerolese" devono essere riportati nei
limiti di cui sopra, purché la produzione globale non superi
del 20% i limiti medesimi, fermi restando i limiti resa
uva/vino per i quantitativi di cui trattasi.
Articolo 5.
Le operazioni di vinificazione devono essere effettuate
all’interno delle province di Asti, Alessandria, Cuneo e
Torino.
Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche
enologiche atte a conferire ai vini le proprie peculiari
caratteristiche.
La resa massima dell’uva in vino finito deve essere
superiore al 70%.
Qualora tale resa superi la percentuale sopra indicata, ma
non oltre il 75% l’eccedenza non avrà diritto alla
denominazione di origine controllata ; oltre detto limite
percentuale decade il diritto alla denominazione di origine
controllata per tutto il prodotto.
Articolo 6.
I vini di cui all’art. 2 all’atto dell’immissione al consumo
devono rispondere alle seguenti caratteristiche :
"Pinerolese" rosso :
colore : rosso rubino più o meno intenso ;
odore : intenso, caratteristico, vinoso ;
sapore : asciutto, armonico ;
titolo alcolometrico volumico comp. Minimo : 10% ;
acidità totale minima : 5 per mille ;
estratto secco netto : 20 per mille ;
"Pinerolese" rosato :
colore : rosato o rubino chiaro ;
odoere : delicato, gradevole, vinoso ;
sapore : asciutto, armonico ;
titolo alcolometrico volumico comp. Minimo : 10% ;
acidità totale minima : 5 per mille ;
estratto secco netto : 17 per mille ;
"Pinerolese" Barbera :
colore : rosso rubino carico ;
odore : vinoso, intenso ;
sapore : secco, fresco, caratteristico ;
titolo alcolometrico volumico comp. Minimo : 10,5% ;
acidità totale minima : 5 per mille ;
estratto secco netto : 20 per mille ;
"Pinerolese" Bonarda :
colore : rosso rubino ;
odore : vinoso caratteristico e intenso ;
sapore : morbido e fresco ;
titolo alcolometrico volumico comp. Minimo : 10,55% ;
acidità totale minima : 5 per mille ;
estratto secco netto : 20 per mille ;
"Pinerolese" Freisa :
colore : rosso rubino intenso ;
odore : caratteristico vinoso e intenso ;
sapore : fresco, talvolta vivace ;
titolo alcolometrico volumico comp. Minimo : 10,5% ;
acidità totale minima : 5 per mille ;
estratto secco netto : 20 per mille ;
"Pinerolese" Dolcetto :
colore : rosso rubino con riflessi violacei ;
odore : delicat e vinoso ;
sapore : secco, morbido e fresco ;
titolo alcolometrico volumico comp. Minimo : 10,5% ;
acidità totale minima : 5 per mille ;
estratto secco netto : 20 per mille ;
"Pinerolese" Doux d’Henry :
colore : rosato più o meno intenso ;
odore : fresco, fruttato e gradevole ;
sapore : morbido, armonioso, talvolta abboccato ;
titolo alcolometrico volumico totl. Minimo : 10% ;
acidità totale minima : 5 per mille ;
estratto secco netto : 17 per mille.
"Pinerolese" Ramie :
colore : rosso più o meno intenso ;
odore : caratteristico, fresco, delicato ;
sapore : asciutto, armonioso ;
titolo alcolometrico volumico comp. Minimo : 10% ;
acidità totale minima : 5 per mille ;
estratto secco netto : 18 per mille.
Articolo 7.
Alla denominazione di cui all’art. 1 è vietata l’aggiunta di
qualsiasi qualificazione, ivi compresi gli aggettivi extra,
fine, scelto, selezionato, superiore, riserva, vecchio e
similari.
E’ consentito l’uso di indicazioni che facciano riferimento
a nomi o ragioni sociali o marchi privati, purché no abbiano
significato laudativo e non siano tali da trarre in inganno
il compratore.
Per i vini di cui all’art. 2 la designazione "Pinerolese",
dovrà essere immediatamente seguita dalla dicitura
"denominazione di origine controllata" la quale dovrà
precedere immediatamente in etichetta la specificazione
relativa al vitigno.
Per i vini di cui all’art. 2 la specificazione del vitigno o
altra specificazione dovrà essere riportata in etichetta con
caratteri di uguale colore e dimensioni inferiori o uguali a
quelli utilizzati per indicare la doc "Pinerolese".
I vini di cui all’art. 2 possono essere confezionati in
contenitori di vetro con capacità non superiore ai 5 litri,
di forma tradizionale. Nei recipienti di capacità di litri
0,750 è obbligatoria la chiusura con il tappo di sughero. La
zona di imbottigliamento ricade nell’intero territorio del
Piemonte.
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