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DISCIPLINARI DI PRODUZIONE
"PROVINCIA
DI NUORO"
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I vini "Provincia di Nuoro" sono
regolamentati dal Decreto ministero Risorse agricole del 12 ottobre
1995
Disciplinare di produzione
Articolo 1
L'indicazione geografica tipica "Provincia di Nuoro", accompagnata o
meno dalle specificazioni previste dal presente disciplinare di
produzione, è riservata ai mosti e ai vini che rispondono alle
condizioni e ai requisiti in appresso indicati.
Articolo 2
L'indicazione geografica tipica "Provincia di Nuoro" è riservata ai
seguenti vini:
bianchi, anche nella tipologia frizzante;
rossi, anche nelle tipologie frizzante e novello;
rosati, anche nella tipologia frizzante.
I vini a indicazione geografica tipica "Provincia di Nuoro" bianchi,
rossi e rosati devono essere ottenuti da uve provenienti da vigneti
composti, nell'ambito aziendale, da uno o più vitigni raccomandati
e/o autorizzati per la provincia di Nuoro, a bacca di colore
corrispondente.
L'indicazione geografica tipica "Provincia di Nuoro", con la
specificazione di uno dei vitigni raccomandati e/o autorizzati per
la provincia di Nuoro con l'esclusione dei vitigni Cannonau,
Carignano, Girò, Malvasia, Monica, Moscato, Nasco, Nuragus, Semidano,
Vermentino e Vernaccia è riservata ai vini ottenuti da uve
provenienti da vigneti composti, nell'ambito aziendale, per almeno
l'85% dai corrispondenti vitigni.
Possono concorrere, da sole o congiuntamente, alla produzione dei
mosti e vini sopra indicati, le uve dei vitigni a bacca di colore
analogo, non aromatici, raccomandati e/o autorizzati per la
provincia di Nuoro, fino a un massimo del 15%.
I vini a indicazione geografica tipica "Provincia di Nuoro" con la
specificazione di uno dei vitigni di cui al presente articolo
possono essere prodotti anche nelle tipologie frizzante nonchè
novello per vini ottenuti da vitigni a bacca rossa.
Articolo 3
La zona di produzione delle uve per l'ottenimento dei mosti e dei
vini atti a essere designati con l'indicazione geografica tipica
"Provincia di Nuoro" comprende l'intero territorio amministrativo
della provincia di Nuoro.
Articolo 4
Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla
produzione dei vini di cui all'articolo 2 devono essere quelle
tradizionali della zona.
La produzione massima di uva per ettaro di vigneto in coltura
specializzata, nell'ambito aziendale, per i vini a indicazione
geografica tipica "Provincia di Nuoro", accompagnati o meno dal
riferimento al nome del vitigno, non deve essere superiore
rispettivamente a tonnellate 15 (limite da elevare del 20%, vedi
D.m. 2/8/1996) per le tipologie rosso e rosato e a tonnellate 16
(limite da elevare del 20%, vedi D.m. 2/8/1996) per la tipologia
bianco.
Le uve destinate alla produzione dei vini a indicazione geografica
tipica "Provincia di Nuoro", seguita o meno dal riferimento al
vitigno, devono assicurare ai vini un titolo alcolometrico volumico
naturale minimo di:
9,5% per i bianchi;
10% per i rosati;
10% per i rossi.
Nel caso di annate particolarmente sfavorevoli, detti valori possono
essere ridotti dello 0,5% vol.
Articolo 5
Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche atte a
conferire ai vini le proprie peculiari caratteristiche.
La resa massima dell'uva in vino finito, pronto per il consumo, non
deve essere superiore al 75% (limite da aumentare, vedi D.m .
2/8/96), per tutti i tipi di vino.
Articolo 6
I vini a indicazione geografica tipica "Provincia di Nuoro", anche
con la specificazione del nome del vitigno, all'atto dell'immissione
al consumo devono avere i seguenti titoli alcolometrici volumici
totali minimi:
"Provincia di Nuoro" bianco: 10,0%;
"Provincia di Nuoro" rosso: 11%;
"Provincia di Nuoro" rosato:10,5%;
"Provincia di Nuoro" novello:11,0%;
"Provincia di Nuoro" frizzante: 10,5%.
Articolo 7
Alla indicazione geografica tipica "Provincia di Nuoro" è vietata
l'aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa da quelle previste
nel presente disciplinare di produzione, ivi compresi gli aggettivi
extra, fine, scelto, selezionato, superiore e similari.
E' tuttavia consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento
a nomi, ragioni sociali e marchi privati purché non abbiano
significato laudativo e non siano tali da trarre in inganno il
consumatore.
Ai sensi dell'articolo 7, punto 5, della legge 10 febbraio 1992, n.
164, l'indicazione geografica tipica "Provincia di Nuoro" può essere
utilizzata come ricaduta per i vini ottenuti da uve prodotte da
vigneti coltivati nell'ambito del territorio delimitato nel
precedente articolo 3 e iscritti negli albi dei vigneti dei vini a
denominazione di origine, a condizione che i vini per i quali si
intende utilizzare l'indicazione geografica tipica di cui trattasi
abbiano i requisiti previsti per una o più delle tipologie di cui al
presente disciplinare.
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