I vini Sardegna Semidano sono
regolamentati dal Decreto Ministero Risorse
agricole del 28 agosto 1995
Disciplinare di
produzione
Articolo 1
La denominazione di origine controllata
"Sardegna" Semidano è riservata ai vini che
rispondono alle condizioni e ai requisiti
stabiliti dal presente disciplinare di
produzione.
La denominazione d'origine controllata
"Sardegna" Semidano può essere accompagnata
dalla sottozona "Mogoro" a condizione che il
vino così designato provenga dalla rispettiva
zona di produzione che risponde ai particolari
requisiti previsti dal presente disciplinare di
produzione.
Articolo 2
La denominazione di origine controllata
"Sardegna" Semidano è riservata al vino bianco,
ottenuto dalle uve provenienti da vigneti
composti, nell'ambito aziendale, per almeno
l'85% dal vitigno Semidano.
Possono concorrere alla produzione di detto vino
anche le uve a bacca bianca provenienti da
vitigni non aromatici inseriti nella
classificazione "raccomandati" o "autorizzati"
per le province di Cagliari, Sassari, Nuoro,
Oristano, purché non superiori al 15% del
totale.
Il vino a denominazione d'origine controllata
"Sardegna" Semidano può essere prodotto anche
nelle tipologie spumante, superiore e passito.
Articolo 3
La zona di produzione delle uve per
l'ottenimento del vino atto ad essere designato
con la denominazione d'origine controllata
"Sardegna" Semidano comprende l'intero
territorio delle province di Cagliari, Sassari,
Nuoro ed Oristano nella regione Sardegna.
La zona di produzione del vino a denominazione
d'origine controllata "Sardegna" Semidano
designato con la sottozona "Mogoro", comprende
l'intero territorio dei comuni di Baressa,
Gonnoscodina, Gonnostramatza, Masullas, Mogoro,
Pompu, Simala, Siris e Uras in provincia di
Oristano e Collinas, Sardara e Villanovaforru in
provincia di Cagliari
Articolo 4
Le condizioni ambientali e di coltura dei
vigneti destinati alla produzione dei vini di
cui all'articolo 2 devono essere quelle
tradizionali della zona di produzione e,
comunque, atte a conferire alle uve e al vino le
specifiche caratteristiche di qualità
Sono pertanto da considerare idonei ai fini
dell'iscrizione all'albo dei vigneti, i terreni
di buona esposizione, di altitudine non
superiore ai 400 metri.
Sono esclusi i terreni umidi di fondo valle e
quelli estremamente sabbiosi delle zone
costiere.
I sesti d'impianto, le forme di allevamento ed i
sistemi di potatura devono essere tali da
consentire di ottenere uve e vini aventi le
caratteristiche prescritte.
È vietata ogni pratica di forzatura. E' ammessa
l'irrigazione di soccorso.
I nuovi impianti e i reimpianti devono prevedere
un minimo di 3.250 ceppi per ettaro e la
produzione media per ceppo non deve superare i
Kg. 4.
La resa massima di uva per ettaro di vigneto in
coltura specializzata per la produzione del vino
"Sardegna" Semidano non deve essere superiore
alle 13 tonnellate per ettaro. Tale resa, per la
produzione del vino "Sardegna" Semidano
designato con il nome della sottozona "Mogoro",
o con le tipologie "superiore" e" passito" non
può essere superiore a tonnellate 11.
A detto limite, anche in annate eccezionalmente
favorevoli, la resa dovrà essere riportata
attraverso una accurata cernita delle uve,
purchè la produzione non superi del 20% il
limite massimo stabilito dal presente
disciplinare di produzione.
Il titolo alcolometrico volumico naturale minimo
delle uve destinate alla vinificazione del vino
a denominazione d'origine controllata "Sardegna"
Semidano non deve essere inferiore al 10,5 %,
mentre per quelle destinate alla produzione del
vino "Sardegna" Semidano designato con la sotto
zona "Mogoro" non deve essere inferiore a 11,0%
e per quelle destinate alle tipologie
"superiore" e "passito" non deve essere
inferiore al 12,5%.
Le uve destinate alla spumantizzazione devono
assicurare un titolo alcolometrico minimo
naturale del 10%.
Le uve destinate alla produzione del vino a
denominazione d'origine controllata "Sardegna"
Semidano passito devono subire un appassimento
naturale su pianta o su graticci.
Articolo 5
Le operazioni di vinificazione, conservazione,
invecchiamento ed affinamento in bottiglia
devono essere effettuate all'interno delle zone
delimitate dall'articolo 3.
Su specifica richiesta è consentito alle ditte
interessate, per i vini a denominazione
d'origine controllata "Sardegna" Semidano con il
riferimento alla sotto zona "Mogoro", sentita la
Regione Sardegna, di effettuare le operazioni di
cui al comma 1 del presente articolo nell'ambito
della zona di produzione del vino a
denominazione d'origine controllata "Sardegna"
Semidano, purchè dimostrino la tradizionalità di
tale pratica.
E' consentito che le operazioni di elaborazione
della tipologia spumante siano effettuate anche
fuori della zona delimitata dall'articolo 3.
Nella vinificazione sono ammesse soltanto le
pratiche atte a conferire ai vini le proprie
peculiari caratteristiche.
La resa massima dell'uva in vino finito, pronto
per il consumo, non deve essere superiore al
70%. Qualora superi questo limite, ma non il
75%, l'eccedenza non ha diritto alla
denominazione d'origine. Oltre il 75% decade il
diritto alla denominazione d'origine controllata
per tutto il prodotto.
La resa massima dell'uva destinata alla
produzione del vino a denominazione d'origine
controllata "Sardegna" Semidano Passito non deve
essere superiore al 50% in vino finito.
E' consentito l'arricchimento con mosti
concentrati provenienti da uve di vigneti
iscritti all'albo della denominazione d'origine
controllata "Sardegna" Semidano o con mosto
concentrato rettificato, esclusa la tipologia
passito.
Articolo 6
I vini "Sardegna" Semidano di cui all'articolo
2, all'atto dell'immissione al consumo devono
rispondere alle seguenti caratteristiche:
"Sardegna" Semidano:
- colore: giallo paglierino con riflessi
tendenti al dorato;
- odore: profumo delicato di fruttato,
caratteristico;
- sapore: morbido, sapido, fresco;
- titolo alcolometrico volumico totale minimo:
11%;
- residuo zuccherino massimo: 4 g/l;
- acidità totale minima: 4,5 per mille;
- estratto secco netto minimo: 15 per mille.
"Sardegna" Semidano sottozona Mogoro:
- colore: giallo paglierino con riflessi
tendenti al dorato;
- odore: profumo delicato di fruttato,
caratteristico;
- sapore: morbido, sapido, fresco;
- titolo alcolometrico volumico totale minimo:
11,5%;
- residuo zuccherino massimo: 4 g/l;
- acidità totale minima: 4,5 per mille;
- estratto secco netto minimo: 15 per mille.
"Sardegna" Semidano spumante:
- colore: giallo paglierino con riflessi
tendenti al verdognolo, "perlage" fine e
persistente;
- odore: caratteristico, delicato;
- sapore: sapido, fresco, secco o amabile o
dolce, leggermente aromatico;
- titolo alcolometrico volumico totale
minimo:11,5%;
- acidità totale minima: 4,5 per mille;
- estratto secco netto minimo: 15 per mille.
"Sardegna Semidano superiore:
- colore: giallo paglierino con riflessi
tendenti al dorato;
- odore profumo delicato di fruttato,
caratteristico;
- sapore: morbido, sapido, fresco;
- titolo alcolometrico volumico totale minimo: 3
%;
- residuo zuccherino massimo: 4 g/l;
- acidità totale minima: 4,5 per mille;
- estratto secco netto minimo: 8 per mille.
"Sardegna Semidano" passito:
- colore: giallo oro;
- odore: intenso, etereo, di frutta matura;
- sapore: dolce, pieno, mielato;
- titolo alcolometrico volumico complessivo
minimo:15% di cui effettivo minimo:13%;
- zuccheri residui: minimo 35 g/l;
- acidità totale minima: 4,5 per mille;
- estratto secco netto minimo: 18 per mille.
E' facoltà del ministero delle Risorse agricole,
alimentari e forestali di modificare con proprio
decreto, per i vini di cui sopra, i limiti
minimi indicati per l'acidità totale e
l'estratto secco netto.
Articolo 7
Alla denominazione di cui all'articolo 1 è
vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione,
ivi compresi gli aggettivi extra, fine, scelto,
selezionato, vecchio e similari.
E' consentito l'uso di indicazioni che facciano
riferimento a nomi o ragioni sociali o marchi
privati, purchè non abbiano significato
laudativo e non siano tali da trarre in inganno
l'acquirente.
E' altresi consentita l'indicazione di nomi di
fattorie e di vigneti dai quali effettivamente
provengono le uve da cui il vino cosi
qualificato è stato ottenuto, purchè non abbiano
significato laudativo.
Fatta eccezione per il vino spumante, sulle
bottiglie o altri recipienti contenenti il vino
a denominazione d'origine controllata "Sardegna"
Semidano destinato al consumo deve sempre
figurare l'indicazione dell'annata di produzione
delle uve.
Articolo 8
I vini a denominazione d'origine controllata
"Sardegna" Semidano se confezionati in
recipienti inferiori a 5 litri, devono essere
immessi al consumo solo in bottiglie di vetro e
con tappo di sughero.
Tuttavia, per le bottiglie di contenuto
inferiore e/o uguale a lt. 0,375, è ammesso il
tappo a vite.