I vini "Vermentino di
Gallura", già Doc con Dpr 24 marzo 1975, sono
regolamentati dal Decreto Ministero Risorse
agricole del 11 settembre 1996.
Disciplinare di
produzione
Articolo 1
La denominazione di origine controllata e
garantita "Vermentino di Gallura" è riservata al
vino bianco, già riconosciuto a denominazione di
origine controllata con Dpr 24 marzo 1975, che
risponde alle condizioni e ai requisiti
stabiliti nel presente disciplinare di
produzione.
Il vino a denominazione di origine controllata e
garantita "Vermentino di Gallura " può essere
prodotto anche nella tipologia "superiore" a
condizione che risponda ai particolari requisiti
stabiliti, al riguardo, dal presente
disciplinare di produzione.
Articolo 2
Il vino a denominazione di origine controllata e
garantita "Vermentino di Gallura" deve essere
ottenuto da uve provenienti da vigneti aventi,
nell'ambito aziendale, la seguente composizione
ampelografica: Vermentino, dal 95 al 100%.
Possono concorrere alla produzione di detto vino
altri vitigni a bacca bianca non aromatici
"raccomandati" e/o "autorizzati" per la
provincia di Sassari, presenti nei vigneti fino
a un massimo del 5%.
Articolo 3
Le uve destinate alla produzione dei vini a
denominazione di origine controllata e garantita
"Vermentino di Gallura" devono provenire dal
territorio geograficamente definito "Gallura".
Detta zona di produzione comprende l'intero
territorio dei comuni di Aggius, Aglientu,
Arzachena, Badesi, Berchidda, Bortigiadas,
Calangianus, Golfo Aranci, Loiri Porto San
Paolo, Luogosanto, Luras, Monti, Olbia, Oschiri,
Palau, S. Antonio di Gallura, S. Teresa di
Gallura, Telti, Tempio Pausania, Trinità d'Agultu,
Viddalba, in provincia di Sassari e l'intero
territorio dei comuni di Budoni e S. Teodoro in
provincia di Nuoro.
Articolo 4
Le condizioni ambientali e di coltura dei
vigneti destinati alla produzione del vino a
denominazione di origine controllata e garantita
"Vermentino di Gallura" devono essere quelle
tradizionali della zona, e comunque, atte a
conferire alle uve e al vino le specifiche
caratteristiche di qualità.
Sono pertanto da considerarsi idonei unicamente
i vigneti di esposizione e giacitura adatti
costituitisi a seguito di disfacimento granitico
ed ubicati a quote non superiore a metri 500 slm.
I sesti d'impianto, le forme di allevamento e i
sistemi di potatura devono essere tali da non
modificare le caratteristiche delle uve, dei
mosti e dei vini.
E' vietata ogni pratica di forzatura.
E' ammessa l'irrigazione di soccorso per non
oltre due interventi prima dell'invaiatura.
I nuovi impianti e i reimpianti devono prevedere
un minimo di 3250 ceppi per ettaro. La
produzione di uva per ettaro di vigneto in
coltura specializzata per la produzione del vino
a denominazione di origine controllata e
garantita "Vermentino di Gallura" non deve
essere superiore alle 10 tonnellate.
Per la tipologia "Superiore" tale resa non deve
essere superiore a 9 tonnellate.
La produzione media non deve essere superiore a
kg 3 per ceppo per entrambe le tipologie.
Nelle annate favorevoli i quantitativi di uve
ottenuti e da destinare alla produzione dei vini
a denominazione di origine controllata e
garantita "Vermentino di Gallura" devono essere
riportati nei limiti di cui sopra purché la
produzione globale non superi del 20% i limiti
medesimi, fermi restando i limiti resa uva-vino
per i quantitativi di cui trattasi.
La Regione Sardegna, con proprio decreto,
sentite le organizzazioni di categoria
interessate, può stabilire di anno in anno,
prima della vendemmia, un limite di produzione
di uva per ettaro inferiore a quelli fissati nel
presente disciplinare, dandone immediata
comunicazione al Comitato nazionale per la
tutela delle denominazioni di origine dei vini.
Nella designazione del vino a denominazione di
origine controllata e garantita "Vermentino di
Gallura" può essere utilizzata la menzione
"vigna" a condizione che sia seguita dal
corrispondente toponimo, che la relativa
superficie sia distintamente specificata
nell'Albo dei vigneti, che la vinificazione e
conservazione del vino avvengano in recipienti
separati e che tale menzione, seguita dal
toponimo, venga riportata sia nella denuncia
delle uve, sia nei registri sia nei documenti di
accompagnamento.
Articolo 5
Le uve destinate alla vinificazione del vino a
denominazione di origine controllata e garantita
" Vermentino di Gallura" devono avere un titolo
alcolometrico volumico naturale minimo dell'11%
e del 12% per la tipologia "superiore".
Nella vinificazione sono ammesse soltanto le
pratiche enologiche atte a conferire ai vini le
proprie peculiari caratteristiche e
l'arricchimento alle condizioni stabilite dalle
norme comunitarie e nazionali ferme restando le
rese di vino di cui al comma successivo.
La resa massima dell'uva in vino finito, pronto
per il consumo, non deve essere superiore al
70%. Qualora superi questo limite, ma non il 75%
l'eccedenza non ha diritto alla denominazione di
origine controllata e garantita. Oltre il 75%
decade il diritto alla denominazione di origine
controllata e garantita per tutto il prodotto.
Le operazioni di vinificazione devono essere
effettuate all'interno della zona delimitata
all'articolo 3; l'imbottigliamento deve essere
effettuato esclusivamente nell'ambito della
regione Sardegna.
Il vino a denominazione di origine controllata e
garantita "Vermentino di Gallura" non può essere
immesso al consumo prima del 15 gennaio
dell'anno successivo all'annata di produzione
delle uve.
Articolo 6
Il vino a denominazione di origine controllata e
garantita "Vermentino di Gallura" di cui
all'articolo 2, all'atto dell'immissione al
consumo deve rispondere alle seguenti
caratteristiche:
- colore: giallo paglierino con leggeri riflessi
verdognoli;
- odore: profumo sottile intenso, delicato;
- sapore: alcolico, morbido, retrogusto
leggermente amarognolo;
- titolo alcolometrico volumico totale minimo:
12%;
- residuo zuccherino massimo: 5 g/l;
- acidità totale minima: 4,5 per mille;
- estratto secco netto minimo: 16 per mille.
E' facoltà del ministero delle Risorse agricole
alimentari e forestali - Comitato nazionale per
la tutela e la valorizzazione dei vini a
denominazione di origine controllata e delle
indicazioni geografiche tipiche di modificare
con proprio decreto, i limiti minimi indicati
per l'acidità totale e l'estratto secco netto.
Articolo 7
Il vino a denominazione di origine controllata e
garantita "Vermentino di Gallura" ottenuto da
uve aventi un titolo alcolometrico volumico
totale minimo naturale del 12% che sia immesso
al consumo con un titolo alcolometrico totale
minimo non inferiore al 13% può portare in
etichetta la qualificazione "superiore".
Il vino a denominazione di origine controllata e
garantita "Vermentino di Gallura" deve essere
sottoposto, nella fase di produzione, a
un'analisi chimico-fisica e organolettica e a un
ulteriore esame organolettico nella fase
precedente l'imbottigliamento.
Articolo 8
Alla denominazione di origine controllata e
garantita di cui all'articolo 1 è vietata
l'aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa
da quella prevista nel presente disciplinare di
produzione, ivi compresi gli aggettivi "extra",
"fine", "scelto", "selezionato" e simili.
Il vino a denominazione di origine controllata e
garantita "Vermentino di Gallura" deve essere
immesso al consumo in bottiglie o in altri
recipienti di capacità non superiore a 5 litri,
muniti di contrassegno di Stato - ai sensi
dell'articolo 23 della legge 10 febbraio 1992,
n. 164 - applicato in modo tale da impedire che
il contenuto possa essere estratto senza la
inativazione del contrassegno medesimo.