I vini denominati "Vermentino
di Sardegna" sono regolamentati dal Decreto del
presidente della Repubblica del 23 febbraio 1988
Disciplinare di
produzione
Articolo 1
La denominazione di origine controllata "Vermentino
di Sardegna" è riservata al vino bianco che
risponde alle condizioni ed ai requisiti
stabiliti nel presente disciplinare di
produzione.
Articolo 2
Il vino "Vermentino di Sardegna" deve essere
ottenuto dalle uve provenienti dai vigneti
composti dal vitigno Vermentino.
E' ammessa la presenza fino a un massimo del 15%
di uve provenienti da altri vitigni ad uve
bianche "raccomandate e autorizzate" per le
singole province, con esclusione dei vitigni
aromatici.
I conduttori aventi vigneti iscritti all'albo
dei vigneti per la produzione della Doc "Vermentino
di Gallura", riconosciuta con Dpr 24 marzo 1975,
possono effettuare, in alternativa, la denuncia
di produzione delle uve, prevista dall'articolo
11 del Dpr 12 luglio 1963, n. 930, per la
produzione del vino a denominazione di origine
controllata "Vermentino di Sardegna", qualora le
uve abbiano i requisiti previsti nel presente
disciplinare di produzione.
Articolo 3
Le uve devono essere prodotte sul territorio
della regione Sardegna.
Articolo 4
Le condizioni ambientali e di coltura dei
vigneti destinati alla produzione del vino "Vermentino
di Sardegna" devono essere quelle tradizionali
della zona e comunque atte a conferire alle uve
e al vino le specifiche caratteristiche di
qualità. Sono pertanto da considerarsi esclusi i
terreni male esposti e quelli di debole spessore
derivati da rocce compatte, le dune attuali, i
terreni salsi, quelli derivati da alluvioni
recenti interessati dalla falda acquifera e
infine i terreni situati oltre i 600 metri
s.l.m.
I sesti di impianto, le forme di allevamento e i
sistemi di potatura devono essere tali da
consentire di ottenere uve e vini aventi le
caratteristiche prescritte.
E' vietata ogni pratica di forzatura. E'
consentita l'irrigazione di soccorso.
La resa massima delle uve non dovrà superare i
q.li 200 per ettaro in coltura specializzata.
A detto limite, anche in annate eccezionalmente
favorevoli, la resa dovrà essere riportata
attraverso un'accurata cernita delle uve, purché
la produzione non superi del 20% il limite
massimo.
Fermo restando il limite sopra indicato, la resa
per ettaro in coltura promiscua deve essere
calcolata in rapporto all'effettiva superficie
coperta dalla vite e a una produzione unitaria
media di kg 7 per ceppo.
La resa massima delle uve in vino Doc "Vermentino
di Sardegna" non deve essere superiore al 65%;
qualora la resa uva-vino superi tale limite,
l'eccedenza non avrà diritto alla Doc.
Annualmente con proprio decreto, sentite le
organizzazioni professionali di categoria e
tenuto conto delle condizioni ambientali e di
coltura, la Regione Sardegna può fissare un
limite massimo di produzione e/o di
utilizzazione inferiore a quelli stabiliti nel
presente disciplinare di produzione anche in
riferimento a singole zone geografiche, dandone
comunicazione al ministero dell'Agricoltura e
delle Foreste ed agli organi di vigilanza.
Articolo 5
Le operazioni di vinificazione devono essere
effettuate nell'interno della zona di produzione
delimitata nel precedente articolo 3.
Le uve destinate alla vinificazione devono
assicurare al vino "Vermentino di Sardegna" una
gradazione alcolica minima complessiva naturale
di 10.
Nella vinificazione sono ammesse soltanto le
pratiche enologiche leali e costanti,
tradizionali della zona, atte a conferire ai
vini le loro peculiari caratteristiche.
Articolo 6
Il vino "Vermentino di Sardegna" all'atto
dell'immissione al consumo deve rispondere alle
seguenti caratteristiche:
- colore: dal bianco carta al giallo paglierino
tenue, con leggeri riflessi verdolini,
brillante; - odore: profumo caratteristico
delicato e gradevole;
- sapore: secco (zuccheri ridotti fino a 4 g/l);
amabile (zuccheri ridotti fino a 20 g/l);
sapido, fresco, acidulo, con leggero retrogusto
amarognolo;
- gradazione alcolica minima complessiva: 10,5
di cui almeno 9,5 svolti;
- acidità totale minima: 4,5 per mille;
- estratto secco netto minimo: 14 per mille.
E' facoltà del ministero dell'Agricoltura e
delle Foreste di modificare, con proprio
decreto, i limiti sopra indicati per l'acidità
totale e l'estratto secco netto.
Articolo 7
E' ammesso il Vermentino di Sardegna Spumante di
qualità, che all'atto dell'immissione al consumo
deve rispondere alle seguenti caratteristiche:
- spuma: intensa con perlage fine e persistente;
- colore: dal bianco carta al giallo paglierino
tenue, con leggeri riflessi verdolini;
- odore: profumo caratteristico delicato e
gradevole;
- sapore: secco o amabile, sapido, fresco, con
retrogusto amarognolo;
- alcol minimo: 11 gradi complessivi, di cui
almeno 10 svolti;
- acidità totale minima: 5 per mille;
- estratto secco netto minimo: 14 per mille.
E' in facoltà del ministero dell'Agricoltura e
delle Foreste di modificare, con proprio
decreto, i limiti sopra indicati per l'acidità
totale e l'estratto secco netto.
Articolo 8
Alla denominazione di cui all'articolo 1 è
vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione
diversa da quella prevista nel presente
disciplinare di produzione ivi compresi gli
aggettivi: "extra", "fine", "scelto",
"selezionato" e similari.
E' tuttavia consentito l'uso di indicazioni che
facciano riferimento a nomi aziendali o ragioni
sociali o marchi privati purché non traggano in
inganno l'acquirente.
Sono obbligatorie:
a) l'indicazione del termine amabile per il
Vermentino di Sardegna che ne ha le
caratteristiche;
b) le indicazioni prescritte per gli spumanti di
qualità dai regolamenti comunitari.
Articolo 9
Chiunque produce, vende, pone in vendita o
comunque distribuisce per il consumo con la
denominazione di origine controllata "Vermentino
di Sardegna" vino che non risponde alle
condizioni ed ai requisiti stabiliti dal
presente disciplinare, è punito a norma
dell'articolo 28 del Dpr 12 luglio 1963, n. 930.