I vini "Vernaccia di
Oristano" sono regolamentati dal DPR 11 agosto
1971.
Disciplinare di
produzione
Art. 1
La denominazione di origine controllata
"Vernaccia di Oristano" è riservata al vino che
risponde ai requisiti stabiliti nel presente
disciplinare di produzione.
Art. 2
Il vino "Vernaccia di Oristano" deve essere
ottenuto esclusivamente dalle uve provenienti
dal vitigno Vernaccia di Oristano.
Art. 3
Le uve devono essere prodotte nella zona di
produzione appresso delimitata che comprende in
tutto o in parte i seguenti territori comunali
della provincia di Cagliari: Siamaggiore,
Zeddiani, Baratili S. Pietro, Nurachi, Riola
Sardo, Oristano (con le frazioni Nuraxinieddu,
Massama, Donigala Fenugheddu, Silì, Santa
Giusta, Palmas Arborea), Cabras (frazione
Solanas), Simaxis (con la frazione S. Vero
Congius), Solarussa, Ollastra Simaxis, Zerfaliu,
Tramatza, Milis, S. Vero Milis, Narbolia.
Il confine della zona partendo dal piccolo
centro abitato di S. Giovanni Sinis costeggia la
riva settentrionale degli stagni di "Mistras" e
di "Mardini" fino alla congiungente di questo
ultimo con la strada provinciale Cabras-Gran
Torre e seguendo questa, si giunge in località
Gran Torre. Da questa località, il limite segue
il percorso della strada che conduce a Oristano
fino al 1° bivio della litoranea "Brabau",
congiungendosi questa con la strada per il
"Pontile". Si devia quindi a sinistra e,
percorrendo la strada tergo argine destra del
fiume Tirso sino al raccordo con la provinciale
Oristano-Gran Torre, si giunge all'incrocio con
la statale Carlo Felice n. 131 e precisamente in
località "Madonna del Rimedio". Da qui il limite
segue la strada Carlo Felice n. 131, che
attraversa gli abitati di Oristano e Santa
Giusta, escludendo dalla zona interessata alla
"Vernaccia" i terreni che si trovano sulla
destra di detta strada. Dall'abitato di Santa
Giusta, il limite prosegue fino a Palmas
Arborea, dopo aver attraversato il passaggio a
livello sulla ferrovia Cagliari-Olbia, e
percorsa la comunale Santa Giusta - Palmas
Arborea si segue la strada di bonifica (n. 9)
fino all'incrocio con la statale del Tirso in
prossimità della stazione Ferrovie dello Stato
di Simaxis. Deviando sulla destra e seguendo la
statale del Tirso, si attraversano i centri
abitati di Simaxis, s. Vero Congius Nuovo e
Ollastra Simaxis. Da quest'ultimo centro il
limite prosegue fino alla dighetta di
sbarramento S. Vittoria, dove si giunge tramite
la strada di bonifica n. 22. Dalla dighetta, si
raggiunge il centro abitato di Zerfaliu
percorrendo la comunale Zerfaliu-San Vero
Congius e, proseguendo per la comunale
Zerfaliu-Tramatza dopo aver attraversato il
casello ferroviario n. 33 di "Campu Antruxius",
si giunge all'incrocio con la statale Carlo
Felice n. 131.
Dal predetto incrocio, dopo aver attraversato
l'abitato di Tramatza, il limite prosegue verso
la periferia dei centri abitati di Milis e
Narbolia seguendo la strada provinciale
Tramatza-Milis e quella comunale Milis-Narbolia.
Lasciando a nord l'abitato di Narbolia, il
limite prosegue seguendo la provinciale che da
Narbolia porta a Riola fino ad incontrare il 1°
bivio che si trova sulla destra e che immette
nella vicinale "S. Eremitas". Seguendo questa
ultima si raggiunge prima la cappella S. Eremita
a quota 88, successivamente la "Fornace" in
prossimità del "Nuraghe Perdighisi" (zone queste
a nord-ovest del limite territoriale
Narbolia-San Vero Milis) ed infine la cantoniera
Cadreas (quota 74) posta sul tratto della strada
occidentale sarda Riola-Cagliari. Da qui il
limite continua dirigendosi verso sud
percorrendo l'occidentale sarda in direzione
dell'abitato di Riola e fino a raggiungere
l'incrocio della statale per Riola con la
comunale per "Is Arenas". Voltando poi a destra
si segue quest'ultima per un piccolo tratto (m.
500 circa) e successivamente il limite di
confine tra i comuni di Riola e frazione S. Vero
Milis, fino al suo incrocio con la strada che
dall'occidentale sarda porta a Putzu Idu in
prossimità di "Su Bastonariu". Segue verso ovest
detta strada fino a "Perda-Martigiana" per
voltare verso destra e continuare sulla comunale
per "Is Benas". Costeggia la parte orientale
dello stagno "Is Benas" e raggiunge la costa del
mar Mediterraneo alla torre Scala e Sale. Da
questo punto il limite raggiunge l'abitato S.
Giovanni Sinis seguendo il periplo della costa
occidentale.
Art. 4
Le condizioni ambientali e di coltura dei
vigneti destinati alla produzione del vino
"Vernaccia di Oristano" devono essere quelle
tradizionali della zona e, comunque, atte a
conferire alle uve ed al vino le sue specifiche
pregiate caratteristiche tradizionali.
I sesti di impianto, le forme di allevamento ed
i sistemi di potatura devono essere quelli
generalmente usati o comunque atti a non
modificare le caratteristiche delle uve e del
vino.
E' vietata ogni pratica di forzatura.
La resa massima di uva ammessa per la produzione
del vino "Vernaccia di Oristano" è stabilita in
q.li 80 per ettaro di coltura specializzata.
Fermi restando i limiti massimi sopra indicati,
la resa massima per ettaro di coltura promiscua
deve essere calcolata, rispetto a quella
specializzata, in rapporto alla effettiva
superficie coperta dalla vite.
A detti limiti, anche in annate eccezionalmente
favorevoli, la resa dovrà essere riportata
attraverso una accurata cernita delle uve,
purché la produzione non superi del 20% il
limite massimo.
Qualora le sperimentazioni comprovino la
possibilità di nuove forme di allevamento più
produttive, capaci di assicurare tuttavia le
caratteristiche tradizionali al prodotto, il
ministro dell'Agricoltura e delle Foreste potrà,
con proprio decreto, aumentare per esse il
limite predetto.
La resa massima delle uve in vino non deve
essere superiore al 65%.
Art. 5
Le operazioni di vinificazione, di conservazione
e di invecchiamento della "Vernaccia di
Oristano" devono essere effettuate all'interno
dei comuni i cui territori rientrino in tutto o
in parte nella zona di produzione prevista
nell'art. 3.
Possono essere destinate alla vinificazione per
la preparazione della "Vernaccia di Oristano"
uve che abbiano una gradazione alcolica
complessiva naturale non inferiore a gradi 14.
Nella vinificazione in bianco delle uve,
debitamente diraspate e pigiate sofficemente,
sono ammesse soltanto le pratiche enologiche
tradizionali.
Nel corso del mese di marzo dell'anno successivo
a quello della vendemmia il vino, previa
filtrazione ed eventuale chiarificazione, viene
trasferito in botti di castagno o di rovere per
subirvi, a partire dalla data di trasferimento,
almeno due anni di invecchiamento.
Le cantine in cui viene effettuato
l'invecchiamento devono essere ventilate,
risentire della temperatura esterna ed essere
situate nel territorio di cui al primo comma del
presente articolo.
Art. 6
La "Vernaccia di Oristano", all'atto
dell'immissione al consumo, deve avere le
seguenti caratteristiche:
- colore: giallo dorato ambrato;
- odore : profumo delicato alcolico con
sfumature di fior di mandorlo;
- sapore: fine, sottile, caldo, con leggero e
gradevole retrogusto di mandorle amare;
- gradazione alcolica minima svolta: 15% in
volume;
- estratto secco netto minimo: 18 per mille;
- contenuto massimo in zuccheri: 4 g. per litro.
E' facoltà del ministro per l'Agricoltura e
delle Foreste, con proprio decreto, di
modificare i limiti sopra indicati per
l'estratto secco netto.
Art. 7
Il vino "Vernaccia di Oristano", ottenuto da uve
aventi una gradazione alcolica complessiva
minima naturale di gradi 15, che sia immesso al
consumo con una gradazione alcolica minima
svolta di gradi 15,5 e che sia stato sottoposto
ad un periodo di invecchiamento, nelle
condizioni di cui al precedente art. 5, non
inferiore a tre anni, può portare la qualifica
di "superiore".
Art. 8
La "Vernaccia di Oristano", dopo il primo
travaso, può essere usata per la preparazione
del vino "Vernaccia di Oristano" liquoroso
mediante la sola pratica dell'aggiunta di alcol
da vino o da materie vinose o di acquavite di
vino.
Il prodotto così trattato, previe le operazioni
di cantina eventualmente necessarie, deve essere
trasferito in botti di castagno o di rovere per
subire un invecchiamento minimo di due anni.
Le operazioni di preparazione e di
invecchiamento del vino "Vernaccia di Oristano"
liquoroso devono essere effettuate in cantine
ubicate all'interno dei comuni i cui territori
rientrino in tutto o in parte nella zona di
produzione prevista dal precedente art. 3.
Art. 9
Il vino "Vernaccia di Oristano" liquoroso deve
avere una gradazione alcolica svolta non
inferiore al 16,5% in volume ed un contenuto in
zuccheri non inferiore ai 50 g per litro e non
superiore agli 80.
Il tipo secco (dry) deve avere una gradazione
alcolica svolta non inferiore al 18% in volume e
un tenore in zuccheri non superiore ai 40 g per
litro.
Art. 10
Alla denominazione di origine controllata
"Vernaccia di Oristano" è vietata la aggiunta di
qualsiasi qualificazione diversa da quelle
previste dal presente disciplinare, ivi compresi
gli aggettivi "extra", "fine", "scelto",
"selezionato" e simili.
E' consentito tuttavia l'uso di indicazioni che
facciano riferimento a nomi, ragioni sociali,
marchi privati non aventi significato laudativo
e non idonei a trarre in inganno l'acquirente.
Inoltre è consentito qualificare "riserva" la
"Vernaccia di Oristano" superiore, qualora
l'invecchiamento in fusti, nelle condizioni
stabilite nel presente disciplinare di
produzione, venga effettuato per non meno di
quattro anni effettivi.
Sulle bottiglie o altri recipienti contenenti il
vino "Vernaccia di Oristano" può figurare
l'indicazione dell'annata di produzione delle
uve purché veritiera e documentabile.
Art. 11
Chiunque produce, vende, pone in vendita o
chiunque distribuisce per il consumo con la
denominazione di origine controllata "Vernaccia
di Oristano" vini che non rispondono alle
condizioni ed ai requisiti stabiliti dal
presente disciplinare, è punito a norma
dell'art. 28 del DPR 12 luglio 1963, N. 930.