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Etichetta dei Vini DOC e DOCG
INDICAZIONI OBBLIGATORIE DI UN'ETICHETTA
1. Nome della regione determinata da cui i vini
provengono, riconosciuta con apposito Decreto.
Le dimensioni dei caratteri di tale menzione
devono essere almeno il doppio rispetto a quelle
utilizzate per indicare la sede
dell'imbottigliatore.
2. Le diciture specifiche tradizionali
"Denominazione di Origine Controllata e
Garantita" o "Denominazione di Origine
Controllata" sono indicate sulle etichette in
caratteri le cui dimensioni non devono superare
quelle utilizzate per la regione determinata e
devono essere poste immediatamente sotto il nome
della regione determinata stessa; vanno
riportate per esteso, senza abbreviazioni. In
tutti gli altri casi (es. sulle etichette
complementari) possono essere utilizzate le
abbreviazioni seguenti: D.O.C.G. o D.O.C..
3. Il nome oppure la ragione sociale
dell'imbottigliatore: deve essere indicato
unitamente alla menzione del Comune o frazione e
dello Stato membro in cui l'imbottigliatore ha
la propria sede principale. Quando
l'imbottigliamento ha luogo in un comune o in
una frazione diversi da quelli di cui sopra o da
un comune vicino, le indicazioni suddette sono
accompagnate da un'indicazione che precisa il
Comune o la frazione in cui questa operazione ha
luogo e, se essa ha luogo in un altro Stato
membro, della indicazione dello stesso.
4. La sede principale dell'imbottigliatore
(indicazione del Comune o frazione e dello Stato
membro). La sede dell'imbottigliatore va
indicata in caratteri di dimensioni non
superiori alla metà di quelli utilizzati per
indicare la regione determinata.
Lo Stato membro in cui ha sede l'imbottigliatore
deve essere in caratteri dello stesso tipo e
della stessa dimensione con cui è indicata la
sede, per esteso, dopo l'indicazione del Comune.
Nei casi in cui i nomi propri, ragioni sociali o
indirizzi di ditte, cantine, fattorie e simili
contengono in tutto o in parte termini
geografici riservati ai Vini DOCG, DOC o IGT, o
possono creare confusione con essi, è fatto
obbligo che i caratteri usati per indicarli non
superino i tre millimetri di altezza per due di
larghezza ed, in ogni caso, non siano superiori
ad un quarto, sia in altezza sia in larghezza,
di quelli usati per la denominazione del
prodotto e per l'indicazione della ditta o
ragione sociale del produttore, commerciante o
imbottigliatore.
5. Nel caso di spedizione in un altro Stato
membro o di esportazione va indicato il nome
dello Stato membro al quale appartiene la
regione determinata.
6. Il volume nominale deve essere indicato in
litri, centilitri o millilitri, espresso in
cifre accompagnate dall'unità di misura
utilizzata o dal simbolo di tale unità.
L'indicazione del Volume nominale del prodotto
sull'etichetta è fatta a mezzo di cifre di
un'altezza minima di:
6 millimetri se il volume nominale Š superiore a
100 centilitri;
4 millimetri se il volume nominale Š pari o
inferiore a 100 centilitri e superiore a 20
centilitri;
3 millimetri se il volume nominale Š pari o
inferiore a 20 centilitri e superiore a 5
centilitri;
2 millimetri se il volume nominale Š pari o
inferiore a 5 centilitri.
7. Titolo alcolometrico effettivo: va riportato
in unit… e mezza unit… di percentuale in volume.
La cifra corrispondente alla gradazione
alcolometrica effettiva è seguita dal simbolo "%
vol". Tale indicazione pu• essere eventualmente
preceduta dalla dizione "gradazione
alcolometrica effettiva" o "alcole effettivo" o
dall'abbreviazione "alc." e deve essere in cifre
di un'altezza minima di 5 mm se il volume
nominale è superiore a 100 cl, di 3 mm se è
uguale o inferiore a 100 cl e superiore a 20 cl
e di 2 mm se è uguale o inferiore a 20 cl.
Le suddette indicazioni obbligatorie devono
essere:
- raggruppate in un unico campo visivo o su una
unica etichetta o su varie etichette apposte sul
recipiente o sul recipiente stesso. E' tuttavia
ammesso che le indicazione obbligatorie relative
all'importatore possano figurare fuori del campo
visivo nel quale figurano le altre indicazioni
obbligatorie;
- presentate in caratteri chiari, leggibili,
indelebili e sufficientemente grandi da
risaltare sullo sfondo sul quale sono stampate e
da poter essere distinte nettamente dal
complesso delle altre diciture o dagli altri
disegni;
- redatte in una o più altre lingue ufficiali
della Comunità, in modo che il consumatore
finale possa comprendere facilmente ciascuna
indicazione.
ALTRE INDICAZIONI OBBLIGATORIE
8. Indicazioni ecologiche: consistono in un
invito, chiaramente visibile sui contenitori o
sulle etichette, a non disperdere i contenitori
nell'ambiente dopo l'uso, in forma di messaggio
scritto o di pittogramma. Nel caso del messaggio
scritto i caratteri di stampa non devono essere
inferiori ad 1 mm per contenitori di capacità
pari od inferiore a 200 ml; a 2 mm per i
contenitori di capacità superiore a 200 ml e
pari od inferiori a 500 ml e di 3 mm per i
contenitori superiori a 500 ml. Nel caso di
pittogramma una rappresentazione grafica di
dimensioni non inferiori a 10 mm per i
contenitori di capacità pari od inferiore a 500
ml; a 15 mm per i contenitori di capacità pari o
inferiore a 1.500 ml e superiore a 500 ml, a 20
mm per i contenitori superiori a 1.500 ml. Sui
contenitori destinati ad essere resi dopo l'uso
e nuovamente riempiti, immessi sul mercato
interno deve altres figurare, sul contenitore o
sull'etichetta, chiaramente visibile,
un'indicazione scritta o un pittogramma di
dimensioni pari a quelle sopra indicate, che
indichi chiaramente che si tratta di un
imballaggio nuovamente riempibile.
9. Lotto: per lotto si intende un insieme di
unit… di vendita di vino, prodotto o
confezionato in circostanze praticamente
identiche. Il lotto Š determinato dal produttore
o dal confezionatore del prodotto alimentare;
figura in modo da essere facilmente visibile,
chiaramente leggibile ed indelebile ed Š
preceduto dalla lettera "L", salvo nel caso in
cui sia riportato in modo da essere distinto
dalle altre indicazioni in etichettatura.
INDICAZIONI FACOLTATIVE
A. Lettera minuscola "e": marchio CE per gli
imballaggi preconfezionati corrispondanti ai
requisiti della Direttiva nø. 106/75 e
successive modificazioni ed integrazioni in
materia di riempimento; deve essere riportata in
caratteri di almeno 3 mm di altezza e posta
nello stesso campo visivo del volume nominale.
B. Marchio anche non depositato, purché non
riporti parole, parti di parole, segni o
illustrazioni che siano di natura tale da creare
confusione o indurre in errore le persone a cui
si rivolgono; non contengano il nome di un
v.q.p.r.d.; ecc.
C. Titolo alcolometrico totale, pu• essere
indicato completando la cifra del titolo
alcolometrico effettivo con il segno + seguito
dalla cifra corrispondente alla gradazione
alcolometrica potenziale e dal simbolo "% vol"
(es. 10 + 2 %vol), oppure scrivendo "titolo
alcolometrico totale" o " alcole totale" seguito
dalla cifra corrispondente e dal simbolo "% vol".
Tale cifra deve essere indicata sull'etichetta
in caratteri aventi la medesima altezza minima
di quella prevista per l'indicazione per il
titolo alcolometrico effettivo a cui si rimanda.
D. La menzione "imbottigliato nella zona di
produzione" o "imbottigliato in ..." seguita dal
nome della regione determinata può essere
riportata soltanto se l'imbottigliamento è stato
effettuato nella regione determinata in causa.
E. Nei casi in cui l'imbottigliamento sia
effettuato da un vinificatore produttore delle
uve, una delle seguenti menzioni: "imbottigliato
dal viticoltore"; "imbottigliato all'origine";
"imbottigliato dalla cantina sociale";
"imbottigliato dai produttori riuniti".
F. Partecipanti al circuito commerciale ed
attivit… professionale: Nome o ragione sociale
delle persone fisiche o giuridiche che hanno
partecipato al circuito commerciale del
v.q.p.r.d. nonch‚ del Comune o frazione in cui
queste hanno la sede principale. L'indicazione
della sede deve essere riportata con caratteri
non superiori alla met… di quelli utilizzati per
indicare la regione determinata. Il nome o la
ragione sociale di coloro che hanno partecipato
al circuito commerciale deve essere completato
da una indicazione che ne ponga in risalto l'attivit…
professionale, con uno dei seguenti termini:
"viticoltore", "raccolto da ...", "distribuito
da ...", "messo in bottiglia per ... da ...",
"negoziante di vino", ed altri termini analoghi.
La ragione sociale dell'imbottigliatore dello
speditore o di una delle persone che hanno
partecipato al circuito commerciale pu• essere
accompagnata dai termini "fattoria", "tenuta",
"podere", "cascina", "azienda agricola",
"contadino", "viticoltore", soltanto se il vino
Š stato interamente ottenuto da uve raccolte
nelle vigne facenti parte dell'azienda agricola,
qualificate con uno dei termini suddetti e la
vinificazione effettuata nella stessa azienda e
purch‚ non venga aggiunto mosto di uve
concentrato rettificato ai fini dell'aumento
della gradazione alcolometrica naturale del
prodotto in questione.
G. Sottozona: si può indicare il nome di una
unità geografica più piccola della regione
determinata purch‚ l'unità geografica sia
espressamente prevista dal Disciplinare di
produzione e che le uve da cui si ricava il
v.q.p.r.d. provengano al 100% dalla unità di cui
sopra.
H. Distinzioni: sono riconoscimenti attribuiti
da un organismo ufficiale ad una partita di vino
proveniente inizialmente dal medesimo
recipiente, in occasione di banchi d'assaggio,
concorsi enologici, ecc. (art. 27 Legge 164/92).
I. Abbazia, Castello: tali termini, nonch‚ le
loro illustrazioni, possono essere utilizzati a
condizione che il vino provenga esclusivamente
da uve raccolte nelle vigne facenti parte della
stessa azienda viticola e se la vinificazione Š
stata effettuata in tale azienda.
Informazioni relative:
alla storia del vino;
alla storia della ditta;
alle condizioni naturali o tecniche della
viticoltura che sono all'origine del vino
medesimo (utilizzando uno dei termini seguenti:
"Vino di collina", "Vino di colle" nel caso in
cui i terreni dei vigneti siano a giacitura
collinare), comprese, se del caso, le varietà di
vite utilizzate, anche qualora si tratti di tre
o più varietà e purché, in tal caso, le varietà
citate rappresentino almeno l'85% delle varietà
globalmente utilizzate per l'elaborazione del
vino in questione;
all'invecchiamento del vino medesimo,
utilizzando le diciture "vecchio", "invecchiato"
a condizione che siano espressamente previste
dal relativo Disciplinare di produzione.
Le informazioni riguardanti la storia del vino e
la storia della ditta non devono figurare
sull'etichetta nella quale sono riportate le
indicazioni obbligatorie, ma in una zona
dell'etichetta nettamente separata da quella
nella quale figurano le indicazioni obbligatorie
o in una o più etichette complementari o sul
pendaglio. Possono invece figurare sulla
medesima etichetta in cui figurano le
indicazioni obbligatorie, le informazioni brevi
relative alla natura del vino o delle ditte,
come "Viticoltori da ...", "Casa fondata nel
...", "Commercianti dal ...", i termini "Vino di
colle" e "Vino di collina" e le informazioni
relative all'invecchiamento del vino, "Vecchio"
o "Invecchiato".
K. Menzione Comunitaria: "Vino di qualità
prodotto in una regione determinata" o "v.q.p.r.d.".
L. Annata: l'indicazione dell'annata di raccolta
delle uve è ammessa solo se tutte le uve
utilizzate per la vinificazione del v.q.p.r.d.
sono state raccolte durante l'annata di cui è
prevista l'indicazione. Per taluni v.q.p.r.d.
tale indicazione è obbligatoria quando stabilita
dal relativo Disciplinare di produzione.
M. Variet… dei vitigni: quando l'indicazione è
prevista dal Disciplinare di produzione ed il
vino deve provenire, almeno per l'85%, dal
vitigno menzionato a cui devono essere detratti
i prodotti utilizzati per una eventuale
dolcificazione e nel rispetto delle norme
previste al riguardo dal disciplinare di
produzione. Nel caso in cui si indichino due
vitigni il vino deve provenire esclusivamente
dai vitigni menzionati e deve essere indicato
per primo il vitigno che concorre in misura
preponderante.
N. Raccomandazioni rivolte al consumatore per
l'utilizzazione del vino:
i piatti con i quali il vino può essere servito;
il modo di servire il vino al consumatore;
i trattamenti del vino che presenti un certo
deposito;
l'ammissione del vino per fini religiosi;
la conservazione del vino.
O. Menzione "vigna" seguita dal toponimo a
condizione che:
detto nome sia riportato nella mappa catastale;
l'area sia identificata nell'albo dei vigneti;
la menzione "vigna" seguita dal toponimo sia
rivendicata al momento della dichiarazione
annuale delle uve e di denuncia delle medesime
alla Camera di Commercio;
la vinificazione delle uve corrispondenti
avvenga separatamente.
P. Colore: precisazione che si tratta di un vino
rosso, di un vino rosato o di un vino bianco.
Per taluni v.q.p.r.d. tale precisazione è
obbligatoria quando stabilita dal relativo
Disciplinare di produzione. Quando previsto dai
rispettivi disciplinari di produzione, i
suddetti colori possono essere completati da una
precisazione concernente la tonalit… del colore
stesso: "giallo", "dorato", "paglierino",
"ambrato", "verdolino", "rubino", "granato",
"cerasuolo", "aranciato", "chiaretto". Tali
tonalit… possono essere riportate anche senza
indicare il colore base (rosso, rosato, bianco).
Q. Le menzioni tradizionali complementari si
possono indicare solamente se previste dal
relativo Disciplinare di produzione, utilizzando
uno dei termini seguenti: "riserva", "riserva
speciale", "superiore", "classico", "recioto",
"sciacchetr…", "est! est!! est!!!", "cacc'e
mitte", "amarone", "vergine", "scelto",
"Auslese", "vino nobile", "Buttafuoco", "Sangue
di Giuda", "Gutturnio". Tali diciture devono
figurare in caratteri di dimensione uguale o
inferiore a quella dei caratteri utilizzati per
l'indicazione della regione determinata.
L'utilizzazione dei termini "classico" e
"riserva" Š disciplinata anche dall'art. 5 della
Legge n. 164/92.
R. Tenore di zucchero residuo: tipo di prodotto
con riferimento al tenore di zucchero residuo
del v.q.p.r.d. medesimo. A tale proposito si
possono utilizzare, purch‚ previsti dai relativi
Disciplinari di produzione, a seconda dei casi,
i seguenti termini: "secco" o "asciutto";
"abboccato"; "amabile"; "dolce".
S. Tipo di elaborazione: solamente se previsto
dai relativi Disciplinari di produzione,
utilizzando uno dei termini seguenti: "passito",
"lacrima", "lacrima Christi", "sforzato",
"sfurzat", "cannellino", "vino santo",
"kretzer", "vivace", "vino novello", "vin
noveau", "dunkel", "vendemmia tardiva",
"lambiccato". L'utilizzazione del termine
"novello" Š disciplinata anche dall'art. 5 della
Legge n. 164/92 e dal D.M. 06/10/89 e successive
modificazioni.
Le denominazioni di origine possono essere
seguite, dopo le diciture specifiche
tradizionali "denominazione di origine
controllata" o "denominazione di origine
controllata e garantita", da nomi di vitigni,
menzioni specifiche, riferimenti a particolari
tecniche di vinificazione e qualificazioni
specifiche del prodotto. Le predette menzioni
aggiuntive devono essere previste dal
disciplinare di produzione. Le indicazioni
relative al colore, al tipo di prodotto, al modo
di elaborazione, al vitigno, devono essere
riportate in caratteri di dimensioni non
superiori a quelle dei caratteri utilizzati per
indicare la regione determinata.
T. Numerazione: è indicato sull'etichetta
unitamente ad un termine indicante che trattasi
di un numero di recipiente.
U. Precisazioni concernenti elementi,
soprattutto organolettici, che caratterizzano il
v.q.p.r.d.
Le indicazioni facoltative possono:
- figurare sulla stessa etichetta recante le
indicazioni obbligatorie o su una o più
etichette complementari;
- essere stampate direttamente sul recipiente.
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