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INDICAZIONI OBBLIGATORIE
1. Nome di un'area geografica riconosciuta con
apposito decreto. Le dimensioni dei caratteri di
tale menzione devono essere al meno il doppio
rispetto a quelle utilizzate per indicare la
sede dell'imbottigliatore.
2. La menzione "Indicazione geografica tipica"
va posizionata immediatamente al di sotto del
nome geografico ed indicata in caratteri di
dimensioni non superiori a quelli utilizzati per
il nome geografico.
3. Nome o ragione sociale dell'imbottigliatore,
completato, secondo i casi, con i termini:
"Imbottigliatore...", "Imbottigliato da...",
"Condizionato da..." (per i recipienti diversi
dalle bottiglie); nel caso d'imbottigliamento
per conto terzi: "Imbottigliato per... da...",
"Condizionato per... da..." (per i recipienti
diversi dalle bottiglie).
4. La sede principale dell'imbottigliatore
(indicazione del Comune o frazione e dello Stato
membro). La sede dell'imbottigliatore va
indicata in caratteri di dimensioni non
superiori alla metà di quelli utilizzati per
indicare il nome geografico. Lo Stato membro in
cui ha sede l'imbottigliatore deve essere in
caratteri dello stesso tipo e della stessa
dimensione con cui è indicata la sede, per
esteso, dopo l'indicazione del Comune.
5. Nome dello Stato membro (per i vini destinati
all'estero) nel cui territorio sono state
raccolte le uve ed ha avuto luogo la
vinificazione, nel caso in cui queste due
operazioni abbiano avuto luogo nello stesso
Stato membro. In caso contrario va indicato:
"Vino ottenuto in ... da uve raccolte in ..."
completato dall'indicazione degli Stati membri.
6. Il volume nominale deve essere indicato in
litri, centilitri o millilitri, espresso in
cifre accompagnate dall'unità di misura
utilizzata o dal simbolo di tale unità.
L'indicazione del Volume nominale del prodotto
sull'etichetta è fatta a mezzo di cifre di
un'altezza minima di:
6 millimetri se il volume nominale è superiore a
100 centilitri;
4 millimetri se il volume nominale è pari o
inferiore a 100 centilitri e superiore a 20
centilitri;
3 millimetri se il volume nominale è pari o
inferiore a 20 centilitri e superiore a 5
centilitri;
2 millimetri se il volume nominale è pari o
inferiore a 5 centilitri.
7. Titolo alcolometrico effettivo: va riportato
in unità e mezza unità di percentuale in volume.
La cifra corrispondente alla gradazione
alcolometrica effettiva è seguita dal simbolo "%
vol". Tale indicazione può essere eventualmente
preceduta dalla dizione "gradazione
alcolometrica effettiva" o "alcole effettivo" o
dall'abbreviazione "alc." e deve essere indicata
sull'etichetta a mezzo di cifre di un'altezza
minima di 5 mm se il volume nominale è superiore
a 100 cl, di 3 mm se è uguale o inferiore a 100
cl e superiore a 20 cl e di 2 mm se è uguale o
inferiore a 20 cl.
Le suddette indicazioni obbligatorie devono
essere:
- raggruppate in un unico campo visivo o su
un'unica etichetta o su varie etichette apposte
sul recipiente o sul recipiente stesso. E'
tuttavia ammesso che le indicazione obbligatorie
relative all'importatore possano figurare fuori
del campo visivo nel quale figurano le altre
indicazioni obbligatorie;
- presentate in caratteri chiari, leggibili,
indelebili e sufficientemente grandi da
risaltare sullo sfondo sul quale sono stampate e
da poter essere distinte nettamente dal
complesso delle altre diciture o dagli altri
disegni.
ALTRE INDICAZIONI OBBLIGATORIE
8. Indicazioni ecologiche: consistono in un
invito, chiaramente visibile sui contenitori o
sulle etichette, a non disperdere i contenitori
nell'ambiente dopo l'uso, in forma di messaggio
scritto o di pittogramma. Nel caso del messaggio
scritto i caratteri di stampa non devono essere
inferiori ad 1 mm per i contenitori di capacità
pari od inferiore a 200 ml; a 2 mm per i
contenitori di capacità superiore a 200 ml e
pari od inferiori a 500 ml e di 3 mm per i
contenitori superiori a 500 ml. Nel caso di
pittogramma una rappresentazione grafica di
dimensioni non inferiori a 10 mm per i
contenitori di capacità pari od inferiore a 500
ml; a 15 mm per i contenitori di capacità pari o
inferiore a 1.500 ml e superiore a 500 ml, a 20
mm per i contenitori superiori a 1.500 ml. Sui
contenitori destinati ad essere resi dopo l'uso
e nuovamente riempiti, immessi sul mercato
interno, deve altresì figurare sul contenitore o
sull'etichetta, chiaramente visibile,
un'indicazione scritta o un pittogramma di
dimensioni pari a quelle sopra indicate, che
indichi chiaramente che si tratta di un
imballaggio nuovamente riempibile.
9. Materiali: al fine di consentire
l'identificazione dei materiali diversi dal
vetro, i contenitori per i liquidi destinati al
mercato interno devono essere contrassegnati
mediante un esagono regolare o un cerchio
all'interno del quale deve essere riportata una
abbreviazione corrispondente al materiale
utilizzato per la fabbricazione (vedasi allegato
1 del D.M. 28/06/89). Per i contenitori di
volume maggiore di 500 ml, la lunghezza del lato
del predetto esagono deve essere non inferiore
ad un centimetro ovvero il diametro del cerchio
non inferiore ai due centimetri. Per i
contenitori di volume pari o inferiore a 500 ml,
la lunghezza del lato del predetto esagono non
deve essere inferiore a mezzo centimetro ovvero
il diametro del cerchio non inferiore ad un
centimetro. Le dimensioni dei caratteri
utilizzati per la stampa delle abbreviazioni
deve essere rapportata alla superficie
dell'esagono o del cerchio. I contrassegni
suddetti vanno impressi o apposti sul corpo
principale del contenitore.
10. Lotto: per lotto si intende un insieme di
unità di vendita di vino, prodotto o
confezionato in circostanze praticamente
identiche. Il lotto è determinato dal produttore
o dal confezionatore del prodotto alimentare;
figura in modo da essere facilmente visibile,
chiaramente leggibile ed indelebile ed è
preceduto dalla lettera "L", salvo nel caso in
cui sia riportato in modo da essere distinto
dalle altre indicazioni in etichettatura.
11. Recipienti particolari: i "vini ad IGT"
possono essere posti in commercio anche in
recipienti di materiali diversi da quelli
previsti dall'art. 28 del D.P.R. n. 162/65
(vetro, terraglia, ceramica, ecc.), come ha
disposto il D.M. 16/12/91, che ne ha stabilito
anche le caratteristiche. Su tali contenitori
deve esse re riportata a cura del
confezionatore, in modo chiaro, leggibile ed
indelebile, la data di riempimento, adottando la
menzione "prodotto confezionato il ..." seguita
dall'indicazione del giorno, mese e anno. Sullo
stesso campo visivo della data di riempimento
deve essere apposta a cura del confezionatore,
sempre in caratteri chiari, leggibili ed
indelebili la data di scadenza del prodotto.
Tale data deve essere fissata tenendo conto del
periodo di tempo in cui il vino confezionato
mantiene inalterate le proprie caratteristiche
organolettiche e, comunque, non deve superare
mesi nove e mesi sei da quella di
confezionamento, a seconda del materiale
impiegato per fabbricare i contenitori. Tuttavia
il confezionatore può apporre una data di
scadenza superiore a quella stabilita e,
comunque, non superiore a mesi dodici e a mesi
nove e alle condizioni stabilite dall'art. 3 del
D.M. 16/12/91 suddetto. I contenitori in
questione devono essere rispondenti alle norme
della Legge n. 283/62, del D.M. 21/03/73 e
successivi aggiornamenti e del D.P.R. 23/08/82
n. 777.
Le indicazioni obbligatorie sono redatte in una
o più altre lingue ufficiali della Comunità, in
modo che il consumatore finale possa comprendere
facilmente ciascuna indicazione. Se il prodotto
è imbottigliato o condizionato nello stesso
stato membro in cui è messo in circolazione, i
termini riguardanti l'imbottigliatore o il
condizionatore sono indicati in una o più lingue
ufficiali della Comunità agevolmente comprese
dagli acquirenti dello stato membro in parola.
INDICAZIONI FACOLTATIVE
A. Lettera minuscola "e": marchio CE per gli
imballaggi preconfezionati corrispondanti ai
requisiti della Direttiva n°. 106/75 e
successive modificazioni ed integrazioni in
materia di riempimento. La lettera minuscola "e"
deve essere riportata in caratteri di almeno 3
mm di altezza e posta nello stesso campo visivo
del volume nominale.
B. Colore: precisazione che si tratta di un vino
rosso, di un vino rosato, di un vino bianco.
C. Riferimento agli zuccheri residui. In
proposito si possono utilizzare i seguenti
termini:
"secco" o "asciutto", soltanto a condizione che
il vino in causa abbia un tenore di zucchero
residuo di 4 g/l al massimo oppure di 9 g/l al
massimo, quando il tenore di acidità totale,
espresso in g/l in acido tartarico per litro,
non è inferiore di più di 2 g/l al tenore di
zucchero residuo;
"abboccato", soltanto a condizione che il vino
in causa abbia un tenore di zucchero residuo
superiore a quello di cui alla lettera a), ma
non superiore, al massimo a 12 g/l oppure 18
g/l, quando il tenore di acidità totale è
fissato in applicazione del secondo comma, primo
trattino del punto 7 dell'art. 14 del Reg. CEE
n. 3201/90;
"amabile", soltanto a condizione che il vino in
causa abbia un tenore di zucchero residuo
superiore a quelli di cui alla lettera b), ma
non superiore al massimo a 45 g/l;
"dolce", soltanto a condizione che il vino in
causa abbia un tenore di zucchero residuo non
inferiore a 45 g/l.
D. Marchio anche non depositato, purchè non
riporti parole, parti di parole, segni o
illustrazioni che siano di natura tale da creare
confusione o indurre in errore le persone a cui
si rivolgono; non contengano il nome di un
v.q.p.r.d.; ecc.
E. Titolo alcolometrico totale, può essere
indicato completando la cifra del titolo
alcolomentrico effettivo con il segno + seguito
dalla cifra corrispondente alla gradazione
alcolometrica potenziale e dal simbolo "% vol"
(es. 10 + 2 %vol), oppure s crivendo "titolo
alcolometrico totale" o " alcole totale" seguito
dalla cifra corrispondente e dal simbolo "% vol".
Tale cifra deve essere indicata sull'etichetta
in caratteri aventi la medesima altezza minima
di quella prevista per il titolo alcolometrico
effettivo a cui si rimanda.
F. Raccomandazioni rivolte al consumatore per
l'utilizzazione del vino:
i piatti con i quali il vino può essere servito;
il modo di servire il vino al consumatore;
i trattamenti del vino che presenti un certo
deposito;
l'ammissione del vino per fini religiosi;
la conservazione del vino.
G. Partecipanti al circuito commerciale e
indicazione dellattività Nome o ragione sociale
e sede principale delle persone che hanno
partecipato al circuito commerciale del vino.
L'indicazione della sede deve essere riportata
con caratteri non superiori alla metà di quelli
utilizzati per la menzione "vino da tavola". Il
nome o la ragione sociale di coloro che hanno
partecipato al circuito commerciale deve e ssere
completato da una indicazione che ne ponga in
risalto l'attività professionale, con uno dei
seguenti termini: "viticoltore", "raccolto da
...", "distribuito da ...", "messo in bottiglia
per ... da ...", "negoziante di vino", ed altri
termini analoghi. La ragione sociale
dell'imbottigliatore o di una delle persone che
hanno partecipato al circuito commerciale può
essere accompagnata dai termini "fattoria",
"tenuta", "podere", "cascina", "azienda
agricola", "contadin o", "viticoltore", soltanto
se il vino è stato interamente ottenuto da uve
raccolte nelle vigne facenti parte dell'azienda
agricola, qualificate con uno dei termini
suddetti e la vinificazione effettuata nella
stessa azienda e purchè non venga aggiunto mosto
di uve concentrato rettificato ai fini
dell'aumento della gradazione alcolometrica
naturale del prodotto in questione.
H. Varietà: l'indicazione del nome della varietà
di vite rientra fra quelle facoltative, ma a
condizione che tali vitigni siano previsti dalla
CE come raccomandati o autorizzati per la zona
geografica da cui provengono le uve e che siano
espressamente previsti dal relativo disciplinare
di produzione. Il nome del vitigno deve essere
posizionato sul medesimo rigo del nome
geografico, o al di sopra del nome geografico o
al di sotto della menzione "indicazione
geografica tipica". Il nome del vitigno
riportato in stretta connessione al nome
geografico (stesso rigo) deve figurare in
caratteri delle stesse dimensioni, rilievo e d
intensità colorimetrica del nome geografico;
negli altri casi di posizionamento sopra
specificati è consentito che il nome del vitigno
sia indicato in caratteri di altezza non
superiore al doppio di quelli utilizzati per il
nome geografico (Circolare n. 9/96 del 14/10/96
Prot. n. 62555 del Ministero Risorse Agricole
Alimentari e Forestali - Direzione Generale
Politiche Agricole).
I. Vino Novello purchè il prodotto sia stato
imbottigliato entro e non oltre il 31 dicembre
dell'anno a cui si rif erisce la vendemmia;
riporti l'indicazione dell'annata; sia
confezionato in recipienti aventi una capacità
non superiore ad un litro e mezzo o in
contenitori di acciaio inox fino a 60 litri. I
vini novelli possono essere commercializzati,
per il consumo diretto, a partire dal 6
novembre. La circolare n. 9/96 del 14/10/96
sopra citata stabilisce che la menzione "Vino
Novello" può figurare in caratteri di
dimensioni, in altezza, fino al triplo di quelli
utilizzati per il nome geografico.
J. Annata: l'indicazione dell'annata di raccolta
delle uve è ammessa solo se tutte le uve
utilizzate per la vinificazione del vino a IGT
sono state raccolte durante l'annata di cui è
prevista l'indicazione, oppure se il vino è
ottenuto per almeno l'85% da uve raccolte nella
annata dichiarata, previa detrazione del
quantitativo utilizzato per una eventuale
dolcificazione.
K. Distinzioni: sono riconoscimenti attribuiti
da un organismo ufficiale ad una partita di vino
proveniente inizialmente dal medesimo
recipiente, in occasione di banchi d'assaggio,
concorsi enologici, ecc. (art. 27 Legge 164/92).
L. Abbazia, Castello tali termini, nonché le
loro illustrazioni, possono essere utilizzati a
condizione che il vino provenga esclusivamente
da uve raccolte nelle vigne facenti parte della
stessa azienda viticola e se la vinificazione è
stata effettuata in tale azienda.
M. Azienda vinicola menzione: "Imbottigliato dal
viticoltore"; "Imbottigliato all'origine";
"Imbottigliato dalla Cantina sociale";
"Imbottigliato dai produttori riuniti"; ecc.
purchè il vino provenga totalmente dall'azienda
agricola in cui le uve sono state raccolte e
vinificate e purchè non venga aggiunto mosto di
uve concentrato rettificato ai fini dell'aumento
della gradazione alcolometrica naturale del
prodotto in questione.
N. Informazioni relative:
alla storia del vino;
alla storia della ditta;
alle condizioni naturali e tecniche della
viticoltura di origine, utilizzando uno dei
termini seguenti: "Vino di collina", "Vino di
colle" nel caso in cui i terreni dei vigneti
siano a giacitura collinare.
Possono inoltre figurare sulla medesima
etichetta in cui figurano le indicazioni
obbligatorie le informazioni brevi relative alla
natura del vino o delle ditte, come "Viticoltori
da ...", "Casa fondata nel ...", "Commercianti
dal ...".
Le informazioni riguardanti la storia del vino e
la storia della ditta non devono figurare
sull'etichetta nella quale sono riportate le
indicazioni obbligatorie, ma in una zona
dell'etichetta nettamente separata da quella
nella quale figurano le indicazioni obbligatorie
o in una o più etichette complementari o sul
pendaglio.
O. Precisazioni: si possono utilizzare uno dei
termini seguenti: "Vino passito", "Vin santo",
"Lacrima Christi", "Rossissimo". Detti termini
possono essere utilizzati solo se previsti dai
relativi disciplinari di produzione. I caratteri
utilizzati per indicare tali termini e quelli
relativi al colore particolare (es. chiaretto,
rubino , ecc.) non possono essere di dimensione
superiore a quella dei caratteri utilizzati per
indicare la zona geografica. La Circolare n.
9/96 del 14/10/96 più volte citata, stabilisce
che la collocazione della menzione "Vino
Novello" nonché dei termini riferiti al colore e
di altre menzioni complementari ammesse dalla
normativa nazionale e comunitaria per i vini a
IGT, gli stessi possono figurare in etichette
sia al di sopra del nome geografico, sia al di
sotto della menzione "Indicazione Geografica
tipica". Oltre che sulla etichetta recante le
indicazioni obbligatorie, le menzioni in
questione possono figurare, o possono essere
ripetute, su una o più etichette complementari.
Nei casi in cui i nomi propri, ragioni sociali o
indirizzi di ditte, cantine, fattorie e simili
contengono in tutto o in parte termini
geografici riservati ai Vini DOCG, DOC o IGT, o
possono creare confusione con essi, è fatto
obbligo che i caratteri usati per indicarli non
superino i tre millimetri di altezza per due di
larghezza ed, in ogni caso, non siano superiori
ad un quarto, sia in altezza sia in larghezza,
di quelli usati per la denominazione del
prodotto e per l'indicazione della ditta o
ragione sociale del produttore, commerciante o
imbottigliatore, con l'osservanza di quanto
stabilito ai sensi dell'art. 10 Legge 164/92.
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